ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00600

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 276 del 11/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: BALDELLI SIMONE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 11/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZANELLA FEDERICA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/12/2019
MULE' GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/12/2019
SOZZANI DIEGO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/12/2019
ROSSO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/12/2019
PENTANGELO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/12/2019
BERGAMINI DEBORAH FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/12/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 11/12/2019
Stato iter:
17/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 17/12/2019
Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 17/12/2019
Resoconto MALPEZZI SIMONA FLAVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 17/12/2019
Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/12/2019

SVOLTO IL 17/12/2019

CONCLUSO IL 17/12/2019

Atto Camera

Interpellanza 2-00600
presentato da
BALDELLI Simone
testo presentato
Mercoledì 11 dicembre 2019
modificato
Martedì 17 dicembre 2019, seduta n. 279

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   il codice della strada, agli articoli 203 e 204, prevede la possibilità, per chi ha ricevuto una multa, di fare ricorso al prefetto del luogo ove la violazione è stata commessa;
   i tempi previsti dalla legge per dare risposta ai ricorsi sono molto estesi, dal momento che il prefetto ha nel complesso 180 giorni dalla presentazione del ricorso per adottare la sua decisione. Nel caso in cui disponga l'accoglimento del ricorso, spetta all'ufficio o al comando cui appartiene l'organo che ha accertato la sanzione darne comunicazione al ricorrente;
   in concreto chi inoltra ricorso al prefetto non ottiene alcuna comunicazione sul suo esito, sia nel caso in cui venga accolto per espressa archiviazione degli atti disposta dal prefetto, sia nel caso in cui venga accolto in via di fatto, perché il termine previsto dalla legge è decorso senza che sia stata assunta alcuna decisione da parte del prefetto;
   tale situazione lascia il cittadino in un limbo nel quale non ha alcuna certezza in ordine all'esito del ricorso effettuato, in cui l'unica documentazione in suo possesso consiste nel tagliando della raccomandata con ricevuta di ritorno, se il ricorso è stato spedito via posta, ovvero nella ricevuta lasciata dall'ufficio se il ricorso è stato depositato a mano, salvo vedersi recapitare un'ordinanza-ingiunzione di pagamento, la quale, a norma dell'articolo 204, comma 2, del codice della strada, può essere notificata nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione e prevede sanzioni pecuniarie più elevate rispetto a quelle previste dalla sanzione avverso la quale è stato inoltrato ricorso –:
   se il Governo non intenda assumere iniziative, anche di carattere normativo, al fine di prevedere che sia comunque comunicato, almeno indirettamente, l'esito del ricorso al prefetto tramite la pubblicazione su apposita sezione del sito della prefettura o del comune al quale appartiene l'organo accertatore della sanzione, individuando un sistema di pubblicazione consultabile in base al numero del verbale ovvero al nominativo del ricorrente.
(2-00600) «Baldelli, Zanella, Mulè, Sozzani, Rosso, Pentangelo, Bergamini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

codice della strada

ammenda