Legislatura: 18Seduta di annuncio: 275 del 10/12/2019
Primo firmatario: IANARO ANGELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 BOLOGNA FABIOLA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 LAPIA MARA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 MAMMI' STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 MENGA ROSA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 SAPIA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 SARLI DORIANA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 PROVENZA NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 TROIANO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 BILOTTI ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 BRUNO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 BUOMPANE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 CABRAS PINO MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 CADEDDU LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 CANTONE LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 CAPPELLANI SANTI MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 CARABETTA LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 CARELLI EMILIO MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 CASO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019 CASSESE GIANPAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 10/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 07/02/2020 Resoconto IANARO ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 07/02/2020 Resoconto ZAMPA SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE) REPLICA 07/02/2020 Resoconto IANARO ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 07/02/2020
SVOLTO IL 07/02/2020
CONCLUSO IL 07/02/2020
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
il melanoma cutaneo è un tumore maligno la cui incidenza, negli ultimi venti anni, è aumentata del 4 per cento all'anno in entrambi i sessi, tanto da registrare nel 2016, in Italia, 2.028 decessi, pari all'1 per cento dei decessi per tumori in entrambi i sessi;
secondo i dati contenuti nel volume «I numeri del cancro in Italia», pubblicato nel 2019 grazie alla collaborazione tra Aiom e Airtum, nel 2019 sono attesi, nel nostro Paese, 12.300 nuovi casi di melanoma della cute, 6.700 tra gli uomini e 5.699 tra le donne, inoltre, il melanoma rappresenterebbe il 9 per cento dei tumori giovanili negli uomini (seconda neoplasia più frequente) e il 7 per cento dei tumori giovanili nelle donne (terza neoplasia più frequente);
tra i fattori di rischio ambientale, responsabili della sua insorgenza, il più importante si rinviene nell'esposizione ai raggi UV, tanto relativamente alle dosi assorbite e al tipo di esposizione, quanto in rapporto all'età, essendo a maggior rischio l'età infantile e adolescenziale. Tra le fonti di raggi UV rientrano anche le lampade abbronzanti e, dai numerosi studi condotti, si evince un significativo aumento del rischio di melanoma nei soggetti che fanno uso di lampade/lettini solari per l'abbronzatura, laddove il rischio è marcatamente più alto nei soggetti di età inferiore ai 30 anni. Conferma questo assunto anche l'Iarc, l'Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro, che ha classificato l'uso di queste apparecchiature come cancerogeno per l'uomo e responsabile di un aumento del 75 per cento del rischio di melanoma tra coloro che ne fanno uso se in età inferiore ai 35 anni. L'intensità degli ultravioletti artificiali è di 12-15 volte superiore all'esposizione solare naturale;
in Italia, l'uso di apparecchiature abbronzanti a raggi UV è disciplinato dal decreto 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista). Tale regolamento determina le caratteristiche tecnico-dinamiche, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi richiamati dalla legge. In particolare, la scheda tecnico-informativa n. 7 (allegato 2 del regolamento), nel disciplinare le apparecchiature abbronzanti, ossia le lampade abbronzanti UV-A e lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi Ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR), ne indica espressamente il relativo divieto di utilizzo ai minori di 18 anni, alle donne incinte, ai soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute, nonché a coloro che non si abbronzano o che si scottano facilmente all'esposizione al sole. Tuttavia, la normativa citata non determina una sanzione specifica per i centri che, contrariamente a quanto stabilito, violano la disposizione sul divieto di utilizzo delle lampade abbronzanti da parte dei soggetti di età inferiore ai 18 anni, demandando l'effettiva portata della sanzione amministrativa alla normativa locale. Il controllo sulle disposizioni dei centri estetici è, infatti, in seno agli enti locali, nello specifico alle Asl;
la legislazione italiana si discosta, in questo, dalle normative vigenti negli altri Paesi europei. In Francia, il legislatore, con la legge n. 41 del 2016, ha previsto apposite sanzioni, tanto in caso di inosservanza del divieto dell'utilizzo delle apparecchiature citate da parte dei minori, per il quale la sanzione consiste in un'ammenda di euro 7.500, tanto nei casi di recidiva entro 5 anni per il medesimo reato (ammenda di euro 15.000 e un anno e mezzo di reclusione) e di mancato rispetto dei divieti relativi alle pratiche commerciali (ammenda di euro 100.000). La legislazione francese vieta qualunque pratica commerciale volta a promuovere tariffe promozionali relativamente all'uso delle apparecchiature abbronzanti, nonché la pubblicizzazione di prodotti afferenti;
la pericolosità per la salute insita nell'utilizzo delle lampade abbronzanti dovrebbe indurre a migliorare il livello di consapevolezza dei cittadini sui rischi che ne derivano, specie tra le fasce di popolazione più giovani, e sulla correlazione tra l'utilizzo degli ultravioletti artificiali e l'insorgere di una delle neoplasie che ha fatto registrare i più alti tassi di crescita negli ultimi anni –:
se si intendano adottare iniziative per promuovere campagne di informazione, di prevenzione e di sensibilizzazione dei giovani sui rischi connessi all'utilizzo delle apparecchiature abbronzanti, introducendo l'obbligo di pubblicità dei suddetti rischi;
se non ritenga opportuno intraprendere iniziative finalizzate a dotare l'ordinamento nazionale di un sistema di controlli accurati sul rispetto dei divieti sanciti nella legislazione vigente, insieme alla previsione di un regime sanzionatorio in caso di violazione del divieto di utilizzo da parte dei soggetti minorenni.
(2-00594) «Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Provenza, Sportiello, Troiano, Bilotti, Brescia, Bruno, Buompane, Businarolo, Cabras, Cadeddu, Cancelleri, Luciano Cantone, Cappellani, Carabetta, Carelli, Carinelli, Caso, Cassese».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):rischio sanitario
ricerca medica
radiazione non ionizzante