ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00568

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 263 del 20/11/2019
Firmatari
Primo firmatario: CAPPELLACCI UGO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 20/11/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20/11/2019
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20/11/2019
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 25/11/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00568
presentato da
CAPPELLACCI Ugo
testo di
Mercoledì 20 novembre 2019, seduta n. 263

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

   la continuità territoriale tra la Sardegna e la penisola è regolata dalla proroga del regime di imposizione di oneri di servizio pubblico, di cui al decreto ministeriale n. 61 del 2013 per gli aeroporti di Cagliari e Alghero;

   per quanto riguarda l'aeroporto di Olbia la continuità è regolata dal decreto ministeriale n. 367 del 2018, in seguito all'accettazione degli oneri di servizio senza compensazione da parte di un vettore aereo;

   tali accorgimenti si sono resi necessari in seguito al mancato varo della nuova continuità territoriale alla scadenza di quella entrata in vigore nell'ottobre del 2013, in seguito a quelli che l'interpellante giudica i ritardi delle decisioni politiche nella precedente legislatura regionale, nonché da parte dei governi che si sono avvicendati negli stessi anni che non hanno assunto le decisioni politiche di competenza prima della cessazione degli effetti del decreto che ha dato luogo al regime attualmente in proroga;

   a tale quadro si è aggiunta la resistenza dell'Unione europea riguardo ad alcuni profili della nuova continuità territoriale;

   in precedenza, la trattativa con l'Unione europea si è incagliata sull'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 secondo il quale: «Tale onere è imposto esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale»;

   l'Unione europea interpreterebbe «servizi minimi» restrittivamente e in contrasto con l'orientamento della stessa Commissione rischiando di neutralizzare la «ratio» regolamentare, considerando che un regime di oneri di servizio «minimo» dovrebbe garantire il diritto alla mobilità dei cittadini residenti in Sardegna ed essere orientato allo sviluppo economico-sociale della regione;

   l'articolo 16, paragrafo 1, recita ancora: «Uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall'aeroporto stesso»;

   è oggettivo che per lo sviluppo economico e sociale della regione Sardegna, che è un'isola, le rotte in questione siano di vitale importanza. Nel nostro caso, si va oltre gli aspetti economici, perché la posta in gioco è garantire a tutti i sardi la possibilità di spostarsi per ragioni di studio, lavoro, salute: di essere liberi di circolare al pari degli altri connazionali italiani e concittadini europei;

   l'articolo 16, paragrafo 2, del citato regolamento prevede inoltre: «Qualora altre modalità di trasporto non possano garantire servizi ininterrotti con almeno due frequenze giornaliere, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di prescrivere, nell'ambito degli oneri di servizio pubblico, che i vettori aerei comunitari che intendono operare sulla rotta garantiscano tale prestazione per un periodo da precisare, conformemente alle altre condizioni degli oneri di servizio pubblico»;

   tra gli elementi da valutare, il paragrafo 3, lettera b), indica altresì: «la possibilità di ricorrere ad altre modalità di trasporto e dell'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto, in particolare nel caso in cui i servizi ferroviari esistenti servano la rotta prevista con un tempo di percorrenza inferiore a tre ore e con frequenze sufficienti, coincidenze e orari adeguati»;

   la regione autonoma della Sardegna ha già presentato alla Commissione paritetica un nuovo schema di decreto legislativo per poter attivare le trattative con l'Unione europea, necessarie ad avviare i bandi;

   occorre un intervento deciso del Governo a supporto della regione autonoma della Sardegna, perché in questa occasione è proprio l'Italia a dover invocare il rispetto delle norme e dei principi comunitari;

   le disposizioni vigenti, sia quelle relativa alla continuità per Cagliari e Alghero sia quelle riguardanti lo scalo di Olbia, scadranno il 16 aprile 2020 –:

   se il Governo intenda adottare con la dovuta urgenza le iniziative di competenza per accelerare le procedure riguardanti l'attivazione di un nuovo regime di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna;

   quali iniziative il Governo intenda porre in essere, anche di natura normativa, al fine di prevedere un periodo transitorio intercorrente tra la scadenza dell'attuale proroga e l'entrata in vigore della nuova continuità territoriale.
(2-00568) «Cappellacci».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sviluppo regionale

interpretazione del diritto

economia regionale