ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00476

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 220 del 01/08/2019
Firmatari
Primo firmatario: LOLLOBRIGIDA FRANCESCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 01/08/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 01/08/2019
MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 01/08/2019
BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA 01/08/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 01/08/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00476
presentato da
LOLLOBRIGIDA Francesco
testo di
Giovedì 1 agosto 2019, seduta n. 220

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:

   dal 1994, con l'adozione del Testo unico delle norme in materia di istruzione, il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ha costituito titolo abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un principio mantenuto anche dopo l'istituzione del corso di laurea in scienze della formazione primaria;

   in materia, l'orientamento del Ministero è stato contraddittorio, avendo prima dapprima escluso per tali docenti la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, utilizzate anche per le immissioni in ruolo, e successivamente, invece, riconosciuto il valore abilitante di tali diplomi, ma soltanto ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, quelle utilizzate per le supplenze;

   la sentenza del Consiglio di Stato del 16 aprile 2015 n. 1973, ha tuttavia annullato il decreto ministeriale che impediva ai docenti in possesso del diploma magistrale abilitante l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento e tale orientamento è stato ribadito anche dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 3628, 3673, 3675, 3788 e 4232 del 2015;

   nel 2016 tuttavia, nonostante l'univoca e ormai consolidata posizione assunta fino ad allora, la VI sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 364 del 2016, ha disposto la remissione all'Adunanza plenaria del medesimo Consiglio della sola «questione della riapertura delle graduatorie ad esaurimento, per i possessori di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002»;

   l'Adunanza plenaria, con la sentenza n. 11 del 2017, ha rigettato l'appello dei diplomati magistrali;

   l'applicazione di tale sentenza porterebbe al licenziamento di 6.669 insegnanti già assunti con contratti a tempo indeterminato e confermati in ruolo dopo il superamento dell'anno di prova e ben 55.000 diplomati magistrali si troverebbero non solo cancellati dalle graduatorie ad esaurimento, dove avevano ottenuto l'inserimento con riserva, ma anche nell'impossibilità di lavorare sia nelle scuole pubbliche che in quelle paritarie, posto che l'affermata assenza di abilitazione precluderebbe loro qualsiasi attività di insegnamento;

   inoltre, l'applicazione della sentenza n. 11 del 2017, causerebbe la revoca di oltre ventimila incarichi al 30 giugno o 31 agosto 2019 e di oltre ventimila supplenze brevi assegnate ai diplomati magistrali;

   la decisione dell'Adunanza plenaria è stata contestata con un reclamo collettivo al Consiglio d'Europa, con un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché attraverso la presentazione di un ricorso per Cassazione per eccesso di potere giurisdizionale;

   la Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza pubblicata in data 22 luglio 2019, ha confermato la legittimità della sentenza n. 11/2017 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, non entrando nel merito delle questioni sollevate ma escludendo che la sentenza sopra richiamata, essendo frutto di una mera interpretazione delle norme giuridiche, sia viziata da eccesso di potere giurisdizionale da parte da parte dell'Organo di vertice della giustizia amministrativa;

   tutto ciò avviene proprio alla vigilia della immissione in ruolo dei docenti;

   è prevedibile che il disposto del dettato normativo articolato e contraddittorio sulla materia e delle risultanze giudiziarie darà luogo a una serie numerosissima di ricorsi individuali ai tribunali amministrativi regionali, con una ulteriore e grave incertezza a danno sia dei docenti interessati che degli studenti;

   l'ordinanza della Corte di Cassazione del 22 luglio 2019 rappresenta, a giudizio degli interpellanti, un elemento di novità tale da rendere indispensabile una presa di posizione immediata da parte del Governo –:

   se non ritenga di assumere iniziative urgenti, anche di carattere normativo, per garantire la continuità didattica e il regolare avvio del prossimo anno scolastico, attraverso la riapertura delle graduatorie ad esaurimento a tutto il personale docente in possesso di un'abilitazione all'insegnamento, nonché al fine di evitare sperequazioni tra i lavoratori della scuola pubblica italiana.
(2-00476) «Lollobrigida, Frassinetti, Mollicone, Bucalo».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

insegnante

assunzione

insegnamento