ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00429

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 193 del 20/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: ASCARI STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/06/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/06/2019
Stato iter:
16/12/2019
Fasi iter:

SOLLECITO IL 23/10/2019

SOLLECITO IL 11/12/2019

RITIRATO IL 16/12/2019

CONCLUSO IL 16/12/2019

Atto Camera

Interpellanza 2-00429
presentato da
ASCARI Stefania
testo di
Giovedì 20 giugno 2019, seduta n. 193

   La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   secondo quanto riportato nel rapporto Eures sono state 106 le vittime di femminicidio nei primi 10 mesi del 2018, una donna ogni 3 giorni, mentre dal 2000 al 2018 le donne uccise sono state 3.100 e in quasi 3 casi su 4 si è trattato di donne uccise per mano di un parente, di un partner o di un ex-partner;

   questi dati mostrano, dunque, che l'ambito della coppia e della relazione sentimentale è quello più a rischio per l'incolumità delle donne;

   nel 2018 sono state più di 2.000 le sentenze definitive per stupro e 1.827 quelle per stalking;

   questi dati mostrano che il fenomeno del femminicidio e della violenza sulle donne è particolarmente rilevante e attuale;

   risulta all'interpellante che molto spesso i soggetti condannati per reati cosiddetti di genere o contro i minori, quali, ad esempio, i reati di cui agli 572, 577, 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, non pagano il risarcimento danni dovuto alle vittime dei reati determinato in sede di giurisdizione civile;

   tuttavia, possono accedere, similmente ad altri detenuti nelle carceri italiane, a forme di lavoro retribuito, così come disciplinato dagli articoli 20 e seguenti dell'ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975, n. 354;

   la destinazione coattiva di una parte dei compensi per il lavoro svolto dai detenuti o dagli internati alle vittime, fino al raggiungimento dell'importo del risarcimento stabilito dal giudice, potrebbe costituire un'efficace modalità per i condannati di adempiere ai propri obblighi e per garantire quanto dovuto alle vittime, così come stabilito, tra l'altro, dall'articolo 24 dell'ordinamento penitenziario –:

   se trovi conferma quanto riportato in premessa sul mancato risarcimento dei danni, da parte di carcerati e internati che lavorano, verso le vittime di violenza di genere e di quali dati disponga il Ministro interpellato in merito;

   se il Ministro interpellato non intenda intraprendere, per quanto di competenza, tutte le iniziative di competenza, anche di tipo normativo, volte ad assicurare che carcerati e internati risarciscano coattivamente le vittime.
(2-00429) «Ascari».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violenza sessuale

vittima

delitto contro la persona