ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00428

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 193 del 20/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: PETTARIN GUIDO GERMANO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 20/06/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20/06/2019
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI delegato in data 02/07/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00428
presentato da
PETTARIN Guido Germano
testo di
Giovedì 20 giugno 2019, seduta n. 193

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere – premesso che:

   da alcuni giorni, è reperibile, su internet, la bozza ufficiosa e non definitiva del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli Uffici della Diretta Collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance»;

   tale documento presenterebbe gravi criticità relative, specificatamente, all'ordinamento del sistema periferico degli uffici statali che insistono sul territorio, in particolare nel settore dell'amministrazione archivistica;

   questo ambito organizzativo merita una trattazione specialistica ponderata sulla base di una valutazione che deve contemperare la salvaguardia dei principi che informano il decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) alle esigenze concrete di autonomia tecnica ed amministrativo-gestionale facenti capo ai 101 Archivi di Stato e alle soprintendenze archivistiche e bibliografiche, con particolare riguardo agli archivi di Stato non aventi natura dirigenziale;

   il capo VI (amministrazione periferica) di tale regolamento – articoli dal n. 30 al n. 38 – introduce alcune sensibili modificazioni che andrebbero ad alterare l'attuale ripartizione delle competenze affidate, rispettivamente, alle soprintendenze archivistiche e bibliografiche e agli archivi di Stato e tale alterazione non è di scarsa portata; essa sancirebbe, di diritto e di fatto, la subordinazione degli archivi alle soprintendenze, senza tuttavia indicare l'entità delle funzioni esercitate dai due organi, né, tanto meno, la loro esatta ripartizione;

   ad un'analisi testuale appare che, in linea di principio, l'esercizio delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio archivistico mantenga l'attuale configurazione, fondata sulla differenza del regime proprietario del patrimonio archivistico, dove le soprintendenze vigilano gli archivi privati e quelli prodotti dagli enti pubblici, mentre gli archivi di Stato operano sulla documentazione statale;

   il dispositivo, peraltro, si limita ad abbozzare una facoltà di coordinamento, da parte delle soprintendenze, «delle attività svolte dagli archivi di Stato anche ai fini di pubblica fruizione dei beni archivistici in loro consegna» (articolo 36, comma 1), mentre il successivo articolo 37, al comma 3, declassa gli archivi di Stato che non hanno natura di uffici dirigenziali al rango di mere «articolazioni» delle soprintendenze archivistiche e bibliografiche, evidenziando, a giudizio dell'interpellante, una contraddizione logica interna a quest'ultimo articolo, laddove al comma 1 viene dichiarata l'autonomia tecnico-scientifica degli archivi di Stato (senza discriminazione tra dirigenziali e non) poco dopo smentita dall'asserto del sopraccitato comma 3 che dichiara la stragrande maggioranza degli archivi di Stato della Repubblica dipendente dalle locali soprintendenze;

   una tale rivoluzione fischierebbe di produrre effetti imprevedibili – in termini di ricadute positive – a valere tanto sul piano teorico, quanto su quello gestionale-amministrativo, nonché in ambito politico, in quanto si verrebbe a legittimare l'insorgenza di una pesante discriminazione tra le modalità di esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione operate dagli archivi dirigenziali – di fatto «autonomi» – rispetto a quelle messe in atto dagli archivi declassati, ridotti a semplici esecutori materiali di decisioni assunte da parte di uffici di altra natura;

   l'efficacia operativa delle nuove «super soprintendenze» sarebbe minata dall'endemica e diffusa carenza di personale, e di converso, gli archivi di Stato non dirigenziali sarebbero esposti alle concrete prospettive di una mobilità dei dipendenti decisa dal soprintendente sulla base di considerazioni di carattere superiore, con inevitabile detrimento di ogni linea di programmazione pluriennale delle attività degli istituti;

   il malcelato intento centralizzatore che sottende l'intero provvedimento compromette ulteriormente il delicato equilibrio tra centro e periferia già minato dalle recenti riorganizzazioni del Ministero, rendendo ancora più ardua quella attività che i dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali conducono quotidianamente a favore della tutela, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale nazionale;

   il minacciato e non organizzato depotenziamento degli archivi di Stato non dirigenziali costituirebbe un grave arretramento dello Stato in quelle zone – ed è il caso della regione Friuli Venezia Giulia – dove essi costituiscono ancora, nonostante le notevoli difficoltà organizzative e gestionali, un autorevole presidio culturale e istituzionale, la cui autonomia tecnico-scientifica in materia di tutela, valorizzazione e fruizione dei patrimoni ad essi affidati deve essere difesa con forza, nel quadro di un suo potenziamento, fermi restando il dialogo e l'eventuale assegnazione di alcune e ben determinate competenze amministrative – in conformità a una corretta applicazione del principio di sussidiarietà – alle articolazioni gerarchiche superiori –:

   se, nel corso dell’iter per l'adozione del citato regolamento, si terrà conto delle criticità esposte in premessa apportando le opportune modifiche, segnatamente laddove si prevede la ridefinizione delle competenze degli organi periferici dell'amministrazione archivistica;

   se si intenda prevedere, in conformità agli intenti espressi dal Ministro interrogato, un'auspicata consultazione preventiva di una rappresentanza tecnico-scientifica dei dirigenti e dei funzionari delegati, in particolare degli istituti archivistici non aventi natura dirigenziale.
(2-00428) «Pettarin».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ministero

archivio

competenza amministrativa