ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00411

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 186 del 07/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: NAPOLI OSVALDO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 07/06/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 07/06/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00411
presentato da
NAPOLI Osvaldo
testo di
Venerdì 7 giugno 2019, seduta n. 186

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per la pubblica amministrazione, per sapere – premesso che:

   nell'atto di indirizzo predisposto per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 relativo all'area della dirigenza delle funzioni locali, vi è il punto 8.2 che desta alcune allarmanti riserve e preoccupazioni ove si prevede che «L'ARAN definisce i contenuti delle attività di sovraintendenza e coordinamento (...) tra cui, a titolo esemplificativo, la sovraintendenza alla gestione complessiva dell'ente, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, la proposta del piano esecutivo di gestione, l'esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempienza e ogni altra funzione di direzione richiamata nei regolamenti organizzazione»;

   in questo modo, si dà mandato ad Aran di definire i contenuti di previsioni normative che hanno evidente carattere «organizzativo» e che non possono essere nella disponibilità né del «Comitato di settore» né, tantomeno, della Agenzia deputata alla contrattazione collettiva;

   come noto, la contrattazione può disciplinare «il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali» ma non l'esercizio delle funzioni pubbliche, che è soggetto a riserva di legge, ancorché relativa, ex articolo 97 costituzione;

   pretendere di definire in sede di contrattazione collettiva il contenuto della «sovrintendenza alla gestione complessiva dell'ente, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, la proposta del piano esecutivo di gestione» rappresenta secondo l'interpellante una palese violazione del disposto del terzo periodo del primo comma dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

   la pretesa di attribuire alla contrattazione collettiva la possibilità di ingerirsi di materie quali la «predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi» e «la proposta del piano esecutivo di gestione» interferisce con attribuzioni che sono proprie degli enti locali;

   non meno ingiustificata appare la previsione relativa all’«esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempienza» ove la radicale incompatibilità con la previsione dell'articolo 40, comma 1, del Testo unico del pubblico impiego (Tupi) appare anche più evidente, stante che la norma di legge sottrae espressamente, come già visto, alla contrattazione collettiva le materie «afferenti alle prerogative dirigenziali»;

   la ratio della preclusione normativa è evidente: la contrattazione collettiva non può mai disciplinare l'esercizio delle funzioni pubbliche (di cui sono titolari i dirigenti), che devono essere regolate dalla legge e dagli atti di normazione sub-primaria che alla legge si subordinano;

   simmetricamente a quanto testé rilevato a proposito delle «prerogative dirigenziali», assunto che anche il segretario comunale è un dirigente, le sue «prerogative» non possono essere fissate dalla contrattazione collettiva;

   l'intera previsione contenuta nell'atto di indirizzo appari abnorme e orientata a predisporre un contratto collettivo che dovrebbe cadere sotto l'inesorabile mannaia costituita dal combinato disposto degli articoli 40, comma 1, e 2, comma 3-bis, del Tupi (decreto legislativo n. 165 del 2001);

   in ogni caso, è molto elevato il rischio che disposizioni che, esorbitando dal perimetro riservato alla contrattazione collettiva e limitando prerogative organizzative e funzionali degli enti locali, possano innescare un contenzioso endemico, alimentato da parte di tutti quei soggetti che dovessero sentirsi lesi dall'indebito esercizio di funzioni pubbliche da parte di soggetti non legittimati dalla legge;

   il Parlamento si è più volte pronunciato negli ultimi 25 anni, prevedendo una specifica e compiuta disciplina di legge (si veda l'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 165);

   appare, dunque, foriera di rischi particolari la disposizione in materia di avocazione, laddove il segretario comunale fosse chiamato ad adottare, in luogo dei dirigenti inadempienti, provvedimenti limitativi degli interessi e dei diritti dei cittadini, sulla base di una disposizione della contrattazione collettiva esorbitante rispetto ai limiti fissati dalla normativa;

   gli indirizzi dati dal comitato di settore perseguono anche evidenti finalità di natura politica tentando di introdurre per via contrattuale alcuni capisaldi del cosiddetto «decreto Madia», notoriamente decaduto nella scorsa legislatura per ragioni di costituzionalità propria e della relativa legge di delega, come già avvenuto per alcuni aspetti con l'atto di indirizzo emanato dal Comitato di settore per il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza delle funzioni centrali;

   i segretari comunali vanno inseriti, per la contrattazione, nell'area della dirigenza delle funzioni locali, anziché in quella delle funzioni centrali proprio per l'avvenuta decadenza del cosiddetto decreto Madia, stante la loro appartenenza datoriale al Ministero dell'interno;

   l'organizzazione sindacale Confsal-Fenal con nota del 20 maggio 2019 ha posto tale questione alla sua attenzione –:

   se il Ministro interrogato, alla luce di quanto esposto, intenda adottare ogni iniziative di competenza, anche normativa, al fine di ripristinare il rispetto del principio di legalità, ad avviso dell'interpellante così clamorosamente offeso dal contenuto dell'atto di indirizzo emanato dal competente comitato di settore;

   se il Ministro intenda promuovere le iniziative di competenza, anche normative, affinché gli atti di indirizzo siano conformi ai principi dettati dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché disporre opportune iniziative di controllo, per quanto di competenza, al fine di verificare che la contrattazione collettiva non esorbiti dagli ambiti assegnati dalla legge.
(2-00411) «Napoli».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contrattazione collettiva

contratto collettivo

diritto dell'individuo