ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00387

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 176 del 15/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: CAPITANIO MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 15/05/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 15/05/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00387
presentato da
CAPITANIO Massimiliano
testo di
Mercoledì 15 maggio 2019, seduta n. 176

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione, per sapere – premesso che:

   l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) è titolare, a norma delle leggi vigenti, di rilevanti funzioni di regolamentazione e di vigilanza nel settore delle comunicazioni elettroniche, nel settore audiovisivo e in quello dei servizi postali;

   in quanto autorità amministrativa indipendente, l'Agcom non è sottoposta a poteri di indirizzo e vigilanza da parte del Governo. L'Agcom è però tenuta, ovviamente, a rispettare le leggi dello Stato. In particolare, come confermato tra l'altro dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3080/2017, l'Agcom è inserita nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed è tenuta pertanto a osservare le norme in materia di contabilità, ai sensi delle quali essa è sottoposta alla giurisdizione contabile della Corte dei conti;

   il Governo, a sua volta, ha il dovere di adoperarsi per la riscossione dei crediti erariali;

   la carica di segretario generale dell'Agcom è ricoperta, dal 1° aprile 2016, da un soggetto esterno assunto con contratto a tempo determinato, il dottor Riccardo Capecchi, il quale – sulla base di quanto emerge da una ricostruzione tratta da notizie di stampa, sia pure con alcune smentite del diretto interessato – si sarebbe trovato per oltre due anni in una situazione di incompatibilità, che a norma di legge è sanzionata con la decadenza. Secondo la stessa ricostruzione, lo stesso sarebbe inoltre sprovvisto dei requisiti previsti ai fini della nomina in questione;

   in particolare, per quanto riguarda la causa di decadenza dall'impiego, risulta da visure effettuate presso la competente Camera di commercio di Brescia – come emerge sempre da fonti di stampa – che il dottor Capecchi avrebbe ricoperto dal 20 ottobre 2014 fino al 31 agosto 2018 la carica di presidente del comitato direttivo del «Consorzio Drive – Consorzio per la diffusione della Ricarica dei Veicoli Elettrici». Ciò configurerebbe una palese violazione dell'articolo 2, comma 31 della legge n. 481 del 1995, secondo cui «Il personale dipendente anche in forza di contratto a tempo determinato presso le autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale». La stessa norma stabilisce che la violazione del divieto costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è altresì punita con una sanzione amministrativa pecuniaria;

   per quanto riguarda la mancanza dei requisiti previsti ai fini della nomina, l'articolo 9, comma 3, del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agcom stabilisce che il segretario generale sia scelto tra persone «che abbiano ricoperto incarichi di direzione di strutture di primo livello dell'Autorità ovvero abbiano svolto per almeno otto anni le funzioni di magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, consigliere parlamentare, dirigente della prima fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche, professore universitario di ruolo, alto dirigente di imprese e organismi pubblici o privati». Appare evidente all'interpellante che le parole «alto dirigente di imprese e organismi pubblici o privati» debbano essere interpretate alla luce dei requisiti necessari per i dirigenti della stessa Agcom e per gli altri dirigenti pubblici e che, pertanto, fra coloro che provengono dal settore privato debbano essere considerati alti dirigenti solo i dirigenti di primo livello, collocati immediatamente al di sotto del vertice della struttura. In base a notizie di stampa, sembra che sul punto siano insorti contrasti all'interno del consiglio dell'Agcom e che sia stato deciso di chiedere un parere al Consiglio di Stato;

   in tale contesto assumerebbe rilievo decisivo la circostanza – desunta sempre da fonti di stampa e da ulteriori ricerche condotte in rete – che il dottor Capecchi era inquadrato, nell'ambito di Poste Italiane, in strutture dirette da altri dirigenti e fosse pertanto un dirigente non di primo livello, ma di livello intermedio. Ove ciò fosse confermato, non si potrebbe di conseguenza computare il servizio da lui prestato in Poste Italiane, e dunque risulterebbe la mancanza, all'atto dell'assunzione dell'incarico in questione presso l'Agcom, del requisito degli otto anni di alta dirigenza richiesto dalla disciplina sopra citata;

   pertanto, alla luce della descritta situazione di incompatibilità, nonché in quanto sfornito dei requisiti regolamentari, il dottor Capecchi a giudizio dell'interpellante non avrebbe potuto essere nominato segretario generale dell'Agcom. Inoltre, egli avrebbe dovuto essere dichiarato decaduto dall'impiego non appena conosciuta la causa di decadenza;

   appare quindi all'interpellante plausibile il rischio che, conseguentemente all'attribuzione al dottor Capecchi della carica di segretario generale dell'Agcom e alla sua permanenza nella carica stessa anche dopo l'emergere delle circostanze sopra richiamate, si configuri una fattispecie di danno erariale;

   al di là dei dovuti accertamenti relativi ai singoli aspetti del caso concreto, a parere dell'interpellante desta forti perplessità il fatto stesso che, come dimostrato dalla ricostruzione poc'anzi richiamata, autorità indipendenti possano esporsi quantomeno al dubbio che il relativo funzionamento e gli incarichi dalle stesse conferiti non siano improntati a criteri della massima trasparenza e del pieno rispetto dei requisiti di legge;

   va poi osservato che la materia dei controlli sulla correttezza degli incarichi attribuiti nell'ambito delle autorità amministrative indipendenti appare suscettibile di interpretazioni non del tutto univoche alla luce, da un lato, del regime di autonomia che caratterizza tali organismi, dall'altro, delle disposizioni sempre più stringenti che riguardano per un verso il conferimento degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni (in particolare in considerazione del d.lgs. n. 30 del 2013) e per l'altro gli aspetti del contenimento e del controllo della spesa pubblica (v. anche la citata legge n. 196 del 2009) –:

   di quali elementi disponga il Governo e se non intenda adottare ogni iniziativa di competenza, anche di natura normativa, per definire in maniera inequivoca efficaci strumenti di controllo al fine di dirimere con la necessaria tempestività problematiche quali quella descritta in premessa, anche al fine dell'eventuale sottoposizione della questione alla Corte dei conti, per i profili di competenza.
(2-00387) «Capitanio».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

potere di nomina

industria delle comunicazioni

cessazione d'impiego