ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00339

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 156 del 04/04/2019
Firmatari
Primo firmatario: PETTARIN GUIDO GERMANO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 04/04/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 04/04/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00339
presentato da
PETTARIN Guido Germano
testo di
Giovedì 4 aprile 2019, seduta n. 156

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

   con decreto ministeriale 26 gennaio 2018 «Modifiche ai requisiti di idoneità psicofisica» avente per oggetto il recepimento della direttiva (UE) 2016/1106 con cui sono state apportate modifiche in materia di requisiti di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emanava il suddetto decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2018;

   in particolare, veniva novata la normativa in materia di rilascio/rinnovo di patenti alle persone affette da diabete e malattie cardiovascolari;

   in pratica, ci sono ora maggiori possibilità, per chi è affetto da malattie cardiovascolari e da diabete mellito (anche nei casi di ipoglicemia grave), di poter guidare;

   il decreto stabilisce, al punto B.2, che «per le seguenti patologie cardiovascolari, l'idoneità al rilascio o alla conferma di validità della patente di guida è attestata da uno dei sanitari di cui all'articolo 119, comma 2, o dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, sulla base di certificazione di un medico specializzato in cardiologia, appartenente ad una struttura pubblica»;

   nello specifico, non si comprende come taluni uffici delle unità sanitarie locali territorialmente competenti interpretino restrittivamente le disposizioni emanate, in particolare, per i portatori di pacemaker;

   infatti, coloro che, come da normativa previgente, hanno già sostenuto la conferma della validità della patente presso la locale commissione devono obbligatoriamente presentarsi a tali commissioni per la verifica psicofisica di rinnovo di validità, mentre le persone che per la prima volta dopo l'impianto del pacemaker detono sostenere la visita per la validità della patente possono rivolgersi a un medico previsto dall'articolo 119 del codice della strada –:

   quali siano gli orientamenti del Ministro interpellato in merito alla questione rappresentata in premessa, anche al fine di allineare la prassi alle disposizioni europee.
(2-00339) «Pettarin».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia

malattia cardiovascolare

diritto comunitario