ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00195

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 94 del 05/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: MAGI RICCARDO
Gruppo: MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 04/12/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 04/12/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 04/12/2018
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 25/01/2019

Atto Camera

Interpellanza 2-00195
presentato da
MAGI Riccardo
testo presentato
Mercoledì 5 dicembre 2018
modificato
Venerdì 25 gennaio 2019, seduta n. 114

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

   il 3 marzo 2014, a Firenze, Riccardo Magherini muore, mentre era in stato di fermo e di contenimento ad opera di due pattuglie dei carabinieri. Secondo il racconto dei testimoni, Magherini sarebbe stato oggetto di calci e di manovre di compressione esercitate dai militari che si sono avventati su di lui e lo hanno ammanettato, mentre uno dei carabinieri gli premeva un ginocchio sul collo. In tale frangente un carabiniere lo colpiva con calci all'altezza dell'addome. Quando Magherini è con il viso sull'asfalto e con i polsi ammanettati, giungono sul posto i volontari della Croce Rossa. I militari, però, vietano loro di intervenire. Il referto medico riporta: «Il paziente è stato trovato prono per terra, ammanettato e immobilizzato dai carabinieri, in arresto cardiorespiratorio». Raggiunto l'ospedale, Magherini viene dichiarato morto;

   un testimone filma parte della scena con il telefonino e, sentito come teste, consegna i filmati alla questura di Firenze che le invia alla procura della Repubblica. Il video riversato nel fascicolo di indagini inizia con il frame di Riccardo già immobilizzato a terra. Al minuto 1 e 18 secondi una voce maschile asserisce: «Vedi se ti riprendi così!» per interrompersi con: «Vuoi un altro poi di ca...». In un altro video si sente Magherini urlare con voce flebile «Aiuto, sto morendo». Se inizialmente la stampa descrive Magherini come un violento intento a girar nudo per la città sotto l'effetto di stupefacenti, diverso è il racconto dei testimoni, che denunceranno poi le intimidazioni ricevute dagli agenti;

   il 12 settembre 2014 i medici legali incaricati, concordemente con i consulenti dei familiari di Magherini e con i consulenti dei carabinieri indagati, rintracciano la causa della morte di Magherini in un triplice meccanismo di tipo «asfittico», «disfunzionale cardiaco» e «tossico». L'asfissia «poteva essere evitata se l'uomo fosse stato alzato o, comunque, in una posizione diversa da quella prona in cui era costretto dai militari che non avrebbero rispettato le indicazioni internazionali»;

   il 13 luglio 2016 il tribunale di Firenze condanna per concorso in omicidio colposo due carabinieri a sette mesi di reclusione e il carabiniere che ha sferrato i calci a otto mesi di reclusione, concedendo a tutti la sospensione condizionale della pena. Assolve, per non aver commesso il fatto, un quarto militare e due volontari della Croce Rossa. I militari vengono condannati per aver concorso alla morte di Magherini tenendolo per oltre 15 minuti prono a terra con le mani ammanettate dietro la schiena, riducendone così la «dinamica respiratoria». Il capo di imputazione formulato dalla procura di Firenze aveva contestato la contrarietà della condotta degli agenti alle specifiche direttive emanate dal comando generale dell'Arma dei carabinieri con la circolare di appena un mese prima, la n. 1168/483-1-1993 del 30 gennaio 2014; tale circolare era stata tuttavia abrogata in corso di processo dalla successiva circolare prot. n. 1168/483-18-1993 del 19 gennaio 2016.

   il 19 ottobre 2017 la corte di appello di Firenze conferma la condanna a 8 mesi per uno dei tre carabinieri e l'assoluzione per i due volontari; condanna a 7 mesi di reclusione gli altri due militari. La Corte condanna inoltre i tre carabinieri al pagamento di 230 mila euro a favore della famiglia di Magherini e a un parziale rimborso delle spese processuali;

   il 15 novembre 2018 la quarta sezione penale della Corte di Cassazione dispone l'annullamento senza rinvio della sentenza d'appello perché «il fatto non costituisce reato», in applicazione dell'articolo 620 del codice di procedura penale. Viene respinta la richiesta della parte civile di annullare la sentenza di condanna per omicidio colposo per rifare un processo con l'accusa di omicidio preterintezionale e viene annullata la condanna al risarcimento ai familiari;

   inizio udienza, secondo quanto riferito al primo firmatario del presente atto, è stato affermato dal presidente del collegio che il dottor Vincenzo Pezzella era stato assegnato come relatore per la decisione di tale processo di particolare delicatezza;

   la pronuncia sembrerebbe agli interroganti anomala in quanto permetterebbe di ritenere, come è stato anche sostenuto dall'avvocato Anselmo, che «non sussisterebbe l'elemento psicologico a carico dei Carabinieri imputati perché o non potevano accorgersi di quanto stava accadendo a Riccardo – e cioè che stava morendo asfissiato sotto di loro – oppure (peggio) perché hanno semplicemente fatto il loro dovere, non avendo in quel momento alcuna posizione di garanzia sulla salute e sulla vita di quel “soggetto” arrestato»;

   tale pronuncia motiva l'assoluzione dei carabinieri affermando che, secondo le competenze specifiche in materia all'epoca dei fatti, gli agenti non avrebbero avuto la possibilità di prevedere le conseguenze dannose per la vita di Magherini e che, a riprova di tale specifica impreparazione, vi fu la «necessità avvertita in quegli stessi mesi del 2014 dai vertici dei Carabinieri di intervenire, attraverso una nuova circolare, a fornire loro più puntuali disposizioni operative per fronteggiare proprio casi come quello che ci occupa»;

   la pronuncia afferma inoltre che «se, come inizialmente ipotizzato in imputazione, i carabinieri avessero violato una specifica procedura (quale era la circolare del 2014) volta a prevenire la possibilità che l'intervento su strada per fronteggiare soggetti in preda a crisi provocate, tra l'altro, dall'alcool o dagli stupefacenti potessero arrecare danni a sé o agli altri, gli odierni ricorrenti non avrebbero potuto invocare un'imprevedibilità in concreto, ex ante, di quanto sarebbe poi accaduto. La valutazione di prevedibilità, infatti, l'aveva fatta chi aveva scritto la circolare, con le norme cautelari rigide ivi contenute, cui loro dovevano semplicemente attenersi» –:

   alla luce delle criticità che emergono dalla vicenda in cui in premessa, ivi compresa l'abrogazione della circolare del 2014 che forniva specifiche disposizioni operative per fronteggiare casi analoghi e forniva chiara prevedibilità dei danni fisici a seguito di errate condotte di contenimento, se il Governo non intenda assumere iniziative normative finalizzate a disciplinare in maniera più stringente i limiti cui si devono attenere le forze dell'ordine in casi come quello descritto e le garanzie nei confronti delle persone in stato di fermo, così evitando che possano ripetersi in futuro situazioni analoghe.
(2-00195) «Magi, Verini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

personale militare

spese processuali

accusa