ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00193

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 94 del 05/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: ROSSELLO CRISTINA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/12/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/12/2018
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 01/02/2019

Atto Camera

Interpellanza 2-00193
presentato da
ROSSELLO Cristina
testo di
Mercoledì 5 dicembre 2018, seduta n. 94

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

   ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, degli articoli 3 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, la Tari è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; la tariffa, inoltre, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

   quanto alla strutturazione della tariffa, l'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche sia determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 allo stesso decreto del Presidente della Repubblica e, quindi, in base alla superficie ed alla composizione del nucleo familiare;

   per la parte variabile della tariffa, il comma 2 dell'articolo 5 in esame stabilisce che questa «è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per chilogrammo, prodotta da ciascuna utenza». Tuttavia, se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, il comma 4 dello stesso articolo 5 stabilisce che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza venga determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

   per quanto riguarda l'utenza domestica deve intendersi l'insieme delle superfici adibite a civile abitazione, con le relative pertinenze. In proposito, giova richiamare anche quanto riportato nell'articolo 16 del prototipo di regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla Tari;

   le pertinenze, come le cantine o le autorimesse, non possono ragionevolmente essere contraddistinte da una potenzialità di produzione di rifiuti autonoma, rispetto a quella che si può attribuire alle abitazioni perché, così procedendo, il nucleo familiare, che costituisce un parametro per la definizione della parte variabile, verrebbe preso in considerazione due volte;

   non costituisce pertinenza, bensì unità immobiliare indipendente, l'autorimessa, l'area di sosta a pagamento, o altra superficie che non sia al servizio esclusivo dei residenti dell'abitazione a cui le pertinenze fanno riferimento, intendendosi per residenti i soggetti maggiorenni, in coabitazione, costituenti il nucleo familiare. Per chiarire: per un nucleo familiare formato da tre individui adulti, residente in un immobile con un massimo di tre autorimesse (box) di proprietà del/dei titolari dell'immobile, queste costituiscono pertinenza e non vanno tassate separatamente;

   quanto disposto attualmente non si applica a quei comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, avendogli indi introdotto, in luogo della Tari, una tariffa avente natura corrispettiva, in applicazione del comma 668 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013;

   pertanto, la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa;

   la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 novembre 2017 ha riconosciuto che alcuni comuni talvolta computano la quota variabile della Tari sia in relazione all'abitazione che alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale; nella circolare viene dichiarata illegittima qualsiasi diversa interpretazione e si prescrive che tutti i comuni italiani che non abbiano provveduto a correggere in tempo utile una eventuale diversa interpretazione della legge e abbiano addebitato ai cittadini importi Tari eccedenti quanto dovuto a termini di legge, a partire dall'anno d'imposta 2014, anno in cui la Tari è stata istruita dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, provvedano immediatamente a mettere in atto una procedura di rimborso ai cittadini danneggiati che abbiano presentato istanza, senza che questi debbano presentare ricorso al giudice tributario (come oggi previsto da alcuni comuni), rateizzando eventualmente il rimborso in un numero di anni pari a quello in cui è stata applicata l'imposta maggiorata, a seguito di illecita interpretazione della norma;

   in tale modo i cittadini hanno la facoltà di chiarire l'entità del loro diritto al rimborso delle somme pagate in eccesso, inoltrando alla loro amministrazione comunale una istanza di rimborso, a norma dell'articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento –:

   se sia a conoscenza del motivo per il quale non in tutti i comuni italiani è stato messo in atto ciò che è indicato nella circolare n. 1 DF del dipartimento delle finanze, prot. 41836/2017 trasmessa ai comuni in data 20 novembre 2017;

   se non intenda adottare ogni iniziative di competenza, anche normativa, per prevedere l'obbligo per i comuni di rimborsare la Tari indebitamente incassata a prescindere dalla presentazione di un'apposita istanza;

   se non intenda adottare le iniziative di competenza affinché l'Agenzia delle entrate-riscossione, dopo aver verificato la conformità della certificazione, in caso di esito positivo, proceda alla compensazione e al rilascio dell'attestazione di pagamento del credito maturato nel 2018 con il debito 2019.
(2-00193) «Rossello».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

regolamento interno

prototipo