ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00183

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 86 del 19/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: VIANELLO GIOVANNI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/11/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 19/11/2018
ERMELLINO ALESSANDRA MOVIMENTO 5 STELLE 19/11/2018
GALIZIA FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 19/11/2018
CASSESE GIANPAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 19/11/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 19/11/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00183
presentato da
VIANELLO Giovanni
testo di
Lunedì 19 novembre 2018, seduta n. 86

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:

   in attuazione dell'articolo 1-bis, comma 2, decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è stato emanato del decreto ministeriale 24 aprile 2013, recante disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (di seguito, Vds) da riferirsi alla tutela della salute e dell'ambiente in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (quindi, ora l'ex Ilva di Taranto);

   si ritiene, ad avviso dell'interrogante, con il conforto di esperti della materia, che il decreto ministeriale citato, in ragione di una serie di difficoltà interpretative e applicative, sia nel metodo che nel merito, non risolva la marginalizzazione della componente sanitaria in procedure autorizzatorie come l'autorizzazione integrata ambientale limitate dall'orizzonte prescrittivo delle riduzioni delle emissioni in ragione della garanzia ambientale (e non degli aspetti sanitari). In particolare, non si procede alla Vds nel caso le autorità di controllo non riscontrino un superamento dei valori soglia prescritti dalla normativa per ciascuno degli inquinanti considerati dalla normativa secondaria (neanche per tutti quelli rilevanti);

   il decreto ministeriale, inoltre, priva di efficacia l'attività di analisi svolta da Arpa Puglia, in forza di una metodologia e di criteri che possono definirsi del tutto differenti previsti dalla legge regionale Puglia del 24 luglio 2012, n. 21, del relativo regolamento n. 24 del 2012 recante le linee guida di attuazione, finalizzati alla verifica della sussistenza del danno sanitario anche in funzione preventiva;

   le risultanze sono del tutto differenti: in forza dei criteri che possono definirsi «Arpa» la valutazione del rischio cancerogeno inalatorio ha evidenziato una probabilità aggiuntiva di sviluppare un tumore nell'arco dell'intera vita superiore a 1:10.000 rispettivamente per una popolazione di circa 22.500 residenti a Taranto per il quadro emissivo 2010 pre-AIA e per una popolazione di circa 12.000 post-AIA; mentre la Vds muta radicalmente in applicazione dei criteri indicati dal citato decreto ministeriale essendo la medesima basata esclusivamente su dati e misure ambientali attuali (condizionate dalla chiusura di molti impianti). Ne consegue la vanificazione della funzione preventiva della Vds dovendosi attendere dati successivi all'adeguamento alle prescrizioni dell'Aia e considerato il paradosso di un esito rassicurante non indicativo dell'efficacia delle prescrizioni Aia;

   vale la pena di rimarcare che, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del codice dell'ambiente, gli esiti della procedura di valutazione del danno sanitario incidono direttamente sull'Aia e sulla possibilità di un riesame della medesima proprio al fine di una più ampia garanzia delle tutele ambientali e sanitarie –:

   se i Ministri interpellati intendano valutare l'opportunità di adottare le iniziative di competenza per una modifica del citato decreto ministeriale, prescrivendo una valutazione preventiva, che prescinda del mero rispetto dei valori soglia previsti, per realizzare una tutela sanitaria e ambientale conforme agli imperativi costituzionali, e non da ultimo al principio di precauzione.
(2-00183) «Vianello, De Lorenzis, Ermellino, Galizia, Cassese».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'ambiente

diritto alla salute

principio di precauzione