ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00094

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 44 del 13/09/2018
Firmatari
Primo firmatario: MAGI RICCARDO
Gruppo: MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 13/09/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 13/09/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00094
presentato da
MAGI Riccardo
testo di
Giovedì 13 settembre 2018, seduta n. 44

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

   Sara Dallabora e Irene Ferramondo sono una coppia di Piacenza unita civilmente e sono le mamme di Alessio e, da un mese, di Ilaria; quando a partire dal mese di maggio 2018 Sara si è informata sulla possibilità che nell'atto di nascita della secondogenita venisse scritto che Ilaria era figlia sua e della compagna, il comune di Piacenza ha respinto la richiesta e sostenuto che l'unica strada percorribile era quella di dichiarare che il concepimento era frutto di un rapporto sessuale con un uomo non parente né affine;

   poiché Sara è unita civilmente, questo avrebbe significato dichiarare una condotta extraconiugale in violazione del dovere di reciproca lealtà che è proprio anche degli uniti civilmente;

   Sara si è dunque vista costretta a dichiarare che Ilaria era figlia sua e di un altro uomo, in quanto anche non dichiarare la nascita di un nato è reato, e in assenza di atto di nascita il nome e il cognome viene attribuito dal comune e non dai genitori, con conseguente segnalazione da parte del comune alla procura dei minori per l'avvio di indagini per minore abbandonato;

   successivamente alla sottoscrizione della dichiarazione, Sara si è recata alla locale stazione dei carabinieri e si è denunciata per dichiarazioni non veritiere a pubblico ufficiale;

   le norme in vigore in Italia vietano al personale medico di realizzare la fecondazione eterologa a coppie omosessuali o donne single, mentre la coppia personalmente non è punibile e non compie alcun illecito;

   la modulistica è contenuta nel decreto del Ministero dell'interno del 5 aprile 2002 e prevede una madre e un padre che conferisce il cognome, oppure una madre e un padre ignoto non consanguineo questa seconda condizione è l'unica che consenta ad una donna di dare ai propri figli esclusivamente il proprio cognome;

   tali formule sono manifestamente inadeguate a rispecchiare la verità dei fatti quale è una nascita da fecondazione assistita e l'Italia rimane l'unico Paese nel mondo occidentale nel quale non venga prevista la possibilità di dichiarare nell'atto di nascita la verità su come un bambino è stato concepito, ammettendosi solo il concepimento tramite un rapporto sessuale;

   altri comuni, come Torino, Milano e Bologna, formano invece atti di nascita adeguati alla realtà e sono intervenute in tal senso sentenze dei tribunali di Pistoia e Bologna, corroborate da altre decisioni, quali quelle delle corti di appello di Napoli e di Perugia e del tribunale di Torino;

   sulla base di consolidata giurisprudenza, e in particolare della sentenza n. 162 del 2014 della Corte Costituzionale, è stata riconosciuta la piena e pari dignità alla filiazione da fecondazione assistita rispetto a quella da unione naturale e da adozione, sicché alla luce della legge n. 40 del 2004, sopravvenuta alle formule ministeriali anzidette, l'ordinamento italiano espressamente riconosce tale condizione quale fatto che determina lo stato di figlio;

   quindi, se il diritto italiano riconosce la fecondazione assistita in una legge e riconosce gli effetti della stessa quale fatto che determina i rapporti di filiazione, allora quel rapporto che i registri dello stato civile sono chiamati ad attestare formalmente non può ignorare o imporre una falsa rappresentazione di quella modalità procreativa; appare abnorme imporre alle persone, siano esse di orientamento eterosessuale o omosessuale, single o in coppia, quale condizione per riconoscere i figli, di dover dichiarare ad un pubblico ufficiale un fatto pacificamente non veritiero quale un rapporto sessuale («unione naturale» nella terminologia adottata nelle formule ministeriali) con un uomo, atto mai realizzatosi –:

   se non intenda assumere le iniziative di competenza eventualmente adottando apposita circolare, affinché non vengano più utilizzate nella modulistica rivolta agli ufficiali dello stato civile formule non veritiere, le quali, non contemplando la fecondazione assistita, obbligano alcuni cittadini a dichiarare il falso di fronte agli ufficiali di stato civile e ad alterare lo stato dei nati.
(2-00094) «Magi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

filiazione

procreazione artificiale

minoranza sessuale