ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00086

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 41 del 04/09/2018
Firmatari
Primo firmatario: ROSSELLO CRISTINA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 04/09/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 04/09/2018
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 04/09/2018
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 01/10/2018
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 01/02/2019

Atto Camera

Interpellanza 2-00086
presentato da
ROSSELLO Cristina
testo di
Martedì 4 settembre 2018, seduta n. 41

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione, per sapere – premesso che:

   il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016, articolo 11) prevede che nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno; qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;

   in particolare, la legge n. 120 del 2011, nel recare modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, all'articolo 1 (equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate), stabilisce che, qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, lo statuto prevede che «il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi» (articolo 147-ter, commi 1-bis e 1-ter);

   la predetta legge n. 120 del 2011, oltre a prevedere che le disposizioni della medesima si applicano «a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore» della legge, riserva «al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti» (articolo 2); all'articolo 3 essa ha esteso l'applicazione delle disposizioni previste anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile, e non quotate in mercati regolamentati, demandando ad un successivo regolamento, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, termini e modalità di attuazione della stessa; il primo comma dell'articolo 2359 codice civile stabilisce, inoltre, che «Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa». Il secondo comma dell'articolo estende la nozione di controllo di cui ai n. 1) e 2) a quello esercitato in via indiretta, cioè computando i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta;

   nonostante tutto ciò, si assiste anche in questi ultimi giorni a quella che appare all'interpellante la sempre più espressa volontà di non applicare tali disposizioni, così come accaduto nelle prime nomine pubbliche effettuate in queste settimane, allorché sul rispetto della parità di genere ci sono stati dei notevoli e clamorosi passi indietro;

   esempio lampante è ciò che è accaduto in merito all'elezione del nuovo consiglio di amministrazione della Rai, dove su sette componenti sono solo due le donne nominate e nessuna di loro è stata indicata per ricoprire uno dei posti apicali di presidente o di amministratore delegato –:

   se si sia ritenuto di raccogliere il parere del responsabile per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio sulla legittimità delle nomine dei componenti designati dal Governo nel Consiglio di amministrazione della Rai alla luce della «legge Madia»;

   se intendano adottare le iniziative necessarie per fare luce sulla istruttoria sulle intervenute designazioni di competenza governativa ai fini del rispetto della «legge Madia»;

   se ritengano di acquisire il parere dei servizi giuridici della Presidenza del Consiglio e della Corte dei Conti in merito all'evidenza delle procedure adottate per tali nomine e alla eventuale possibilità di ripristinare l’iter corretto degli incarichi conferiti;

   quali siano le relazioni di compliance da parte dei soggetti preposti alle attività di controllo interno sulle intervenute nomine e quali siano gli eventuali giustificati motivi che avrebbero consentito una deroga alla corretta applicazione delle leggi richiamate;

   quali iniziative di competenza intendano adottare al fine di far sì che venga rispettato il menzionato principio di equilibrio di genere.
(2-00086) «Rossello».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

potere di nomina

applicazione della legge

malattia infettiva