ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00074

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 40 del 07/08/2018
Firmatari
Primo firmatario: BALDELLI SIMONE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 07/08/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MULE' GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/08/2018
SOZZANI DIEGO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/08/2018
PENTANGELO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/08/2018
ZANELLA FEDERICA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/08/2018
GERMANA' ANTONINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/08/2018
BERGAMINI DEBORAH FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/08/2018
ROSSO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/08/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 07/08/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00074
presentato da
BALDELLI Simone
testo di
Martedì 7 agosto 2018, seduta n. 40

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

   il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 prevede all'articolo 19 («Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo»), che:

    «1. Fermo restando il diritto al trasporto, i passeggeri possono chiedere al vettore una compensazione economica in caso di ritardo all'arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto. Il livello minimo di compensazione economica è pari al 25 per cento del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno:

     a) un'ora in un servizio regolare fino a quattro ore;

     b) due ore in un servizio regolare di più di quattro ore ma non superiore a otto ore;

     c) tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore; oppure

     d) sei ore in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore;

    se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d) la compensazione economica è pari al 50 per cento del prezzo del biglietto (...)»;

   l'articolo 28 («Sanzioni») del regolamento (UE) n. 1177/2010 dispone che «Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 18 dicembre 2012 e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica»;

   al riguardo, è stato approvato il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne», che da un lato individua l'Autorità di regolazione dei trasporti quale organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010 e, dall'altro, non prevede alcuna sanzione per la violazione dell'articolo 19 («Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo») del regolamento (UE) n. 1177/2010;

   la lacuna normativa, oltre a rappresentare una violazione dell'articolo 28 («Sanzioni») del regolamento (UE) n. 1177/2010 secondo cui «Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento», non consente all'Autorità di regolazione dei trasporti di sanzionare i casi di violazione dell'articolo 19 («Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo») del regolamento (UE) n. 1177/2010 –:

   se il Governo sia a conoscenza delle criticità riportate in premessa, lesive dei passeggeri del settore marittimo, e quali iniziative intenda adottare al fine di colmare la suddetta lacuna normativa all'interno del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne».
(2-00074) «Baldelli, Mulè, Sozzani, Pentangelo, Zanella, Germanà, Bergamini, Rosso».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto viaggiatori

utente dei trasporti

Unione europea