ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00044

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 22 del 09/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: GERMANA' ANTONINO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 09/07/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/07/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00044
presentato da
GERMANÀ Antonino
testo di
Lunedì 9 luglio 2018, seduta n. 22

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

   secondo le indagini svolte dalla procura della Repubblica di Patti (Messina), la Cassa depositi e prestiti (CDP spa) ha concesso, tra il 2007 ed il 2011, vari mutui al comune di Brolo le cui fasi istruttorie, deliberative e di erogazione delle somme sarebbero state gravemente viziate da mancati controlli da parte della stessa CDP spa con riferimento a documentazioni che appaiono irregolari, mancanti o viziate dal mancato rispetto delle relative procedure;

   si tratta dei mutui nn. 4553885, 4551305, 4545992, 452328, 4511713, 4499066, 4447076, pari a un totale di 4,5 milioni di euro, destinati opere da realizzare nel territorio comunale, che in taluni casi non sono state cantierate e i cui appalti non si sono concretizzatisi;

   in seguito allo scandalo dei cosiddetti «mutui-fantasma», il sindaco pro tempore, il dirigente degli uffici economico-finanziari e altri dipendenti del comune, sono stati raggiunti da avvisi di garanzia di conseguenza sindaco, giunta e consiglio comunale, hanno presentato le proprie dimissioni;

   l'amministrazione subentrante ha denunciato l'esistenza di tali vizi ed irregolarità, deliberando anche di costituirsi parte civile nel procedimento penale, ritenendosi parte offesa;

   indipendentemente dall'obbligo del comune di Brolo di dovere restituire o meno le predette somme, sembrerebbe sussistere, ad avviso dell'interpellante, una responsabilità della CDP spa nel non avere pienamente applicato le norme ed i principi in materia di verifica e controllo della correttezza delle procedure per la richiesta ed erogazione dei mutui;

   le condizioni generali per l'accesso al credito da parte degli enti locali sono previste nella circolare n. 1273 del 22 luglio 2008 emanata dalla Cassa medesima, che detta le condizioni per l'acquisizione di documenti informativi finalizzati all'analisi economico-finanziaria e patrimoniale degli enti, al fine di rendere accessibile il credito della CDP;

   in tale circolare, con riferimento alla «documentazione istruttoria», si prevede che: «(...) CDP si riserva la facoltà di richiedere eventuali ulteriori documenti o attestazioni che si renderanno necessari al fine di verificare i presupposti di legittimità delle operazioni di indebitamento nonché l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente (...)»;

   la «scheda istruttoria» della suddetta circolare indica la documentazione da produrre ed in particolare:

    a) le deliberazioni consiliari di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso, nonché di variazione di bilancio, con estratto del medesimo riportante i dati relativi alle sole entrate derivanti da indebitamento;

    b) la determinazione dirigenziale a contrattare il prestito (articolo 192 del Tuel) con allegati i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 147-bis del Tuel; essa deve essere munita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'articolo 151 Tuel, a cura del responsabile del servizio finanziario;

   nelle «condizioni per il ricorso all'indebitamento», si dispone: «verranno acquisite attestazioni da cui risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 203 Tuel, concernenti rispettivamente:

    a) l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio, del rendiconto di esercizio dell'ultimo anno antecedente (o penultimo nelle ipotesi in cui non sia scaduto il termine di legge) a quello in cui viene deliberato il ricorso all'indebitamento con indicazione degli estremi della delibera consiliare;

    b) l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio, del bilancio annuale nel quale è inserita la previsione relativa al prestito nella gestione di competenza, con evidenza dell'allocazione del prestito nel bilancio ed indicazione della delibera consiliare;

    c) nelle sole ipotesi di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio, l'avvenuta assunzione della delibera consiliare di variazione del bilancio»;

   nella predetta circolare è anche prevista la necessità di acquisire e verificare la «capacità di indebitamento dell'Ente» (articolo 204 del Tuel) –:

   se non si ritenga opportuno verificare, per quanto di competenza, se, con riferimento ai mutui individuati in premessa, la Cassa depositi e prestiti spa abbia omesso i controlli della documentazione e dei presupposti per la concessione dei mutui ed, in particolare, se abbia omesso le seguenti attività:

    a) il controllo delle procedure previste per la formazione, conclusione ed esecuzione dei contratti di mutuo;

    b) il controllo riguardo ai possibili vizi o falsità degli atti dei documenti sulla base dei quali CDP spa ha erogato i mutui;

    c) la verifica relativa alla violazione dell'articolo 30, comma 15 della legge n. 289 del 2002;

    d) la verifica del difetto – vizio di rappresentanza dell'ente ex articolo l389 CC;

    e) la verifica della violazione dell'articolo 191 del Tuel circa l'esistenza della preventiva copertura finanziaria degli impegni finanziari assunti dagli enti locali;

   se più in generale esista, da parte di Cassa deposito e prestiti, un sistema di controllo, effettivo ed efficace, che possa impedire, o almeno contrastare, l'erogazione di mutui basati su documenti di dubbia veridicità o dei quali, successivamente, se ne accerti la falsità;

   se non si ritenga opportuno assumere iniziative per attuare dei meccanismi che possano arginare richieste di mutui non concretamente rivolte a finalità di pubblico interesse e dai quali possano derivare danni sia economici sia d'immagine per le comunità o gli enti coinvolti.
(2-00044) «Germanà».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

acquisizione di documenti

conseguenza economica

documentazione