ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00043

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 22 del 09/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: GERMANA' ANTONINO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 09/07/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 09/07/2018
Stato iter:
25/09/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/09/2018
Resoconto GERMANA' ANTONINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 25/09/2018
Resoconto FIORAMONTI LORENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 25/09/2018
Resoconto GERMANA' ANTONINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/09/2018

SVOLTO IL 25/09/2018

CONCLUSO IL 25/09/2018

Atto Camera

Interpellanza 2-00043
presentato da
GERMANÀ Antonino
testo presentato
Lunedì 9 luglio 2018
modificato
Martedì 25 settembre 2018, seduta n. 49

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   la legge n. 107 del 2015 ha definito un piano straordinario di mobilità strutturato in 4 fasi, che ha coinvolto circa 100 mila persone e determinato gravissimi disagi e pregiudizi per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 su sedi provvisorie;
   la mobilità 2016/2017, definita sulla base di un sistema di priorità previsto dal contratto collettivo nazionale integrato 2016 e dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 non prevista dalla normativa vigente, ha determinato una situazione di disparità che ha visto docenti ottenere il trasferimento richiesto, anche con punteggi pari a zero, a danno di docenti con punteggi più elevati e in alcuni casi anche titolari di diritti di precedenza;
   in seguito alle irregolarità riscontrate, sono stati avviati numerosi contenziosi, molti dei quali si sono conclusi con la condanna del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad annullare il trasferimento erroneamente effettuato e a riassegnare al docente ricorrente la sede spettante, secondo quanto accertato nel giudizio;
   per le operazioni di mobilità 2018/2019 sono state solo apparentemente ridotte a due le fasi del procedimento, provinciale ed interprovinciale, in quanto il contratto collettivo nazionale integrato 2017 ha previsto una fase «propedeutica» alle operazioni, costituita da 8 sotto-fasi, e ha suddiviso la procedura di mobilità provinciale e interprovinciale in ben 36 ulteriori sotto-fasi; la correttezza dei relativi esiti è, secondo l'interpellante, dubbia e non trasparente;
   ogni anno, i docenti che presentano domanda di trasferimento o mobilità professionale non accedono alle necessarie informazioni circa l'effettiva disponibilità di posti, con conseguente incertezza in merito alla destinazione;
   sulla base del contratto collettivo nazionale integrato 2017, in sede di assegnazione di posto, i docenti, che, nel tentativo di superare la mancanza di informazioni sui posti effettivamente disponibili, indicano la provincia, vengono penalizzati nell'ottenimento del trasferimento interprovinciale rispetto a coloro che, indicando scuole o ambiti, ottengono il trasferimento prioritariamente, anche con punteggio inferiore se individuano la sede con posti disponibili;
   i trasferimenti sono determinati attraverso un algoritmo che definisce una graduatoria per ogni sede scelta da ogni docente, sulla base:
    a) del posizionamento numerico della scelta effettuata in domanda di mobilità dai docenti;
    b) del punteggio posseduto dai medesimi;
    c) della fase alla quale concorre (provinciale o interprovinciale) il docente;
    d) del diritto di precedenza posseduto se riconosciuto dalla contrattazione;
    e) della priorità della scelta puntuale rispetto a quella più ampia;
   tale sistema determina l'impossibilità di verificare la correttezza dei risultati ottenuti in merito all'elenco pubblicato dei trasferimenti, definiti non solo in base al punteggio posseduto, ma anche e soprattutto sulla base del cosiddetto criterio «numerico posizionale» della scelta della sede in domanda;
   le procedure di mobilità dovrebbero avvenire senza distinzioni tra quelle provinciali e interprovinciali e precedentemente alle immissioni in ruolo; tuttavia il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha disposto che al termine delle stesse procedure provinciali, e dopo il «riassorbimento» in provincia di eventuali docenti in esubero, i posti residui vengano destinati: per il 60 per cento alle immissioni in ruolo, per il 30 per cento ai trasferimenti da fuori provincia e per il 10 per cento alla mobilità professionale;
   il diritto di precedenza di cui sono beneficiari i docenti, figli e familiari, che assistono un disabile genitore, parente o affine entro il II grado in condizione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), non viene riconosciuto nelle operazioni di mobilità, territoriale e professionale, tra province diverse;
   i tribunali italiani hanno costantemente censurato l'azione del Ministero, sia in merito ai criteri di valutazione del punteggio ai fini della mobilità, in quanto iniquo verso i docenti con punteggi maggiori, che per il mancato rispetto del diritto di precedenza di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, che non può essere negato nelle operazioni di mobilità tra province diverse, né limitata alle sole operazioni di assegnazione provvisoria;
   il Ministero è stato, di conseguenza, condannato più volte al pagamento delle spese di giudizio derivanti dai contenziosi instauratisi a causa delle errate procedure di mobilità, con conseguenti danni e aggravio di costi a carico dell'erario;
   le operazioni di mobilità 2018/2019, le cui procedure sono regolate dal contratto collettivo nazionale integrato 2017 prorogato, sono soggette, ad avviso dell'interpellante, ai medesimi vizi ed illegittimità delle precedenti due mobilità;
   il trasferimento di migliaia di docenti a centinaia di chilometri dalla propria casa, dovuto ad una contrattazione collettiva irrazionale e viziata, ha determinato la disgregazione di nuclei familiari e il gravoso carico, da parte di questi ultimi, dei costi di vitto, alloggio, viaggio e altro per il docente assunto lontano da casa;
   tale situazione di profondo disagio ha colpito particolarmente i docenti meridionali, assunti nell'anno scolastico 2015/2016 dalle graduatorie ad esaurimento, che hanno concorso obbligatoriamente alla fase C della mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 e che sono stati gli unici costretti al trasferimento su tutto il territorio italiano per ottenere una sede di titolarità definitiva, spesso localizzata nel Centro o nel Nord, in quanto le sedi più vicine e disponibili al Sud erano state assegnate nelle fasi precedenti, anche a docenti con punteggi inferiori –:
   quali iniziative il Governo intenda assumere in ordine alle problematiche ed irregolarità evidenziate.
(2-00043) «Germanà».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto collettivo

insegnante

assunzione