ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00006

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 4 del 10/04/2018
Firmatari
Primo firmatario: PEZZOPANE STEFANIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/04/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/04/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06/04/2018
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 04/05/2018
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 28/09/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00006
presentato da
PEZZOPANE Stefania
testo di
Martedì 10 aprile 2018, seduta n. 4

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

   dal 1990 ad oggi sono state più volte previste misure di sospensione e riduzione temporanea del carico fiscale per le popolazioni danneggiate dai diversi eventi calamitosi avvenuti sul territorio italiano;

   in particolare, per quanto riguarda L'Aquila e altri 56 comuni, a seguito del sisma del 6 aprile 2009, era stata disposta la sospensione delle tasse e contributi per l'intero cratere sismico;

   a seguito di successive disposizioni, il termine è stato da ultimo prorogato al 16 dicembre 2011;

   l'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha stabilito, a decorrere dal mese di gennaio 2012, la ripresa della riscossione dei tributi e dei contributi mediante il pagamento di un importo pari al 40 per cento del dovuto senza oneri, sanzioni e altri costi accessori in 120 rate;

   tale misura era riservata alla popolazione recidente nei comuni ricaduti nel cratere sismico;

   a quanto si apprende, sarebbero state avviate le procedure preliminari volte a dare esecuzione – ai sensi dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – alla decisione della Commissione europea C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 con la quale si prescrive che l'Italia recuperi gli aiuti asseritamente incompatibili di cui al citato articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011;

   con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2017 è stato nominato il commissario straordinario per dare esecuzione, in tempi brevissimi, alle misure di cui alla citata decisione della Commissione europea;

   secondo quanto riportato nella citata decisione della Commissione, non sussisteva alcun precedente in materia, poiché dal 1990 al 2012 l'organo esecutivo europeo non aveva mai inviato comunicazioni circa la presunta irregolarità delle misure a supporto dei territori colpiti dalle calamità;

   le indagini della Commissione sulla regolarità delle iniziative sono state avviate solo a seguito della notifica, effettuata dall'esecutivo Monti il 2 luglio 2012, riguardante proprio le misure fiscali in favore del cratere del sisma dell'agosto 2009, qualificate in tale comunicazione come compatibili con la disciplina europea degli aiuti di Stato, alla luce dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ossia come «aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche», in considerazione dei gravi danni provocati dal sisma del 6 aprile e dal significativo calo del prodotto registrato nella regione abruzzese;

   secondo la Commissione europea, invece, le fattispecie di cui ai paragrafi 2 e 3 non sarebbero applicabili perché il regime fiscale e contributivo di favore non avrebbe previsto e definito esplicitamente alcun nesso tra l'aiuto e il danno subito e perché i costi ammissibili al regime di vantaggio non sarebbero stati proporzionati al danno subito, non tenendo in tal modo in alcuna considerazione il fatto che i costi subiti dal territorio abruzzese colpito dal terremoto del 2009 non sono computabili soltanto in danni materiali, bensì in danni immateriali derivanti dal blocco di un'intera economia e degli apparati istituzionali locali e dal grave fenomeno di spopolamento conseguente alla distruzione di interi paesi e comunità;

   inoltre, tale «aiuto» non può in alcun modo falsare la concorrenza tra gli Stati membri essendo piuttosto identificabile come misura volta a favorire imprese che forniscono beni e servizi a livello locale e regione, con un'incidenza marginale sul mercato comunitario;

   le disposizioni del citato comma 28 non introducono nuove agevolazioni, bensì rappresentano una norma di chiusura delle misure di sospensione e differimento disposte a partire dal 2009, così configurando un unico regime di vantaggio fiscale e contributivo in un arco temporale (1° gennaio 2008-31 dicembre 2011) in cui risultava applicabile la soglia di irrilevanza dell'aiuto (cosiddetta «de minimis»), introdotta con il Temporary Framework, corrispondente a un ammontante massimo di euro 500.000;

   nel caso in esame risulterebbe altresì applicabile anche l'istituto della «franchigia», sulla scorta del quale il superamento della soglia di aiuto implica il recupero delle sole somme eccedenti la soglia stessa e non l'aiuto nella sua interezza –:

   se non ritenga necessario attivarsi con la massima urgenza, sollecitudine e risolutezza per l'avvio di nuove interlocuzioni e trattative con le istituzioni europee, e in particolare con la Commissione, al fine di riaprire le negoziazioni in merito alla procedura d'infrazione avviata e far applicare in modo coerente la normativa sul caso di specie riguardo alla riduzione delle pretese fiscali e previdenziali in seguito all'emergenza causata dal sisma in Abruzzo del 2009, anche in considerazione dei termini molto ristretti imposti dal decreto del Presidente del Consiglio del ministri di nomina del commissario esecutivo;

   quali iniziative intenda assumere per assicurare l'applicazione delle condizioni del regime de minimis e della franchigia nell'ambito della disciplina del Temporary Framework, nel quale il caso di specie rientra a pieno titolo, in tempo rispetto ai termini molto stringenti imposti dal citato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2017.
(2-00006) «Pezzopane, Martino».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sisma

istituzione dell'Unione europea

controllo degli aiuti di Stato