ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00002

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 4 del 10/04/2018
Firmatari
Primo firmatario: D'ERAMO LUIGI
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 05/04/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELLACHIOMA GIUSEPPE ERCOLE LEGA - SALVINI PREMIER 05/04/2018
PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 24/04/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 05/04/2018
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/05/2018
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 07/05/2018

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 04/05/2018

Atto Camera

Interpellanza 2-00002
presentato da
D'ERAMO Luigi
testo di
Martedì 10 aprile 2018, seduta n. 4

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

   i governi italiani in carica dal 1990 ad oggi hanno applicato, nel corso degli anni, misure di sospensione e riduzione temporanea del carico fiscale a seguito di eventi calamitosi, in particolare, con i seguenti provvedimenti legislativi:

    a) legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 90 - per le alluvioni del 1994;

    b) legge n. 66 del 2005, articolo 1, comma 363 - per il terremoto del 1990;

    c) legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1011 - per il sisma e l'eruzione dell'Etna del 2002;

    d) legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 109 - per il terremoto del 1997;

    e) decreto-legge n. 185 del 2008, articolo 6, comma 4-bis e 4-ter - per il terremoto del 2002;

    f) legge n. 183 del 2011, articolo 33, comma 28 - per il terremoto dell'Abruzzo del 2009;

    g) legge n. 289 del 2012, articolo 9, comma 17 - per il terremoto del 1990;

   sono quindi stati emanati i provvedimenti di attuazione pertinenti;

   nel caso del sisma del 6 aprile 2009, fu disposta la sospensione delle tasse e dei contributi per L'Aquila e altri 56 comuni del cratere sismico;

   con le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3753 e n. 3754 del 2009, e con il decreto-legge n. 39 del 2009, il Governo aveva concesso alle imprese ubicate sul territorio colpito dal sisma la sospensione e il differimento del versamento di tributi e contributi sino al 30 novembre 2009, termine poi prorogato, al 16 dicembre 2011 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2011);

   la legge n. 183 del 2001 all'articolo 33, comma 28 (legge di abilità 2012), disponeva la ripresa della riscossione dei tributi e il pagamento dei contributi, ridotti al 40 per cento e in 120 rate;

   recentemente si è appreso dall'avvio delle procedure preliminari di esecuzione della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015 con la quale si prescrive che l'Italia recuperi gli aiuti asseritamente incompatibili concessi, di cui all'articolo 33 comma 28 della legge 183 del 2011;

   con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017 è stato nominato un commissario straordinario per dare esecuzione in termini molto ristretti alla decisione;

   secondo la stessa decisione, dal 1990 al 2012, l'organo esecutivo europeo non aveva inviato alcuna comunicazione circa la presunta irregolarità delle misure a supporto dei territori colpiti dalle calamità sopra elencate;

   la notifica, effettuata dall'esecutivo Monti il 2 luglio 2012, qualifica le misure fiscali in favore del cratere sismico come compatibili con la disciplina europea degli aiuti di Stato, alla luce dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera c) del trattato sul finanziamento dell'Unione europea classificando l'intervento tra gli «aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche». Tale classificazione era motivata dai gravi danni provocati dal sisma del 6 aprile 2009 e dal significativo calo di Pil registrato nella regione abruzzese anche precedentemente, a partire dal 2008;

   nella decisione del 14 agosto 2015, la Commissione non riconosce l'applicazione dei citati paragrafi 2 e 3, perché il regime fiscale e contributivo di favore non avrebbe previsto e definito esplicitamente alcun nesso tra l'aiuto messo a disposizione e il danno subito e perché i costi ammissibili al regime di vantaggio non sarebbero stati proporzionati al danno subito. Tale posizione parrebbe non comprendere i danni immateriali derivanti dal blocco di un'intera economia e dal grave fenomeno di spopolamento e quindi non riconoscerebbe, a giudizio degli interpellanti, che l'intento di tali misure non è stato quello di creare un vantaggio economico in favore di un territorio – e quindi potenzialmente lesivo della concorrenza – bensì quello di risarcire il danno subito che – esso sì – risulta capace di falsare e minacciare la concorrenza e le pari condizioni che ne stanno alla base;

   inoltre, il caso di specie si presenta come una misura che favorisce le imprese che forniscono beni e servizi a livello locale e regionale, con un'incidenza marginale sul mercato comunitario, e pertanto dovrebbe essere escluso dall'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, come in altre occasioni ritenuto dalla Commissione;

   la citata legge n. 183 del 2011 ha sortito effetti sul rapporto Stato/contribuente a far data dalla relativa pubblicazione in Gazzetta ufficiale, avvenuta il 14 novembre 2011, periodo nel quale risultava applicabile la soglia di irrilevanza dell'aiuto (cosiddetto «de minimis»), introdotta con il Temporary Framework, e risulterebbe altresì applicabile anche l'istituto della «franchigia», con recupero delle sole somme eccedenti la soglia stessa e non l'aiuto nella sua interezza –:

   se il Governo non ritenga necessario attivarsi con la massima urgenza, sollecitudine e risolutezza nell'avvio di nuove interlocuzioni e trattative con le istituzioni europee, e in particolare con la Commissione europea, al fine di riaprire le negoziazioni in merito alla procedura d'infrazione avviata, al fine di far applicare in modo coerente la normativa sul caso di specie riguardo la riduzione delle pretese fiscali e previdenziali in seguito all'emergenza sisma in Abruzzo del 2009, anche in considerazione dei termini molto ristretti imposti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del commissario esecutivo del 14 novembre 2017;

   quali iniziative intenda assumere per assicurare l'applicazione delle condizioni del regime «de minimis» e della franchigia nell'ambito della disciplina del Temporary Framework, nel quale secondo gli interpellanti il caso di specie rientra a pieno titolo, in tempo rispetto ai termini molto stringenti imposti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario esecutivo del 14 novembre 2017.
(2-00002) «D'Eramo, Bellachioma».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sisma

finanziamento comunitario

eruzione vulcanica