ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00678

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 714 del 27/06/2022
Firmatari
Primo firmatario: GIARRIZZO ANDREA
Gruppo: INSIEME PER IL FUTURO
Data firma: 27/06/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALAIMO ROBERTA INSIEME PER IL FUTURO 27/06/2022
DEL MONACO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 27/06/2022
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 27/06/2022
SERRITELLA DAVIDE INSIEME PER IL FUTURO 27/06/2022
FANTINATI MATTIA INSIEME PER IL FUTURO 27/06/2022
IORIO MARIANNA INSIEME PER IL FUTURO 27/06/2022
TERZONI PATRIZIA INSIEME PER IL FUTURO 27/06/2022
DEIANA PAOLA INSIEME PER IL FUTURO 27/06/2022
MANCA ALBERTO INSIEME PER IL FUTURO 27/06/2022
GIORDANO CONNY INSIEME PER IL FUTURO 27/06/2022
DAGA FEDERICA INSIEME PER IL FUTURO 27/06/2022


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-00678
presentato da
GIARRIZZO Andrea
testo di
Lunedì 27 giugno 2022, seduta n. 714

   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, la legislazione italiana deve stabilire disposizioni normative per la tutela dei minori dagli effetti lesivi derivanti da uso improprio delle reti sociali telematiche e dallo sfruttamento delle loro immagini nonché per la protezione dei loro dati personali, con particolare riguardo all'interesse superiore del minore sancito dall'articolo 3 della medesima Convenzione;

    l'analisi di recenti vicende di cronaca, sempre più spesso riguardanti i minori e i giovanissimi, come risultato, in particolare, della moda, nata negli ultimi anni, di lanciare pericolose sfide (cosiddette challenge) sulle reti sociali telematiche (Tik Tok, Facebook o Instagram), fa emergere un quadro lampante della mancanza di adeguati strumenti di tutela che consentano una corretta e sicura fruizione di internet e delle reti sociali telematiche da parte dei minori, in quanto le tutele esistenti sono più finalizzate a perseguire le eventuali violazioni postume che a prevenire eventi tragici;

    a riprova di ciò, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel documento denominato «La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione», pubblicato il 21 dicembre 2017, elaborato dal Gruppo di lavoro sulla tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione, attivato nell'ambito della Consulta delle associazioni e delle organizzazioni, istituita e presieduta dalla citata Autorità, già segnalava che «La complessità della rete, ubiqua e pervasiva, ci mette di fronte al costante pericolo di essere sempre un passo indietro rispetto alle emergenze e alle problematiche che scaturiscono dall'evolversi delle tecnologie digitali, nonostante l'attento e continuo aggiornamento legislativo e l'affinamento delle tecniche investigative e repressive.»;

    come si considera normale e scontato insegnare ad un bambino a camminare aiutandolo a muovere i primi passi in una situazione sicura, altrettanto si dovrebbe prevedere per i minorenni che compiono «i primi passi» nell'ambiente digitale;

    in tale contesto, il ruolo dell'educazione è il punto dal quale partire per una piena tutela del minorenne nell'ambiente digitale, verso un utilizzo più critico, riflessivo e creativo di tali strumenti che sostenga la crescita di bambini e ragazzi;

    è anche necessario considerare – a fronte dei pericoli innegabili che vi sono nella rete per i più piccoli, non avendo ancora gli stessi piena consapevolezza dei rischi o delle conseguenze personali o per gli altri in cui possono incorrere – che, nell'era digitale, internet e le reti sociali telematiche si rivelano, se correttamente usati, un prezioso strumento di comunicazione e di possibilità di confronto con differenti realtà. Tali pregi sono emersi, per esempio, nel corso della pandemia di COVID-19, durante la quale, grazie alla tecnologia, ai processi di digitalizzazione e alla presenza di internet e delle varie piattaforme sociali è stato possibile mantenere vivi i contatti umani e costante l'accessibilità alle informazioni;

    a fronte della bontà dello strumento in esame è necessario – allo scopo di evitare altri tragici eventi – integrare quanto prima il quadro normativo vigente, riservando una maggior attenzione al bilanciamento di diversi diritti fondamentali, quali la tutela dei minori nell'ambito dell'uso sicuro delle tecnologie dell'informazione, il diritto all'informazione e la libertà di espressione, la possibilità per i genitori di svolgere congiuntamente il loro diritto e dovere di proteggere e di educare i figli e il diritto dei minori di essere protetti da sfruttamento e abusi sessuali;

    inoltre, come previsto dalla stessa Convenzione sui diritti del fanciullo, che sul tema evidenzia la necessità di declinare il tema della tutela dei bambini e dei ragazzi non solo in termini di protezione giuridica, ma anche di prevenzione, di promozione e soprattutto di partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi, è più che mai necessario costruire nuovi percorsi formativi che, tenendo conto dell'età evolutiva del bambino e delle suggestioni in cui lo stesso può incorrere, guidino i più piccoli nell'uso di internet e gli forniscano gli strumenti necessari a riconoscere e a evitare i rischi che lo stesso presenta;

    altrettanto preoccupante è il fenomeno, che il legislatore deve prendere in considerazione, dei cosiddetti «baby influencer». Su YouTube, Instagram e Tik Tok essi sono delle star, emulati dai loro coetanei e corteggiati dai brand; si tratta di bambini e di ragazzi seguiti sui loro profili sociali digitali da milioni di follower che visualizzano, commentano e condividono ogni loro post, video e fotografia; nel caso di minorenni spesso sono gli stessi genitori che creano profili sociali digitali per i loro figli;

    si tratta di piccole celebrità delle reti sociali telematiche che, pur avendo un importante seguito on line, sono a tutti gli effetti dei lavoratori e, prima ancora, sono dei minorenni e, pertanto, come tali devono essere tutelati;

    purtroppo, nonostante i limiti di età previsti dalle varie piattaforme digitali, la presenza di bambini è molto alta;

    minori e reti sociali telematiche sono un binomio vincente, ma è necessario valutare come sia tutelata la privacy dei più piccoli e come sia regolamentato quello che per i baby influencer è diventato un vero e proprio lavoro, un fenomeno sempre più in espansione e per il quale nessuno Stato ha previsto una normativa adeguata;

    in Italia e all'estero, questi video sono oggetto di grande popolarità, soprattutto tra i più giovani, e rappresentano, ormai, non solo una seria questione sociale, ma anche una rilevante questione economica e finanziaria, sia per le famiglie dei bambini, che a volte ne traggono un reddito significativo, sia per i brand, che vedono questi video come una nuova opportunità pubblicitaria. La legge deve intervenire per quanto concerne le conseguenze di tale esposizione mediatica sullo sviluppo psicologico di questi bambini. È necessario, dunque, che i bambini siano protetti da ogni forma di sfruttamento che possa essere pregiudizievole per il loro benessere, tenendo conto anche delle future reazioni degli stessi soggetti, quando saranno diventati maggiorenni, al materiale pubblicato senza il loro consenso;

    coerentemente con quanto osservato, il legislatore deve porsi l'obiettivo di preservare i minori, il futuro del nostro Paese, da tale esposizione o sovraesposizione dei loro dati personali e dai conseguenti danni che possono danneggiare il loro sano sviluppo psico-fisico;

    crescente preoccupazione, segnalata anche da recenti analisi statistiche condotte, tra gli altri, da Save the Children e Telefono Azzurro, è destata, altresì, in Europa e nel mondo, dall'esposizione dei bambini a contenuti pornografici. I bambini, in alcuni casi molto piccoli, vedono e condividono contenuti pornografici a casa, a scuola, con gli amici del vicinato o online. Non è raro che i bambini scoprano accidentalmente, senza cercarlo realmente, contenuti pornografici su dispositivi digitali, in quanto l'ambiente internet, molto poco regolamentato, consente la diffusione di contenuti pornografici e di violenza sessuale;

    invero, si registra profonda preoccupazione per l'esposizione senza precedenti dei bambini alle immagini pornografiche, che danneggiano il loro sviluppo mentale e fisico. Questa esposizione aumenta il rischio di costruire stereotipi di genere dannosi, dipendenza dalla pornografia e relazioni sessuali precoci malsane e porta a difficoltà nello stabilire relazioni equilibrate e rispettose in seguito;

    l'esposizione precoce alla pornografia offusca i confini della normale curiosità sulla sessualità e sui comportamenti socialmente accettabili e mina il rispetto della dignità umana, della privacy e dell'integrità fisica. Le forze dell'ordine stanno segnalando un picco impressionante di casi di comportamenti sessuali dannosi da parte di bambini;

    è stato rilevato, con preoccupazione, che negli ultimi decenni lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha offerto a tutti gli utenti di Internet, compresi i bambini, la possibilità di accedere facilmente a una quantità quasi illimitata di contenuti pornografici. Anche se solo poche persone sostengono che sarebbe accettabile che i bambini avessero accesso alla pornografia, i mezzi e le disposizioni in atto non proteggono i bambini da contenuti dannosi. Inoltre, in assenza di un'educazione sessuale completa e adeguata all'età fornita dalla scuola o dai genitori, molti bambini cercano informazioni sulla sessualità e finiscono involontariamente su siti pornografici;

    in tal senso, il 25 aprile 2022 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Apce) ha adottato all'unanimità la Risoluzione 2429 (2022) allo scopo di invitare tutti gli Stati membri, in particolare, ad adottare misure specifiche affinché, in sintesi, tutti i dispositivi digitali integrino in modo predefinito controlli parentali di facile utilizzo e strumenti per filtrare e bloccare contenuti pornografici e combattere, così, l'esposizione dei minori a contenuti riservati agli adulti,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative normative volte a realizzare un sistema efficiente di segnalazione all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e al Garante per la protezione dei dati personali di situazioni di pregiudizio che coinvolgano minori legate all'uso improprio delle reti sociali telematiche o allo sfruttamento dell'immagine degli stessi minori;

2) ad assumere iniziative normative al fine di assoggettare all'autorizzazione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza la diffusione delle immagini dei minori di età inferiore a sedici anni nelle reti sociali telematiche quando la durata totale o il numero delle immagini pubblicate superi una determinata soglia, in un periodo di tempo, normativamente stabiliti, ovvero nel caso in cui la diffusione di tali immagini determini, a beneficio del responsabile della realizzazione, della produzione e della diffusione delle stesse immagini, entrate dirette o indirette superiori a un determinato importo, stabilendo in tal caso che le entrate superiori siano versate su un conto corrente intestato al medesimo minore e che le stesse non possano essere utilizzate fino al compimento del sedicesimo anno di età da parte dello stesso minore e che, in soli casi di emergenza e in via eccezionale, una quota delle citate entrate possa essere lasciata a disposizione del legale rappresentante del minore;

3) ad assumere iniziative normative volte a demandare all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza la formulazione di raccomandazioni ai rappresentanti legali dei minori, con riferimento ai tempi, alla durata e alla sicurezza delle condizioni di realizzazione delle immagini dei minori di età inferiore a sedici anni nelle reti sociali telematiche, ai rischi, in particolare psicologici, associati alla diffusione delle immagini, alla necessità di garantire la normale frequenza scolastica;

4) ad assumere iniziative normative volte a prescrivere ai gestori delle reti sociali telematiche l'adozione di regolamenti interni, in particolare al fine di:

   a) promuovere l'informazione degli utenti sulle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di rischi, in particolare psicologici, connessi alla diffusione delle immagini di minori di età inferiore a sedici anni;

   b) promuovere l'informazione e la sensibilizzazione dei minori sulle conseguenze e sui rischi derivanti dalla diffusione delle loro immagini private nelle reti sociali telematiche e sugli strumenti esistenti per garantire la protezione dei loro diritti, della loro dignità e della loro integrità morale e fisica;

   c) favorire la segnalazione, da parte dei propri utenti, di immagini di minori lesive della loro dignità e della loro integrità morale o fisica;

   d) impedire il trattamento delle immagini di minori per finalità commerciali, nonché la profilazione e la pubblicità dei dati personali di minori;

5) ad assumere iniziative normative volte a prescrivere ai gestori delle reti sociali telematiche l'acquisizione in via informatica, all'atto dell'iscrizione alle reti, del documento di identità e del codice fiscale del minore e dei suoi genitori ovvero del soggetto esercente la responsabilità genitoriale, al fine di verificare l'età anagrafica degli utenti;

6) ad assumere iniziative normative volte a prescrivere ai gestori delle reti sociali telematiche l'interruzione, su richiesta del minore di età superiore a quattordici anni, anche senza il consenso dei genitori o del soggetto esercente la responsabilità genitoriale, della diffusione delle immagini aventi ad oggetto il minore e condivise da soggetti terzi senza il consenso dello stesso minore, in particolare stabilendo che, nel caso in cui il gestore della rete sociale telematica non abbia provveduto a interrompere la diffusione delle immagini entro ventiquattro ore dal ricevimento della richiesta, il minore possa rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali e che, quest'ultimo, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, debba provvedere ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

7) ad assumere iniziative normative volte a consentire al Garante per la protezione dei dati personali di ordinare, anche in via cautelare, ai gestori delle reti sociali telematiche la rimozione di immagini, diffuse dalle reti medesime, raffiguranti minori di età inferiore a sedici anni che ledono la dignità e integrità morale o fisica degli stessi minori, nonché di applicare specifiche sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, al suddetto ordine;

8) a dare attuazione alla risoluzione 2429 (2022), adottata all'unanimità il 25 aprile 2022 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Apce), assumendo specifiche iniziative normative di competenza, affinché, in particolare, tutti i dispositivi digitali integrino in modo predefinito controlli parentali di facile utilizzo e strumenti per filtrare e bloccare contenuti pornografici e combattere, così, l'esposizione dei minori a contenuti riservati agli adulti.
(1-00678) «Giarrizzo, Alaimo, Del Monaco, Martinciglio, Serritella, Fantinati, Iorio, Terzoni, Deiana, Alberto Manca, Giordano, Daga».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

tutela

rischio sanitario

minore eta' civile