ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00590

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 639 del 16/02/2022
Abbinamenti
Atto 1/00581 abbinato in data 17/02/2022
Atto 1/00592 abbinato in data 17/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: VALLASCAS ANDREA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 16/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VIANELLO GIOVANNI MISTO-ALTERNATIVA 16/02/2022
FORCINITI FRANCESCO MISTO-ALTERNATIVA 16/02/2022
COLLETTI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA 16/02/2022
CABRAS PINO MISTO-ALTERNATIVA 16/02/2022
CORDA EMANUELA MISTO-ALTERNATIVA 16/02/2022
TRANO RAFFAELE MISTO-ALTERNATIVA 16/02/2022
RADUZZI RAPHAEL MISTO-ALTERNATIVA 16/02/2022
MANIERO ALVISE MISTO-ALTERNATIVA 16/02/2022
TESTAMENTO ROSA ALBA MISTO-ALTERNATIVA 16/02/2022
VOLPI LEDA MISTO-ALTERNATIVA 16/02/2022
COSTANZO JESSICA MISTO-ALTERNATIVA 16/02/2022
SPESSOTTO ARIANNA MISTO-ALTERNATIVA 16/02/2022
GIULIODORI PAOLO MISTO-ALTERNATIVA 16/02/2022
SAPIA FRANCESCO MISTO-ALTERNATIVA 16/02/2022
SARLI DORIANA MISTO-MANIFESTA, POTERE AL POPOLO, PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA 17/02/2022
BENEDETTI SILVIA MISTO-MANIFESTA, POTERE AL POPOLO, PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA 17/02/2022


Stato iter:
17/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/02/2022
Resoconto GARAVAGLIA MASSIMO MINISTRO - (TURISMO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 17/02/2022
Resoconto MAGI RICCARDO MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
Resoconto VALLASCAS ANDREA MISTO-ALTERNATIVA
Resoconto FASSINA STEFANO LIBERI E UGUALI
Resoconto SCANU LUCIA CORAGGIO ITALIA
Resoconto MORETTO SARA ITALIA VIVA
Resoconto MELONI GIORGIA FRATELLI D'ITALIA
Resoconto SQUERI LUCA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto DE LUCA PIERO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto BERTI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 17/02/2022

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 17/02/2022

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 17/02/2022

IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 17/02/2022

PARERE GOVERNO IL 17/02/2022

DISCUSSIONE IL 17/02/2022

VOTATO PER PARTI IL 17/02/2022

IN PARTE APPROVATO E IN PARTE RESPINTO IL 17/02/2022

CONCLUSO IL 17/02/2022

Atto Camera

Mozione 1-00590
presentato da
VALLASCAS Andrea
testo presentato
Mercoledì 16 febbraio 2022
modificato
Giovedì 17 febbraio 2022, seduta n. 640

   La Camera,

   premesso che:

    le sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, con le quali il Consiglio di Stato si è pronunciato sulle questioni della proroga delle concessioni balneari per finalità turistico-ricreative – rimesse all'Adunanza plenaria con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 24 maggio 2021 n. 160 – hanno riproposto con urgenza la questione irrisolta del recepimento nel nostro Paese della direttiva europea 2006/123/CE, meglio nota come «Direttiva Bolkestein»;

    le sentenze ribadiscono «il principio secondo cui il diritto dell'Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali o fluviali) avvenga all'esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica ex lege fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni in essere. Tale incompatibilità sussiste sia rispetto all'articolo 49 TFUE, sia rispetto all'articolo 12 della cosiddetta direttiva servizi»;

    sono pertanto considerate prive di efficacia le proroghe statuite dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (proroga di 15 anni), nonché quelle intervenute con la moratoria introdotta, in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'articolo 182, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    in base alle sentenze, i titoli di concessione non sarebbero stati più validi da subito, ma il Consiglio di Stato ha considerato accettabile salvaguardarne l'efficacia fino al 31 dicembre 2023 «al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni, nonché di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea»;

    ne consegue che dal 1° gennaio 2024 tutte le concessioni demaniali in essere dovranno considerarsi prive di effetto, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un soggetto subentrante nella concessione, e questo anche qualora il legislatore intervenisse con un'ulteriore proroga in quanto tale norma dovrebbe essere disapplicata perché, come detto, in contrasto con il diritto comunitario;

    le citate sentenze intervengono nel lungo e complesso iter di recepimento della direttiva «Bolkestein», caratterizzato da molti ritardi, da tentativi vani di armonizzare la direttiva al contesto italiano, per garantire soprattutto operatori e investimenti italiani, infine, dal regime delle proroghe;

    è il caso di segnalare le diverse sollecitazioni e contestazioni mosse dalla Commissione europea in merito alle modalità di recepimento della direttiva, in particolare, la procedura di infrazione n. 2008/4908, la lettera di costituzione in mora del 2 febbraio 2009 D/00491, la lettera di messa in mora complementare ex articolo 258 TFUE 2010/2734 del 5 maggio 2010;

    quanto esposto è una dimostrazione del percorso accidentato avuto dall'iter di recepimento che, lungi dal giungere a una definitiva conclusione, ha ulteriormente ritardato una regolamentazione della materia inerente alle concessioni balneari e dello stesso uso dell'ambiente costiero per finalità turistico-ricreative, nel rispetto della fruizione pubblica del mare;

    l'articolo 11 della legge n. 217 del 2011, infatti, prevede «il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione» e la legge n. 296 del 2006 stabilisce «l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione»;

    il ritardo nella regolamentazione del settore ha contribuito anche a peggiorare molti parametri relativi al rapporto con l'ambiente, quali la libera e gratuita fruibilità delle spiagge da parte dei cittadini, la tutela dell'ambiente costiero e il contrasto al fenomeno di erosione delle coste, il peso eccessivo determinato da uno sfruttamento intensivo di ecosistemi fragili;

    secondo il rapporto «Spiagge 2021» di Legambiente, che riporta i dati dell'ultimo monitoraggio del Sistema informativo del demanio marittimo (S.i.d.), sono 61.426 le concessioni sul demanio costiero, mentre erano 52.619 nel 2018; di queste 12.166 le concessioni per stabilimenti balneari a fronte delle 10.812 rilevate nel 2018, con un incremento del 12,5 per cento in tre anni. Si stima «che meno di metà delle spiagge del Paese sia liberamente accessibile e fruibile per fare un bagno»;

    questa situazione si è sviluppata in modo discontinuo sul territorio italiano, con la conseguenza che si riscontrano località più attente al patrimonio ambientale ed altre meno, come in alcune regioni del Paese nelle quali gli stabilimenti occupano quasi il 70 per cento delle spiagge;

    a questo si aggiunge l'assenza di indicatori nazionali in merito all'occupazione massima delle spiagge in concessione e al rispetto del libero accesso alle spiagge da parte dei cittadini;

    a causa dei ritardi nella regolamentazione della materia, nel corso degli anni si è consolidata la posizione di molti operatori del settore con la nascita di veri e propri monopoli attorno alla gestione dell'ambiente costiero e con tratti di spiaggi a tutti gli effetti «privatizzati» e sottratti alla pubblica e gratuita fruizione: circostanza inaccettabile, non solo sotto il profilo del libero e gratuito accesso alle spiagge, ma anche a tutela del libero mercato, della libera concorrenza e di eguali opportunità di accesso degli imprenditori al settore;

    la riforma della materia si rende necessaria anche in considerazione dell'esiguità del gettito erariale che genera a fronte di un elevato volume di fatturato prodotto e, tra le altre cose, a fronte di uno sfruttamento in molti casi eccessivo della risorsa ambientale;

    a questo proposito, è il caso di ricordare che a dicembre del 2021, la Corte dei conti, in un rapporto sul settore, ha rilevato che, a fronte di un giro d'affari stimato in 15 miliardi l'anno, i 12.166 concessionari hanno prodotto nel periodo 2016-2020 un gettito medio annuo complessivo di circa 100 milioni di euro;

    la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato che, nel 2019, 21.581 concessioni demaniali marittime (con qualunque finalità) versavano un canone inferiore a 2500 euro;

    è il caso di osservare che, in assenza di una regolamentazione della materia, le sentenze del Consiglio di Stato pongono in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di disapplicare la norma nazionale in contrasto con la direttiva, chiedendo loro di svolgere un compito proprio del legislatore;

    nel contempo, l'esecuzione della direttiva, senza che sia intervenuta un'attività di armonizzazione della stessa alle peculiarità italiane, rischia di pesare enormemente sul comparto economico dei balneari, con ripercussioni negative sotto il profilo economico e sociale,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per definire rapidamente un processo di regolamentazione della materia inerente alle concessioni balneari con finalità turistico-ricreative e alla revisione dei loro canoni, coniugando in modo efficace il diritto alla fruizione dei beni comuni con le esigenze degli imprenditori del settore;

2) ad adottare iniziative per prevedere, nel processo di regolamentazione della materia, la obbligatoria partecipazione delle associazioni imprenditoriali di settore e degli enti del terzo settore interessati;

3) ad adottare iniziative per prescrivere, tra i criteri premiali delle future gare per la concessione del demanio in questione, l'utilizzo di materiali ecosostenibili e della raccolta differenziata spinta, nonché l'inserimento di attività di sensibilizzazione alla riduzione dell'inquinamento da rifiuti nell'ambiente costiero e nel mare;

4) ad adottare iniziative per introdurre misure atte a evitare che si creino situazioni di monopolio attorno alla gestione delle concessioni balneari, limitando a non più di due il numero dei titoli concessori che complessivamente possono essere rilasciati a un unico soggetto nel territorio italiano;

5) a promuovere l'applicazione di quanto disposto dalla legge 15 dicembre 2011, n. 217, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per quanto attiene al libero e gratuito accesso alle spiagge, anche con un'adeguata attività di informazione presso le concessioni e i lidi balneari attraverso segnaletica e cartellonistica informativa sui diritti di accesso e obblighi in capo ai concessionari;

6) ad adottare, nelle more della entrata in vigore della nuova disciplina, ogni iniziativa urgente, anche di carattere normativo, per garantire una uniformità di interpretazione e di comportamento da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella proroga delle concessioni in questione e nella indizione delle nuove gare;

7) a concludere un accordo tra Stato, regioni e Anci al fine di definire le linee guida dei bandi sulla base delle specifiche esigenze territoriali e, all'esito di tale accordo, ad adottare iniziative per definire una legge quadro che preveda che le gare di assegnazione degli spazi del demanio marittimo vengano bandite solo a seguito di apposita approvazione del piano (comunale o regionale) di utilizzo dei litorali nell'ambito del quale vengano specificate:

   a) le percentuali di spiaggia da destinare a concessione e quelle a spiaggia libera;

   b) le tipologie dei servizi richiesti per ogni zona o spiaggia (tutela ambientale, balneazione, diporto, vela, sport sulla sabbia, portatori di handicap, pesca ed altro);

   c) la previsione dei punteggi premiali per tutti i soggetti che si impegneranno – a pena di decadenza – a svolgere il servizio individuato nel piano di utilizzo del litorale per tutta la durata della concessione;

   d) le modalità di pagamento di un indennizzo a favore del soggetto «uscente» e non vincitore di bando, per tutti gli investimenti realizzati in conformità alla normativa urbanistica e delle previsioni della precedente concessione, non ancora ammortizzati alla data di riconsegna dello spazio demaniale;

8) in un'ottica di omogeneità interpretativa e regolamentare, ad adottare iniziative per escludere dalla procedura di selezione di cui all'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e all'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, i trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini siti sulla costa e sui porti se tutelati o valorizzati da leggi regionali, positivizzando l'applicazione del regime derogatorio previsto dal considerando n. 40 della suddetta direttiva alle strutture innanzi dette, stante la sussistenza di ragioni d'interesse generale e necessità, a tutela, salvaguardia e conservazione delle stesse, attesi l'esiguo numero e la riconosciuta espressione di valori sociali e culturali di un territorio.
(1-00590) (Nuova formulazione) «Vallascas, Vianello, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Costanzo, Spessotto, Giuliodori, Sapia, Sarli, Benedetti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

protezione dell'ambiente

lotta contro l'inquinamento