ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00571

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 625 del 11/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: MONTARULI AUGUSTA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 11/01/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MELONI GIORGIA FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
LOLLOBRIGIDA FRANCESCO FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
ALBANO LUCIA FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
BIGNAMI GALEAZZO FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
BUTTI ALESSIO FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
CAIATA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
CIRIELLI EDMONDO FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
DE TOMA MASSIMILIANO FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
DONZELLI GIOVANNI FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
FOTI TOMMASO FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
GEMMATO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
LUCASELLI YLENJA FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
MASCHIO CIRO FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
OSNATO MARCO FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
RUSSO GIOVANNI FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
SILVESTRI RACHELE FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
SILVESTRONI MARCO FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
TRANCASSINI PAOLO FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
VARCHI MARIA CAROLINA FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
VINCI GIANLUCA FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
ZUCCONI RICCARDO FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-00571
presentato da
MONTARULI Augusta
testo di
Martedì 11 gennaio 2022, seduta n. 625

   La Camera,

   premesso che:

    i recenti episodi di cronaca nera impongono nuovamente al legislatore di svolgere una profonda riflessione e assumere adeguati provvedimenti utili al contrasto dei così detti matrimoni combinati; a fini chiarificatori, per matrimonio forzato o coatto è da intendersi un matrimonio in cui una o entrambe le persone coinvolte sono sottoposte a vincolo matrimoniale contrariamente alla propria volontà;

    già nel 2019, attraverso la previsione contenuta nell'articolo 7, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69, era stato introdotto, all'interno del sistema giuridico sanzionatorio italiano, l'articolo 588-bis del codice penale, rubricato «Costrizione o induzione al matrimonio»;

    la disposizione in parola, attualmente vigente, prevede che: «1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile»;

    i successivi commi prevedono, altresì, delle circostanze aggravanti e relativi aumenti di pena qualora i fatti siano commessi in danno di minori rispettivamente di anni diciotto e quattordici;

    tuttavia, quanto previsto dal legislatore del 2019 in tema di violenza di genere e contro le donne con l'approvazione del così detto codice rosso (di cui alla legge n. 69 del 2019) è utile ai fini di un intervento qualificato come repressivo e punitivo, ma esclude del tutto interventi in ottica preventiva volti ad evitare e scongiurare il verificarsi dell'evento criminoso;

    tale disposizione si pone quale obiettivo quello di offrire una maggior tutela a soggetti deboli e fragili che versano in particolari condizioni di vulnerabilità legate sia alla giovane età anagrafica e al contesto familiare, sia a possibili casi di inferiorità fisica e psichica della persona offesa rispetto al soggetto o ai soggetti agenti, in riferimento al fenomeno dei matrimoni precoci, forzati o combinati;

    alcuni studiosi di diritto, in ogni caso, effettuano una distinzione giuridica tra il matrimonio combinato e quello forzato, definendo il primo come un atto sottoposto alla mera guida o indirizzo dei genitori ovvero soggetti terzi, preservando la piena volontà dei nubendi che restano liberi di esprimersi, rispetto al matrimonio forzato in cui gli interessati sono privi di esprimere liberamente il libero e pieno consenso;

    ad ogni buon conto, l'interpretazione di cui sopra è da respingere, in quanto il soggetto sottoposto a matrimonio combinato versa certamente nella particolare condizione di vulnerabilità di cui al comma secondo dell'articolo 588-bis del codice penale (matrimonio indotto) essendo afflitto, tendenzialmente per giovane età e particolari condizioni fattuali, dal conflitto di lealtà nei confronti della famiglia che tende a imporre il vincolo matrimoniale;

    anche la Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dall'assemblea delle Nazioni Unite nel dicembre del 1948, all'articolo 16, paragrafo secondo, sancisce che «il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi»;

    la pratica – che tendenzialmente colpisce più le donne che gli uomini – è fortemente in uso in alcune culture di matrice islamica che tendono a stringere legami familiari fra famiglie fine di aumentarne la ricchezza ovvero per ovviare alle conseguenze di una gravidanza indesiderata;

    ad oggi, a circa due anni dall'entrata in vigore della legge summenzionata, non vi sono stime recenti e attendibili per comprendere la vastità del fenomeno, che viene portato in luce soltanto nei casi in cui l'epilogo è tragico come nel caso di Saman Abbas;

    gli unici dati ufficiali indicati nel rapporto «Codice Rosso» del Ministero dell'interno fanno riferimento, nel periodo 1° agosto 2019-31 luglio 2020, ad appena trentadue casi di attivazione di procedimento penale per il reato di costrizione o induzione al matrimonio, di cui solo tre casi sono stati sottoposti all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e, sempre stando al rapporto del Ministero, alcun caso risulta essersi concluso con sentenza;

    il fenomeno, quindi, giusto il rapporto del Viminale, pare essere sottostimato rispetto ai reali casi in cui si verifica e, in quest'ottica, si rende più che mai necessario intervenire per garantire alle vittime che denunciano tali costrizioni o induzioni adeguate tutele e protezioni, evitando che simili eventi criminosi rimangano sommersi per timore di ripercussioni personali;

    per le vittime, spesso di giovane età e particolarmente vulnerabili, la famiglia rimane l'esclusivo solido punto di riferimento affettivo e, pertanto, risulta assai controverso denunciare alle autorità competenti la violenza subita;

    il solo aspetto punitivo previsto dall'articolo 588-bis del codice penale risulta quindi inefficace ed inefficiente ad arginare il dilagare del fenomeno dei matrimoni forzati o combinati e si rende opportuno attuare specifiche politiche di genere che tendano ad equiparare queste costrizioni o induzioni a veri e propri atti di violenza nei confronti della vittima vulnerabile che deve quindi essere accompagnata nel percorso di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, in maniera similare ai casi di maltrattamenti in famiglia;

    il disposto di cui all'articolo 588-bis del codice penale estende la tutela anche «quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia», presumendo che la maggior parte dei matrimoni combinati siano celebrati all'estero,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, che sostengano campagne di sensibilizzazione e di contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati o combinati all'interno degli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado;

2) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, che prevedano anche presso i presidi territoriali di pubblica sicurezza di piccoli centri urbani o distaccamenti periferici di grandi città (locali stazioni dell'Arma dei carabinieri ovvero Commissariati di P.S.) figure appartenenti alle forze dell'ordine che abbiano elevate e comprovate capacità in ambito psicologico tali da supportare la vittima nel percorso di segnalazione e denuncia del fatto criminoso alle autorità competenti;

3) ad adottare iniziative per istituire un apposito fondo destinato a supportare economicamente le vittime che procedono a sporgere denuncia per il reato di cui all'articolo 588-bis del codice penale nel momento in cui si allontano dalla famiglia e sono sprovviste dei necessari mezzi e risorse economiche che siano in grado di garantire il soddisfacimento dei bisogni primari;

4) a promuovere, per quanto di competenza, iniziative che sensibilizzino la popolazione residente a considerare le forme di induzione e costrizione al matrimonio quali forme di gravi violenze nei confronti di chi subisce l'induzione o la costrizione;

5) a sviluppare, d'intesa con le regioni e gli enti locali, reti di collaborazioni che diano vita, in ogni città capoluogo di provincia, ad apposite case di accoglienza in grado di garantire tutele ai soggetti che sporgono denuncia per i fatti di cui all'articolo 588-bis del codice penale;

6) a porre in essere, per quanto di competenza, apposite convenzioni con le università italiane affinché ai soggetti che procedono a denuncia per i fatti di cui all'articolo 588-bis del codice penale siano garantite apposite borse di studio che permettano di avviare e concludere il percorso universitario;

7) ad adottare iniziative per istituire un osservatorio permanente sul fenomeno dei matrimoni combinati o forzati che produca report aggiornati sul dilagare del predetto fenomeno e possa predisporre un piano nazionale per il contrasto allo stesso promuovendo azioni di prevenzione;

8) a promuovere, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, specifiche campagne pubblicitarie che stigmatizzino il fenomeno dell'induzione o costrizione al matrimonio e lo equiparino alle tradizionali forme di violenza nei confronti di soggetti deboli;

9) ad adottare iniziative per rendere obbligatorie campagne informative e di sensibilizzazione del predetto fenomeno in tutti i luoghi di culto e preghiera ad opera di enti istituzionali;

10) ad istituire un'apposita linea di ascolto, tramite un numero di emergenza, gestita da personale esperto, che possa fornire anche supporto a distanza a chi versa in situazioni di particolare disagio e pericolo per fatti riconducibili all'articolo 588-bis del codice penale;

11) ad adottare iniziative che assicurino, anche attraverso il sistema sanitario nazionale, gratuite sedute di supporto psicologico per le persone che si allontanano dalle proprie famiglie a seguito di denuncia per i fatti di cui all'articolo 588-bis del codice penale;

12) a porre in essere iniziative, per quanto di competenza, che istruiscano e formino il personale dipendente in forza presso i servizi sociali degli enti locali affinché riconoscano e gestiscano preventivamente le situazioni in cui si teme si possano verificare o si stiano verificando i fatti di cui all'articolo 588-bis del codice penale;

13) ad adottare iniziative normative affinché ai soggetti che vengono condannati con sentenza irrevocabile per il reato di cui all'articolo 588-bis del codice penale non sia concesso alcun beneficio giudiziario e, una volta espiata la pena, venga garantita l'espulsione dal territorio della Repubblica;

14) ad adottare iniziative di competenza affinché le misure di supporto e tutela di cui ai precedenti capoversi del dispositivo siano garantite anche in territorio estero, qualora i fatti ivi posti in essere siano commessi da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia, attraverso le ambasciate e le autorità estere.
(1-00571) «Montaruli, Meloni, Lollobrigida, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Giovanni Russo, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

matrimonio

codice penale

violenza sessuale