ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00504

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 546 del 23/07/2021
Firmatari
Primo firmatario: LOLLOBRIGIDA FRANCESCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 23/07/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
ALBANO LUCIA FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
BIGNAMI GALEAZZO FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
BUTTI ALESSIO FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
CAIATA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
CIRIELLI EDMONDO FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
DE TOMA MASSIMILIANO FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
DONZELLI GIOVANNI FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
FOTI TOMMASO FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
GEMMATO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
LUCASELLI YLENJA FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
MASCHIO CIRO FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
MONTARULI AUGUSTA FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
OSNATO MARCO FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
SILVESTRI RACHELE FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
SILVESTRONI MARCO FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
TRANCASSINI PAOLO FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
VARCHI MARIA CAROLINA FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
VINCI GIANLUCA FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021
ZUCCONI RICCARDO FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-00504
presentato da
LOLLOBRIGIDA Francesco
testo di
Venerdì 23 luglio 2021, seduta n. 546

   La Camera,

   premesso che:

    il 30 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di emergenza globale in seguito alla diffusione dalla Cina della pandemia da COVID-19; sulle origini del virus e sui primi giorni della sua diffusione ancora non vi è nulla di certo;

    il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha adottato la delibera di «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

    la Dichiarazione del Consiglio dei ministri è stata adottata «visto» il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 denominato «Codice della protezione civile»;

    il primo articolo della delibera dichiara che lo stato di emergenza nazionale è proclamato «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1», e il comma 2 del medesimo articolo chiarisce che quelli da adottare durante lo stato di emergenza sono gli «interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;

    l'articolo 7, comma 1, lettera c) del Codice di protezione civile recita: «emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.»;

    l'articolo 24, comma 1, del summenzionato Codice dispone che, sulla base dei dati disponibili, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25 del medesimo codice;

    lo stato di emergenza è stato originariamente dichiarato fino al 31 luglio 2020 e poi, successivamente, di volta in volta prorogato, per complessivi ulteriori dodici mesi sino al 31 luglio 2021; poiché lo stato di emergenza trova la sua giustificazione nel Codice della protezione civile, mancando nel testo costituzionale una specifica disciplina per lo stato di emergenza, occorre ribadire che dal richiamato stato di rilievo nazionale conseguono precisi limiti giuridici e precostituiti limiti temporali;

    i poteri di emergenza di cui alla legislazione sulla protezione civile non hanno mancato di sollevare dubbi di legittimità costituzionale: sin dal primo momento, i limiti individuati dalla summenzionata normativa sono stati oltrepassati dall'azione del Governo ma, grazie all'intensa attività di controllo parlamentare, si è riusciti progressivamente a ricondurre la gestione dell'emergenza pandemica nell'alveo tracciato dalla gerarchia delle fonti del diritto;

    è doveroso ricordare come il primo decreto-legge approvato per far fronte all'emergenza, benché richiamante apertamente il Codice della protezione civile, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo vi abbia visibilmente derogato, dando vita all'infausta stagione della compressione dei diritti costituzionali mediante atti amministrativi e, successivamente, al ritorno dei decreti-legge di fatto reiterati, contenenti una pluralità di oggetti dalla natura più disparata;

    giova ricordare che le misure di contenimento adottate nell'ambito dell'emergenza, per rispettare pienamente l'ordinamento costituzionale, devono essere caratterizzate dalla temporaneità e devono essere costantemente connesse con lo stato di fatto che le ha originate;

    inoltre, le misure che comprimono diritti costituzionali devono essere caratterizzate anche dai requisiti della proporzionalità e della ragionevolezza, nell'ambito di un continuo bilanciamento con il diritto fondamentale alla salute riconosciuto all'articolo 32 della Costituzione;

    è proprio il requisito della temporaneità che caratterizza la legittimità dello stato di emergenza come deroga allo Stato di diritto, e nessuno spazio giuridico può essere lasciato alla normalizzazione dell'emergenza;

    l'articolo 24 del Codice della protezione civile, al comma 3, individua limiti temporali precisi, disponendo che «la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi»;

    la volontà governativa è di prorogare lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021;

    la proroga dello stato di emergenza sarebbe giustificata dall'insorgenza delle varianti pandemiche;

    il Governo ha respinto, in occasione dell'approvazione del cosiddetto «decreto riaperture», un ordine del giorno di Fratelli d'Italia che impegnava il Governo, qualunque fosse il decorso della pandemia e tenuto conto del tempo dalla sua iniziale insorgenza, a studiare protocolli di sicurezza con le categorie, senza più procedere per il tramite, a giudizio dei firmatari del presente atto, di lunari e marziani codici Ateco per le chiusure; nel medesimo ordine del giorno respinto si chiedeva al Governo di impegnarsi su sanità, trasporto pubblico e scuole per contenere la diffusione della pandemia;

    a distanza di un anno e mezzo dalla dichiarazione di emergenza non pare che il Governo abbia messo a punto una strategia né su trasporto pubblico, né sulla scuola o sulla sanità, e segnatamente sulle terapie domiciliari per contrastare la pandemia, fuoriuscendo dalla situazione di emergenza iniziale;

    la proroga dello stato di emergenza, oltre a costituire una clamorosa ammissione dell'inadeguatezza di tutte le misure assunte sino ad oggi dai Governi italiani per contrastare la pandemia, costituisce secondo i firmatari del presente atto di indirizzo una pericolosa deriva sovversiva dell'ordine democratico;

    lo stato di emergenza è stato, infatti, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, lettera c) e dell'articolo 24 del decreto legislativo numero 1 del 2 gennaio 2018, originariamente fino al 31 luglio 2020, salvo successive proroghe fino a dodici mesi sino al 31 luglio 2021;

    pur con diverse lacerazioni nel corpo sociale, il popolo italiano ha accettato lo stato di emergenza, acconsentendo a limitazioni e restrizioni personali, individuali, sociali e di impresa per fronteggiare la pandemia;

    il Governo ha accentrato in sé un potere normativo rafforzato, per il tramite di decreti-legge, atti amministrativi e financo circolari;

    la giustificazione, sotto il profilo costituzionale, di tale disequilibrio fra i poteri dello Stato è stata la previsione legislativa dello stato di emergenza, come stato di eccezione per antonomasia temporaneo;

    il sopra menzionato Codice della protezione civile, in vigore dal 2018, ha dunque costituito la «copertura legale» dello stato di emergenza e delle proroghe sino ad oggi avanzate;

    ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 del Codice della Protezione civile lo stato d'emergenza «non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi»;

    solo lo stretto e anche formale rispetto della norma e del suo spirito consente di ritenere legittimo lo stato di emergenza e conseguenzialmente l'accentramento dei poteri eccezionali dell'Esecutivo e la possibilità di intervenire su inalienabili diritti dei cittadini;

    con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 la durata iniziale dello stato di emergenza è stata fissata al 31 luglio 2020;

    successivamente lo stato di emergenza è stato prorogato complessivamente per ulteriori 12 mesi, giungendo dunque al massimo della estensione legale prevista dalla legge;

    conseguentemente la cessazione dello stato di emergenza dovrebbe essere prevista inderogabilmente a far data dal 1° agosto 2021;

    una sua ulteriore proroga sarebbe in palese violazione del medesimo Codice della protezione civile che ha giustificato la proclamazione dello stato di emergenza e delle successive proroghe;

    la protrazione dello stato di emergenza, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, sarebbe dunque clamorosamente illegittima e anticostituzionale;

    «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione» e cioè attraverso le forme parlamentari e le istituzioni democratiche limitate da precisi confini di attribuzione e di competenza;

    la proroga, illegittima, costituirebbe una chiara usurpazione del potere legislativo a vantaggio del potere esecutivo, configurando uno stravolgimento del tradizionale equilibrio dei poteri su cui si fonda la nostra Costituzione;

    il 16 giugno 2021, il Comitato «Mille Avvocati per la Costituzione» ha inviato un'articolata missiva alle più alte cariche dello Stato, segnalando, allarmato, che «il contesto giuridico emergenziale avviato con la dichiarazione del 31 gennaio 2020 (...) ha ridisegnato gli equilibri costituzionali, a vantaggio del potere esecutivo, che ha potuto agire in deroga delle leggi dello Stato e intavolare le riforme dell'intera organizzazione della pubblica amministrazione, della sanità, della scuola, della giustizia. Con questo stillicidio di decreti-legge, atti amministrativi e circolari ministeriali, il Governo ha letteralmente stravolto l'Ordinamento della Repubblica delineato dalla Costituzione, ha superato il principio di separazione dei poteri dello Stato ed ha accentrato in sé un potere legislativo rafforzato, sovvertendo la gerarchia delle fonti di produzione del diritto sino a riscrivere le basi del nostro ordinamento, recidendo radicalmente diritti fondamentali e libertà personali, a mezzo di regolamenti esecutivi antinomici rispetto ai diritti umani, ai principi costituzionali e alle leggi, limitandone la tutela effettiva e, talvolta, persino il loro riconoscimento»;

    secondo il Comitato «Mille Avvocati per la Costituzione», «La proroga dello stato di emergenza oltre il 31 luglio 2021 sarebbe illegittima poiché in violazione di legge e penalmente illecita quale delitto plurioffensivo, anche contro, la personalità dello Stato. Un'ulteriore proroga, oltre a dare una chiara chiave di lettura su provvedimenti passati, per natura e contesto costituirebbe incontrovertibile usurpazione di un potere politico, in particolare della funzione legislativa che il Governo continuerebbe ad esercitare indebitamente, rendendosi responsabile del delitto di cui all'articolo 287 del codice penale. E per loro natura e contesto costituirebbe origine di ulteriore grave danno economico e sociale per il Paese, contribuendo all'intimidazione della popolazione e costringendo i poteri pubblici a compiere o ad astenersi dal compiere atti propri, nonché a destabilizzare le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali della Repubblica, commettendo quelle condotte eversive e terroristiche come definite dall'articolo 270-sexies del codice penale. Si configurerebbero, infine, responsabilità civilistiche e contabili con diritto al risarcimento di milioni di cittadini, per l'inadempimento del dovere di rimozione di ogni ostacolo di ordine sociale ed economico che violi il diritto di uguaglianza ed impedisca la realizzazione della persona umana – sia come singolo sia nelle formazioni cui appartiene, come voluto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione – nonché per la concreta lesione dei diritti fondamentali e personalissimi quali la libertà personale, la libertà di circolazione, il diritto di riunione e manifestazione del pensiero, il diritto di culto, il diritto al lavoro, il diritto al ricorso in giudizio, il diritto alla pratica o partecipazione a manifestazione artistiche, teatrali, culturali o sportive, i diritti politici, il diritto all'istruzione, i diritti di iniziativa economica e di proprietà»;

    ritenendo fondati i rischi e le problematiche individuate dal Comitato «Mille Avvocati per la Costituzione»,

impegna il Governo

1) a riconsiderare la proroga della «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» in scadenza il 31 luglio 2021, nel rispetto della normativa del Codice della Protezione Civile.
(1-00504) «Lollobrigida, Delmastro Delle Vedove, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

stato d'emergenza

struttura sociale

politica sanitaria