ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00487

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 512 del 20/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: CABRAS PINO
Gruppo: MISTO-L'ALTERNATIVA C'È
Data firma: 20/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIULIODORI PAOLO MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 20/05/2021
COLLETTI ANDREA MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 20/05/2021
FORCINITI FRANCESCO MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 20/05/2021
TRANO RAFFAELE MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 20/05/2021
BARONI MASSIMO ENRICO MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 20/05/2021
SAPIA FRANCESCO MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 20/05/2021
TESTAMENTO ROSA ALBA MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 20/05/2021
VALLASCAS ANDREA MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 20/05/2021
ROMANO PAOLO NICOLO' MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 20/05/2021
CORDA EMANUELA MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 20/05/2021
SODANO MICHELE MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 20/05/2021
VOLPI LEDA MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 20/05/2021


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-00487
presentato da
CABRAS Pino
testo di
Giovedì 20 maggio 2021, seduta n. 512

   La Camera,

   premesso che:

    il popolo palestinese attende il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dalla comunità internazionale dal 1948, anno della proclamazione dello Stato di Israele, subito riconosciuto dalla comunità internazionale;

    a partire dal 1995, anno in cui il Primo ministro israeliano Yitzhak Rabin è stato ucciso da estremisti sionisti contrari allo smantellamento delle colonie nei Territori palestinesi occupati, lo Stato di Israele ha portato avanti una politica sempre più ostaggio degli estremisti delle colonie, mentre gli insediamenti sui già scarsi territori palestinesi si sono moltiplicati a dispetto degli impegni sottoscritti con gli accordi di Oslo e in contrasto con i princìpi e le disposizioni del diritto internazionale;

    il protrarsi dell'embargo terrestre, marittimo e aereo sulla striscia di Gaza, territorio di 365 chilometri quadrati abitato da circa 2 milioni di palestinesi, impedisce alla popolazione di approvvigionarsi anche dei beni più essenziali (acqua, cibo, medicinali, elettricità, carburante) e gli attacchi militari che ciclicamente colpiscono la popolazione civile completano un quadro drammatico che compromette qualsiasi sforzo per favorire un reale processo di pace;

    il Governo israeliano è stato accusato di non rispettare, tra le altre, le seguenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite: n. 194 (1948) sul riconoscimento del diritto al ritorno dei rifugiati; n. 242 (1967) sul ritiro delle forze di occupazione; n. 446 e n. 452 (1979) sull'interruzione dell'espansione degli insediamenti e il loro smantellamento; n. 465 (1980) che condanna apertamente le colonie e la pratica dell'insediamento di cittadini israeliani nei territori occupati in violazione della Convenzione di Ginevra del 1949; n. 476 (1980) che riafferma la nullità di tutte le azioni intraprese da Israele volte ad alterare la geografia, demografia, carattere storico e status di Gerusalemme est;

    conformemente alle numerose risoluzioni delle Nazioni unite, anche l'Italia come gran parte della comunità internazionale considera formalmente i territori palestinesi occupati da Israele in seguito alla guerra del 1967 come «Territori palestinesi occupati», in quanto territori sottoposti a una occupazione militare da parte di una Potenza occupante, secondo quanto disposto dalla Convenzione di Ginevra del 1949;

    il Governo israeliano è stato ripetutamente accusato di aver violato ripetutamente la Convenzione di Ginevra del 1949 che, all'ultimo periodo dell'articolo 49, dispone: «La Potenza occupante non potrà procedere alla deportazione o al trasferimento di una parte della sua propria popolazione civile nel territorio da essa occupato»;

    il Governo israeliano è stato inoltre ripetutamente accusato di effettuare detenzioni amministrative contro migliaia di palestinesi, anche minorenni, di impedire la libera circolazione all'interno dei Territori palestinesi occupati attraverso migliaia di checkpoint gestiti dai militari israeliani, così come di attuare esecuzioni extragiudiziali e punizioni collettive, quali la distruzione di case per scopi di rappresaglia;

    il 23 dicembre 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 2334 (2016), nel cui preambolo si sottolinea l'insostenibilità dello status quo e si esprime grave preoccupazione in relazione al fatto che le continue attività di insediamento da parte israeliana mettono in pericolo la percorribilità della soluzione dei due Stati basata sui confini del 1967;

    nella citata risoluzione n. 2334 (2016) si condannano il trasferimento di popolazione israeliana nelle colonie, la confisca delle terre dei palestinesi, la demolizione delle loro abitazioni e lo sfollamento degli occupanti in tutto il territorio occupato, che avvengono in flagrante violazione del diritto internazionale umanitario e delle rilevanti risoluzioni delle Nazioni Unite;

    inoltre, la risoluzione n. 2334 (2016) condanna esplicitamente la costituzione delle colonie israeliane nei Territori palestinesi occupati dal 1967, compresa Gerusalemme est, come attività priva di validità legale, reiterando la richiesta di cessare tali attività e sottolineando che il Consiglio non riconoscerà alcun cambiamento dei confini del 4 giugno 1967 se non diversamente concordato dalle parti;

    il 18 luglio 2018 il Parlamento israeliano ha emanato la «Legge dello Stato-Nazione Ebraico» in cui si dichiara che soltanto il popolo ebraico ha il diritto all'auto-determinazione nello Stato di Israele, si considera «lo sviluppo delle colonie ebraiche come un valore nazionale da incoraggiare promuovere e consolidare» e si riafferma Gerusalemme quale capitale d'Israele, fornendo sul piano interno una copertura costituzionale che dovrebbe legittimare i programmi di annessione israeliani, sebbene in palese violazione delle suddette norme cogenti di diritto internazionale;

    il 29 novembre 2012 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato a larga maggioranza, e con il voto favorevole dell'Italia, la risoluzione n. 67/19 per la concessione dello status di osservatore permanente allo Stato di Palestina («non-member observer State status»), conferendo allo Stato palestinese uno status equivalente, in seno all'Onu, a quello dello Stato della Città del Vaticano;

    la risoluzione n. 67/19, riaffermando il diritto della popolazione palestinese all'autodeterminazione, ha rappresentato un importante passo verso il riconoscimento dei diritti fondamentali dei palestinesi;

    sono 138 i Paesi in tutto il mondo che hanno già riconosciuto lo Stato di Palestina entro i confini antecedenti la guerra del 1967, secondo quanto previsto dalle citate risoluzioni delle Nazioni Unite, con Gerusalemme est quale sua capitale; di questi 8 sono Paesi membri dell'Unione europea (Bulgaria, Cipro, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria);

    gli atti di guerra degli eventi attualmente in corso, inizialmente scatenati dal tentativo di sgombero di intere famiglie palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah di Gerusalemme est, sono solo l'ultimo di una lunghissima e ricorrente serie di violenze e atti di guerra che non avrà fine finché a entrambe le parti non sarà riconosciuto il medesimo status di autonomia e indipendenza, nel pieno e reciproco riconoscimento e rispetto,

impegna il Governo:

1) a riconoscere pienamente e formalmente lo Stato di Palestina, con effetto immediato, entro i confini del 1967 secondo le rilevanti risoluzioni delle Nazioni unite;

2) ad attivarsi, in tutte le sedi internazionali, affinché siano adottate nuove ed efficaci iniziative volte a implementare le disposizioni del diritto internazionale e le risoluzioni delle Nazioni unite relative al conflitto israelo-palestinese.
(1-00487) «Cabras, Giuliodori, Colletti, Forciniti, Trano, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Testamento, Vallascas, Paolo Nicolò Romano, Corda, Sodano, Leda Volpi».