ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00361

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 360 del 23/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: POTENTI MANFREDI
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 23/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOLINARI RICCARDO LEGA - SALVINI PREMIER 23/06/2020
TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 23/06/2020
BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 23/06/2020
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 23/06/2020
DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 23/06/2020
TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 23/06/2020


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-00361
presentato da
POTENTI Manfredi
testo di
Martedì 23 giugno 2020, seduta n. 360

   La Camera,

   premesso che:

    il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il 29 aprile 2004 – con pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 6 agosto dello stesso anno – la direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato. Con essa, gli Stati membri hanno preso l'impegno di mettere in vigore «le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2006». La soprammenzionata direttiva è stata parzialmente recepita in Italia con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204; successivamente, a seguito di una pronuncia da parte della Corte di giustizia europea dell'11 ottobre 2016 sull'incompletezza del sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, l'allora Governo era intervenuto mediante la legge europea 2015-2016 con l'estensione dell'indennizzo per tutti i reati dolosi commessi con violenza alla persona;

    nel mese di aprile 2020 «Il Corriere della Sera» ha dato notizia del pagamento da parte dello Stato italiano di un risarcimento di 150 mila euro a beneficio della vedova e dei figli di Gianfranco Benetti, camionista ucciso nel corso di una rapina avvenuta l'8 marzo del 1982: essendo nullatenenti i rapinatori responsabili dell'omicidio e condannati al pagamento del risarcimento, nel 2016 la famiglia aveva deciso di procedere ad una causa civile per ottenere il risarcimento dallo Stato che è stato riconosciuto con sentenza di aprile 2020 pronunciata dai giudici della seconda sezione civile del tribunale di Roma. Questo caso di cronaca è esemplificativo del recepimento solo parziale della normativa europea da parte di uno Stato membro come l'Italia;

    l'obiettivo della direttiva 2004/80/CE è quello di garantire alle vittime il diritto di ottenere un indennizzo statale equo ed adeguato per i danni subiti a prescindere dal luogo dell'Unione in cui il reato è stato commesso. Ad inizio dell'anno corrente sono entrati in vigore i nuovi valori di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti, ma persistono delle restrizioni per l'accesso al Fondo: in particolare, la normativa italiana ha mantenuto un requisito economico – non menzionato nella direttiva del Consiglio dell'Unione europea – che esclude i titolari di reddito annuo superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Inoltre, per potervi accedere, la vittima deve aver tentato l'azione risarcitoria nei confronti dell'autore del reato senza averlo ottenuto, a meno che questo non sia rimasto ignoto. Tali disposizioni contribuiscono ai ritardi e alle complicazioni nell'ottenimento dei risarcimenti e, non di rado, scoraggiano i familiari ad avviare i procedimenti giudiziari;

    nonostante le modifiche apportate nella legge di bilancio pubblicata il 31 dicembre 2018 in Gazzetta Ufficiale, resta al comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 122 del 2016 la presenza di una previsione che precisa che per i delitti diversi da quelli di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima «l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali», non senza dubbi di compatibilità con la direttiva 2004/80/CE. Con decreto del 22 novembre 2019 dei Ministeri dell'interno e della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2020, il Governo ha adeguato gli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti e per i delitti diversi da quelli di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima è stato previsto un risarcimento «fino ad un massimo di euro 15.000» ma «solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate». Oltre a ciò, occorre ricordare che, mentre nelle strutture penitenziarie di detenzione e di reinserimento sociale sono previsti colloqui psicologici per detenuti anche reo confessi di delitti intenzionali violenti, l'ordinamento italiano non contempla, invece, percorsi volti al sostegno psicologico delle vittime di tali reati,

impegna il Governo:

1) ad adottare le iniziative di competenza per il recepimento completo della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato nell'ordinamento italiano e, dunque, per l'adeguamento agli obblighi comunitari;

2) ad assumere iniziative per l'istituzione di un efficace sistema d'indennizzo da estendere alle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi nel territorio italiano;

3) a valutare l'opportunità di non includere tra i requisiti di accesso al Fondo delle vittime dei reati intenzionali violenti il criterio selettivo su base reddituale;

4) ad adottare tempestivamente iniziative per rispettare la previsione della direttiva europea di provvedere ad un indennizzo equo ed adeguato per le vittime di tutti i reati intenzionali violenti e non soltanto di alcuni di essi;

5) ad adottare iniziative per prevedere nell'ordinamento italiano l'istituzione di percorsi diretti al supporto psicologico delle vittime di reati intenzionali violenti, a prescindere dal delitto subito e dal reddito annuo risultante dall'ultima dichiarazione.
(1-00361) «Potenti, Molinari, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Tateo».