ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00280

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 253 del 06/11/2019
Firmatari
Primo firmatario: FASSINA STEFANO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 06/11/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI 06/11/2019
BENEDETTI SILVIA MISTO-CAMBIAMO!-10 VOLTE MEGLIO 06/11/2019
CONTE FEDERICO LIBERI E UGUALI 06/11/2019
CUNIAL SARA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 06/11/2019
FRATOIANNI NICOLA LIBERI E UGUALI 06/11/2019
GIANNONE VERONICA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 06/11/2019
MURONI ROSSELLA LIBERI E UGUALI 06/11/2019
PALAZZOTTO ERASMO LIBERI E UGUALI 06/11/2019
PASTORINO LUCA LIBERI E UGUALI 06/11/2019
ROSTAN MICHELA LIBERI E UGUALI 06/11/2019
STUMPO NICOLA LIBERI E UGUALI 06/11/2019
VIZZINI GLORIA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 06/11/2019


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-00280
presentato da
FASSINA Stefano
testo di
Mercoledì 6 novembre 2019, seduta n. 253

   La Camera,

   premesso che:

    il Ceta (Comprehensive economic and trade agreement) è un accordo misto che interessa materie di competenza nazionale per cui, ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), la Commissione europea può sottoscriverne solamente le parti di sua esclusiva competenza, mentre, per l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo nella sua interezza e la sua applicazione estesa, il documento deve essere approvato da tutti i Parlamenti nazionali degli Stati membri della Unione europea;

    per quanto di sua competenza, il Parlamento italiano non ha ancora proceduto all'approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica;

    a far data dal 21 settembre 2017 il Ceta è in vigore a titolo provvisorio come da decisione (UE) 2017/38 del Consiglio del 28 ottobre 2016;

    il Ceta è un trattato di libero scambio fra Unione europea e Canada che, se ratificato, porterà a esecutività il meccanismo di arbitrato internazionale Ics, che pur compatibile con il diritto dell'Unione come da sentenza della Corte europea di giustizia «in assenza di un regime diretto a garantire l'accessibilità finanziaria del tribunale e del tribunale d'appello alle persone fisiche e alle piccole e medie imprese (PME), rischierebbe di essere accessibile, in pratica, ai soli investitori in possesso di rilevanti mezzi economici»;

    dinanzi a tale tribunale privato, gli investitori e le imprese con sede o filiale in Canada (fra cui oltre 40.000 multinazionali degli Usa) potranno citare in giudizio gli Stati sovrani europei rispetto alle leggi approvate;

    il Canada ha rinnovato l'accordo di libero scambio con Stati Uniti e Messico (Usmca, il nuovo Nafta) in base al quale i prodotti contenenti Ogm in entrata in Canada non saranno più identificati con codici doganali specifici. Pertanto, diventa impossibile distinguerli in uscita senza analisi genetiche, completamente a carico dei sistemi di controllo;

    grazie al Ceta, il nuovo Nafta permette a oltre 40.000 corporation Usa con base in Canada di ottenere sui nostri mercati gli stessi vantaggi assicurati alle imprese canadesi;

    il 12 febbraio 2019 il Parlamento europeo ha approvato un altro trattato di libero scambio, con Singapore. Rispetto al Ceta, di portata assolutamente analoga, la Commissione europea ha cambiato tecnica legislativa, separando il capitolo strettamente commerciale da quello degli investimenti ed escludendo, così, i Parlamenti nazionali dell'Unione europea dal processo di ratifica, impedendo loro di esprimersi su contenuti di propria competenza;

    l'accordo prevede l'istituzione di un forum per ulteriori forme di cooperazione normativa volontaria tra le parti denominato «Regulatory cooperation forum» (Rcf);

    il Ceta, al capitolo 21 in riferimento al Rcf, attribuisce un potere altamente discrezionale in capo alla Commissione europea anche su materie di competenza degli Stati membri, tra cui gli ostacoli tecnici agli scambi, gli aspetti sanitari e fitosanitari, il commercio di servizi, il commercio e lo sviluppo sostenibile, il commercio e il lavoro, il commercio e l'ambiente;

    presso i tavoli tecnici istituiti dal Ceta, il Canada ha avanzato all'Unione europea richieste di chiarimenti in merito alla sua volontà di utilizzare il glifosate e altri erbicidi e rispetto ai rallentamenti per l'autorizzazione degli Nbt, ovvero i nuovi Ogm, nonostante la Corte di giustizia europea abbia chiaramente sentenziato che i prodotti derivati dalle nuove tecniche di modificazione genetica devono ritenersi ricompresi nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria vigente in materia di organismi geneticamente modificati;

    a supporto di questa richiesta, un documento curato dalla Camera di commercio canadese e sponsorizzato dal CropLife, cui è stato dato ampio spazio anche nella stampa nazionale, dedica all'Italia un'intera pagina, per criticare le regole di tracciabilità in etichetta dell'origine delle farine, il bando degli Ogm per uso alimentare e i limiti di residui di pesticidi nel grano duro. Tutte «barriere non tariffarie», secondo gli estensori, e come tali da eliminare attraverso l'intervento del Rcf grazie all'azione del Rcf. Nel documento, la Camera di commercio canadese spiega infatti con chiarezza che «uno dei punti di forza del CETA è la struttura istituzionale creata dall'accordo, che forza il governo del Canada e la Commissione europea a mettere sul tavolo i fattori “irritanti” per il commercio»;

    finora tutti i trattati di libero scambio sono stati ritenuti da precedenti analisi costi-benefici condotti dalla Commissione europea e da organizzazioni indipendenti come dannosi per le economie locali, il welfare, la tutela dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, andando principalmente a favorire le multinazionali;

    a tutt'oggi non vi è stato alcun dibattito parlamentare riguardo alle politiche commerciali dell'Unione europea in seno al Parlamento italiano;

    la Commissione commercio del Parlamento europeo ha dato parere favorevole all'accordo con Singapore con alcune raccomandazioni, tuttavia insufficienti a garantire il rispetto del diritto internazionale perché non vincolanti rispetto all'esecutività dell'accordo;

    peraltro, l'Ics non ha ragione di esistere fra Paesi in cui vi è uno stato di diritto solido. Può essere un'istituzione sensata in contesti in cui gli investitori europei possono rischiare di non avere un giusto processo o le garanzie del diritto internazionale: questo non è il caso di Giappone, Canada o Singapore;

    per una più ampia armonizzazione delle normative commerciali, per tutti i Paesi partner coinvolti dall'Unione europea esiste l'Organizzazione mondiale del commercio e delle unioni doganali;

    la risoluzione della 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica di cui al Doc XXIV, n. 75, approvata all'unanimità il 22 marzo 2017, impegnava il Governo pro tempore a garantire la massima trasparenza sulle trattative per il Ceta, in particolare: «a compiere ogni passo affinché i negoziati commerciali dell'Unione europea – anche quelli in essere (a partire dal TTIP), su cui è necessario avviare una fase di riflessione politica – siano basati su meccanismi trasparenti, comprensibili dai cittadini e, soprattutto, aperti al contributo dei parlamenti nazionali sulle materie non di esclusiva competenza europea, prevedendo apposite clausole di salvaguardia a tutela degli interessi nazionali e qualificando i trattati commerciali stessi quali accordi misti, al fine di sottoporli alle procedure di ratifica parlamentare nei singoli Stati membri; a promuovere efficaci e specifiche modalità di ascolto e rappresentanza degli interessi economici, sociali e ambientali diffusi, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di cittadini e consumatori europei, dei rappresentanti delle categorie professionali, industriali, sindacali e dei lavoratori; a favorire, mediante la propria azione in ambito europeo, il raggiungimento di accordi commerciali che tutelino il Made in Italy e più in generale le produzioni d'eccellenza italiane ed europee, in particolare dell'agro-alimentare, prevedendo un sistema di controlli, vigilanza e sicurezza e con la possibilità di invocare clausole di salvaguardia di temporanea sospensione in caso di critici nazionale; a mantenere fermo ed imprescindibile, nei negoziati commerciali che riguardano l'Unione europea, il criterio volto ad assicurare primaria tutela ai beni comuni, alle priorità politiche dell'Unione europea, nonché ai valori di democrazia e libertà, progresso economico, coesione, solidarietà sociale, sicurezza e rispetto dell'ambiente, che guidano il processo di integrazione europea, a beneficio dei cittadini e delle imprese, soprattutto le piccole e micro imprese, che sono la principale fonte di occupazione e di innovazione europea»;

    va ricordato che sull'Unione europea vige il principio di precauzione, alla base di tutta la normativa ambientale internazionale e comunitaria, richiamato anche all'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    si segnala, tra l'altro, come dall'ultimo rapporto pubblicato dal centro di studi legali ambientali europeo Ciel (Center for international environmental law) dal titolo «Il Ceta minaccia gli Stati membri dell'UE» emerga che l'applicazione dell'accordo porterà a una progressiva fluidificazione degli scambi commerciali in agricoltura, attraverso l'armonizzazione o la cancellazione di regole, molte delle quali a protezione dei consumatori e dell'ambiente;

    inoltre, la Corte dei conti europea ha, nei mesi scorsi, presentato un rapporto in cui condanna la Commissione europea in merito alla regolazione delle importazioni, sottolineando come in seguito agli accordi ratificati, la Commissione abbia richiesto ulteriori deroghe e deregolamentazione;

    i settori danneggiati dall'armonizzazione normativa al ribasso introdotta dal Ceta sono parecchi, un esempio per tutti è il settore vitivinicolo; fra Unione europea e Canada ci sono normative diverse e si tenderebbe nel Ceta a permettere la produzione di vino da polveri e sostanze sintetiche, mentre in Italia ed Europa esistono disciplinari di produzione chiaramente definiti e che andrebbero in collisione con la produzione canadese di vino di sintesi;

    altro esempio riguarda le cosiddette lavorazioni considerate sufficienti. In altre parole si potrà esportare in Giappone un prodotto, come l'olio per esempio, etichettandolo come italiano nonostante sia stato meramente trasformato in Italia, in totale contraddizione con la recente normativa nazionale sull'origine dei prodotti;

    attraverso la Francia, grazie al Ceta, stando alla denuncia della «Fondation pour la nature et l'homme», sono entrati nel mercato europeo cereali canadesi contaminati da atrazina, che è tra le 99 sostanze chimiche vietate in Italia e perfettamente legali in Canada,

impegna il Governo:

1) a chiarire la posizione politica del Governo riguardo a tutti i trattati di libero scambio in discussione e a fornire tempestivamente al Parlamento le analisi costi/benefici relative ad essi;

2) a comunicare nelle competenti sedi europee la volontà di non procedere alla ratifica dell'Accordo economico e commerciale globale (Ceta) anche al fine di riaprire una discussione ad alto livello sull'impegno europeo nelle istituzioni multilaterali, a cominciare dall'Organizzazione mondiale del commercio, sulla struttura dei trattati, sul vincolo per l'approvazione di accordi commerciali all'adesione dei Paesi partner alle convenzioni e agli obiettivi condivisi in sede Onu, Ocse e comunità internazionale rispetto ad ambiente, salute, diritti umani e lavoro;

3) a promuovere l'uscita unilaterale dell'Italia da tutti i trattati contenenti clausole Ics (Investor Court System) – Isds (Investor-State Dispute Settlement) come già fatto nel 2015 dal Governo italiano rispetto al Trattato Carta dell'energia proprio per sottrarre il nostro Paese a questo vincolo;

4) a negoziare rispetto ai partenariati commerciali sistemi di premialità per i prodotti e i servizi che tutelano i diritti dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente, come previsto dagli impegni assunti dal Governo italiano con il Piano di azione nazionale impresa e diritti umani 2016-2021 promosso dal Comitato interministeriale per i diritti umani (Cidu);

5) a mettere in campo iniziative nel rispetto degli atti di indirizzo citati in premessa e della normativa in materia per il coinvolgimento del Parlamento italiano nella formazione dei protocolli normativi per i trattati commerciali, nonché negli eventuali meccanismi di monitoraggio e controllo del rispetto del principio di sussidiarietà;

6) ad adottare iniziative di pubblicità delle trattative sul Ceta in modo da dare seguito agli atti di indirizzo adottati nella XVII legislatura dalla 14a Commissione permanente del Senato della Repubblica;

7) ad adottare iniziative per contrastare il rischio di importazione da Usa e Messico, attraverso il Canada, di prodotti Ogm senza codici identificativi di ingresso e dunque di riconoscimento;

8) ad assumere iniziative per rendere pubbliche le valutazioni costi/benefici sui trattati conclusi recentemente dall'Unione europea con Giappone e Vietnam;

9) a sostenere in seno all'Unione europea la definizione di un trattato vincolante di protezione dei diritti umani e dell'ambiente da portare in approvazione all'Assemblea delle Nazioni Unite, con particolare riguardo ai contesti in cui operano e si sviluppano le attività produttive e commerciali delle grandi multinazionali mondiali;

10) ad intraprendere iniziative volte a proteggere le prerogative nazionali rispetto a materie non concorrenti, come le condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato;

11) a non sottoscrivere altri eventuali trattati commerciali che non prevedano sistemi di premialità per i prodotti e i servizi che tutelano i diritti dei lavoratori e assicurano la salvaguardia dell'ambiente.
(1-00280) «Fassina, Fornaro, Benedetti, Conte, Cunial, Fratoianni, Giannone, Muroni, Palazzotto, Pastorino, Rostan, Stumpo, Vizzini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica commerciale comune

clausola di salvaguardia

ratifica di accordo