ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00228

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 209 del 16/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: MARROCCO PATRIZIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 16/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SPENA MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 16/07/2019
GELMINI MARIASTELLA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 16/07/2019
CARFAGNA MARIA ROSARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 16/07/2019
PRESTIGIACOMO STEFANIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 16/07/2019
VERSACE GIUSEPPINA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 16/07/2019
SIRACUSANO MATILDE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 16/07/2019
BATTILOCCHIO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 16/07/2019
BARELLI PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 16/07/2019
BARTOLOZZI GIUSI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 16/07/2019
SANTELLI JOLE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 16/07/2019
POLIDORI CATIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 16/07/2019
PALMIERI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 16/07/2019
OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 16/07/2019
CANNIZZARO FRANCESCO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 16/07/2019
D'ETTORE FELICE MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 16/07/2019
CALABRIA ANNAGRAZIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/07/2019


Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 17/07/2019

Atto Camera

Mozione 1-00228
presentato da
MARROCCO Patrizia
testo presentato
Martedì 16 luglio 2019
modificato
Mercoledì 17 luglio 2019, seduta n. 210

   La Camera,

   premesso che:

    la normativa relativa alle cosiddette adozioni nazionali, ovvero la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, regola l'affidamento preadottivo e adottivo dei minori;

    attualmente l'intero procedimento è a carico dei tribunali dei minori distrettuali e dei servizi sociali dei comuni, i quali si occupano rispettivamente di decidere e di valutare l'accesso alla lista delle famiglie idonee e, esclusivamente per il giudice del tribunale dei minori, di decretare l'affidamento preadottivo e di adozione;

    l'intero procedimento giuridico è estremamente lungo e difficilmente si conclude prima di tre anni dalla presentazione della domanda con il decreto d'adozione da parte della magistratura, con il quale si stabilisce che il minore diventa figlio legittimo della coppia adottante (effetto legittimante) e che cessino i rapporti giuridici tra il minore e la famiglia di origine (effetto risolutivo);

    la prolungata tempistica descritta è dovuta alle modalità con cui l'intero iter è strutturato; iter che si compone di una prima fase in cui i genitori vengono dichiarati idonei ad essere inseriti nel registro delle famiglie disponibili all'adozione, di una seconda con la quale il tribunale procede all'individuazione della famiglia idonea al minore in questione e di una terza dove il tribunale dapprima procede all'affidamento preadottivo di almeno un anno e, successivamente, al decreto di adozione dello stesso minore;

    ognuna di queste fasi descritte presenta tempi variabili a seconda della collocazione stessa del tribunale e dell'efficienza degli stessi servizi sociali comunali. Il nostro Paese è l'unico dove tutto il procedimento per ottenere l'adozione segue un doppio binario: quello del tribunale e quello amministrativo. Peraltro, l'intero procedimento non è uniforme nello stesso territorio nazionale. Ad esempio, i moduli per presentare istanza d'adozione sono difformi su tutto il territorio nazionale e, ulteriormente, alcuni tribunali dei minori, alle tre fasi prima descritte, aggiungono una quarta fase opzionale preliminare, durante la quale chiedono che la domanda sia sottoposta preventivamente ai servizi socioassistenziali locali;

    il procedimento burocratico è scarsamente affrontabile in autonomia dalle famiglie richiedenti l'adozione nazionale e spesso il compito di supplenza e di supporto ai richiedenti viene svolto dal terzo settore e, in particolare, da diverse associazioni, presenti a livello territoriale o nazionale;

    se le adozioni nazionali sono gratuite per i richiedenti, spesso i coniugi sono costretti a rivolgersi ad un'apposita consulenza legale per conoscere i propri diritti e per apprendere cosa fare nel caso in cui i tempi non vengano rispettati. Un disservizio che mostra una disattenzione dello Stato verso le future famiglie. Peraltro tutti i servizi sociali dei comuni dovrebbero dotarsi di appositi sportelli per offrire la necessaria assistenza legale;

    se alla radice di queste problematiche vi è anche lo scarso funzionamento dei servizi sociali dei comuni o dei tribunali dei minori, una prima risposta può essere rappresentata dal rendere più omogenea possibile a livello nazionale l'intera pratica affidatoria;

    è necessario il completamento della banca dati nazionale delle adozioni, istituita con il decreto-legge n. 47 del 2013, ma altri interventi propedeutici a migliorare l’iter delle adozioni potrebbero essere l'eliminazione della preistruttoria facoltativa presso i servizi sociali e la creazione di un'unica modulistica nazionale per presentare istanza;

    quest'ultima modulistica dovrebbe poter essere compilata per via telematica sul sito del dipartimento per la giustizia minorile;

    la seconda problematica relativa alle adozioni nazionali è rappresentata dal rischio giuridico in cui incorrono le famiglie richiedenti un'adozione nazionale. Infatti, seppure i dati mostrano che avvenga una adozione per ogni sei famiglie presentanti istanza, ad oggi, anche le famiglie che ottengono il decreto di affidamento preadottivo possono vedere concludersi negativamente la procedura adottiva laddove un parente fino al quarto grado del minore presenti ricorso per avocare a sé il bambino;

    questi genitori, nonostante abbiano conosciuto, convissuto e legato affettivamente con l'affidato, si trovano pertanto a dover fronteggiare problematiche non prevedibili e nuovi ed inediti costi legali per le spese giudiziarie, non prevedibili e stimabili al momento della presentazione della domanda. Per di più, non sono invece stimabili i costi prodotti dalla sfida giudiziaria sulla pelle dei minori;

    tale situazione, nota come rischio giuridico, coinvolge famiglie che già hanno atteso almeno un anno per ottenere l'affidamento preadottivo, causando ulteriore nocumento alle medesime;

    sarebbe opportuno giungere all'emanazione di nuove norme tese ad eliminare o ridurre questo rischio, confinando i tempi per i ricorsi dei familiari fino al quarto grado solo nel periodo che intercorre dall'accoppiamento dell'affidato al decreto di adozione preadottivo, dandone nel frattempo tempestiva comunicazione agli stessi parenti del minore;

    nell'ambito della tutela del minore, nel caso limite in cui la famiglia non sia in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del medesimo, oltre all'istituto dell'affidamento vi è quello dell'adozione; entrambi disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184;

    in particolare, in materia di affido, si prevede che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo sia affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Ove non sia possibile, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare;

    in genere, sono individuate tre macro-tipologie di comunità di accoglienza residenziale per minori: le comunità familiari/case famiglia, caratterizzate dalla presenza stabile di adulti residenti, tra cui rientrano anche le comunità multiutenza; le comunità educative/socioeducative, caratterizzate da operatori/educatori che non abitano stabilmente in comunità ma sono presenti con modalità «a rotazione»; le comunità socio-sanitarie, che possono essere comunità familiari, case famiglia o comunità educative, caratterizzate dalla compresenza di funzioni socio-educative e terapeutiche;

    purtroppo da tempo le cronache, segnalano problemi e criticità nella gestione delle attività di affidamento di minori a comunità, centri e istituti, criticità che troppo spesso finiscono per sfociare in veri e propri abusi a danno dei soggetti minori in affido;

    tutto questo rende evidenti le criticità relative alla stessa normativa vigente in materia di minori fuori famiglia e di tutela dei loro diritti;

    è purtroppo di queste settimane l'agghiacciante inchiesta giudiziaria, denominata «Angeli e Demoni», e il conseguente arresto di 18 persone (tra cui politici, medici, assistenti sociali, liberi professionisti, psicologi e psicoterapeuti di una Onlus), che vede coinvolti i servizi sociali della Val d'Enza nel reggiano accusati, tra l'altro, di redigere false relazioni per allontanare bambini dalle famiglie e collocarli in affido retribuito presso comunità, amici, conoscenti, o a soggetti anche con problematiche psichiche;

    al di là delle responsabilità penali che spetterà alla magistratura accertare, ciò che è emerso è un quadro inquietante e sconcertante, e che impone una riflessione e un ripensamento profondo delle politiche di tutela dei minori, del ruolo delle comunità e degli istituti di affido dei minori e dei rapporti di queste comunità e istituti con le istituzioni locali e la rete dei servizi sociali,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per completare e rendere pienamente operativa la banca dati dei minori adottabili e delle famiglie disponibili all'adozione, anche attraverso la nomina di commissari ad acta;

2) ad adottare iniziative per uniformare la modulistica usata dai tribunali minorili nelle pratiche preadottive, predisponendo modelli standard da adottare a livello ministeriale;

3) ad adottare le iniziative di competenza per eliminare la pratica della preistruttoria facoltativa presso i servizi sociali oggi disposta solo da alcuni tribunali;

4) ad assumere iniziative per dettare nuove disposizioni che limitino temporalmente la possibilità dei familiari fino al quarto grado di avocare a sé la tutela dei minori;

5) a rafforzare il sistema dei controlli, con particolare riguardo al controllo degli istituti e delle comunità riguardo all'affidamento di minori;

6) ad adottare iniziative per rivedere i criteri utilizzati per il collocamento dei minori presso le diverse realtà di accoglienza e, più in generale, la normativa in materia di affidamento dei soggetti minori;

7) a monitorare lo stato degli istituti e delle comunità che accolgono minori nel nostro Paese.
(1-00228) «Marrocco, Spena, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Versace, Siracusano, Battilocchio, Barelli, Bartolozzi, Santelli, Polidori, Palmieri, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore, Calabria».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

minore eta' civile

giurisdizione minorile

diritto di affidamento