ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00142

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 141 del 13/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: BELLUCCI MARIA TERESA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 13/03/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOLLOBRIGIDA FRANCESCO FRATELLI D'ITALIA 13/03/2019
GEMMATO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA 13/03/2019
FOTI TOMMASO FRATELLI D'ITALIA 13/03/2019
FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 13/03/2019
MASCHIO CIRO FRATELLI D'ITALIA 13/03/2019
DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 13/03/2019
BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA 13/03/2019
MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 13/03/2019
TRANCASSINI PAOLO FRATELLI D'ITALIA 13/03/2019
ZUCCONI RICCARDO FRATELLI D'ITALIA 13/03/2019
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 13/03/2019
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA 13/03/2019
OSNATO MARCO FRATELLI D'ITALIA 13/03/2019
PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 13/03/2019
ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA 13/03/2019
FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 13/03/2019
LUCASELLI YLENJA FRATELLI D'ITALIA 13/03/2019


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-00142
presentato da
BELLUCCI Maria Teresa
testo di
Mercoledì 13 marzo 2019, seduta n. 141

   La Camera,

   premesso che:

    il superiore interesse del minore, riconosciuto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 (articolo 3), dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (articolo 24, paragrafo 2) e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, deve essere considerato preminente in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private;

    in particolare, la Convenzione riconosce che tutti i minorenni, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della loro personalità, debbano crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, di amore e di comprensione;

    le linee guida delle Nazioni Unite sulla protezione alternativa dei minori («Guide lines on alternative care of children», 2010) oltre a rimarcare l'importanza dell'obiettivo di mantenere, o far rientrare, i bambini nelle cure della propria famiglia di origine, prevedendo – in caso di fallimento in tal senso – che siano trovate altre soluzioni appropriate e permanenti, sottolinea come le forme di protezione alternativa debbano essere preferibilmente identificate e fornite sotto condizioni che promuovano il pieno e armonioso sviluppo del minore;

    tra le soluzioni alternative alla famiglia di origine, l'adozione riveste certamente un ruolo centrale perché rappresenta una soluzione di accoglienza stabile;

    in Italia la legge cardine che disciplina l'istituto dell'adozione, la legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, sancisce all'articolo 1 comma 1, che «Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia»;

    l'Italia ha aderito alla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, con la legge di ratifica 31 dicembre 1998, n. 476, che ha modificato la citata legge del 1983;

    l'Autorità centrale italiana per l'applicazione della Convenzione de L'Aja è la Commissione per le adozioni internazionali (C.a.i);

    secondo i recenti dati della C.a.i., pubblicati nel rapporto «i bambini e le coppie nell'adozione internazionale, i principali dati degli anni 2016 e 2017», anche se l'Italia si conferma al secondo posto tra i Paesi al mondo, dopo gli Stati Uniti e prima di Spagna, Francia e Canada, per il numero di minori adottati, negli ultimi dieci anni è diminuito radicalmente il numero di adozioni internazionali: nel 2017 sono stati 1.439 i bambini accolti in Italia da 1.168 famiglie, mentre nell'anno precedente erano stati 1.872 quelli accolti in 1.548 famiglie;

    gli ultimi dati del 2018, comunicati nel mese di gennaio 2019 sul sito della Commissione per le adozioni internazionali, riferiscono di 1.394 bambini adottati, una cifra che, confrontata con i dati riferiti al 2010, in cui l'Italia aveva accolto 4.130 bambini, dà atto di una diminuzione di oltre il 66 per cento circa di bambini adottati in Italia;

    a livello nazionale, d'altra parte, mentre la banca dati dei minori adottabili e delle coppie disponibili all'adozione continua a non essere pienamente operativa in tutte le regioni, il 20 febbraio 2019 si è diffusa, a mezzo della stampa, la notizia della esistenza in Italia di 424 minorenni adottabili e non adottati, soprattutto nelle città del Sud;

    secondo i dati del Ministero della giustizia, pubblicati nei rapporti «Dati statistici relativi all'adozione negli anni dal 2001 al 2015» (ottobre 2016) e «Dati statistici relativi all'adozione anno 2016» (marzo 2018), il numero delle coppie disponibili ad adottare è radicalmente diminuito, passando da 6.092 nel 2010 a 3.196 nel 2016, ovvero con una diminuzione del 47 per cento, dati che sorprendono se si considera la fortissima denatalità in atto in Italia;

    questo trend negativo delle adozioni, infatti, è parallelo ad un altro problema non meno rilevante che è quello della natalità, in quanto secondo i dati dell'Istat la nostra Nazione registra uno tra i tassi più bassi in Europa con 449.000 nascite nel 2018, ossia 9000 in meno del precedente minimo registrato nel 2017;

    con un tasso medio di natalità in Europa di 1,60 figli per donna, l'Italia si pone come fanalino di coda con 1,34 nascite a donna;

    secondo le rivelazioni di Eurostat, nel 2016 nessuno dei 28 Paesi dell'Unione europea raggiunge il livello di sostituzione, ossia quel numero di figli nati necessario per stabilire un rapporto uguale o superiore ai morti, e l'Istat registra in Italia nel 2017 il peggior risultato storico con – 183 mila nel rapporto tra nati e morti, oltrepassando il precedente record negativo registrato nel 2015 con – 162 mila;

    è di tutta evidenza che i temi dell'adozione internazionale e del calo delle nascite sono intrinsecamente collegati e, come dimostrano i dati, subiscono un'inflessione simbiotica;

    occorre sottolineare, peraltro, come i genitori desiderosi di intraprendere il percorso adottivo non siano accompagnati dallo Stato che, in molte occasioni, sembra ostacolare la genitorialità: tra le criticità che incidono negativamente sulla richiesta di adozione internazionale, infatti, si individuano le lungaggini e i cavilli burocratici;

    l'Italia è l'unico Paese europeo, insieme al Belgio, che richiede ancora il passaggio dal tribunale dei minorenni per richiedere l'idoneità all'adozione, con l'ulteriore problematicità dell'emissione di decreti vincolati nei quali sono i tribunali a stabilire quanti figli si possono avere e quanti anni bisogna avere per adottare, mettendo così dei rigidi paletti che spesso impediscono a molte coppie di portare avanti un'adozione;

    peraltro, la dichiarazione di idoneità rilasciata dal tribunale dovrebbe giungere non oltre i sei mesi e mezzo, ma i termini non vengono mai rispettati e questa attesa si somma a quella per accogliere il bambino che può superare i tre anni;

    in un momento storico, come quello attuale, in cui il ceto medio sta attraversando difficoltà economiche importanti, fino a sfiorare soglie di povertà, intraprendere il percorso adottivo diventa dispendioso, perché nelle adozioni internazionali è necessario versare diversi contributi al Paese di provenienza del bambino per coprire le spese di tipo amministrativo, relegando l'adozione ad essere un'opportunità riservata a pochi ricchi, invece di essere una possibilità a cui le coppie si aprono in funzione della capacità di essere figure genitoriali stabili e amorevoli;

    secondo quanto emerso dalle indagini realizzate nel corso delle due precedenti legislature, le procedure di adozione di minori necessitano di essere semplificate e agevolate;

    per garantire qualità e maggiore celerità delle adozioni, sono necessari un maggiore coordinamento tra tutti gli attori coinvolti, il rafforzamento del controllo degli enti autorizzati, una migliore assistenza e supporto alle famiglie in tutto il percorso adottivo, dalla loro preparazione al post-adozione;

    la formazione delle famiglie adottive, come dovrebbe essere anche quella di tutte le famiglie, deve essere agevolata e sostenuta anche sotto il profilo economico;

    in Italia gli enti autorizzati per l'adozione internazionale sono oltre cinquanta mentre il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ne raccomanda ormai da anni al Governo italiano la diminuzione, anche per un maggiore controllo degli stessi, e per una maggiore qualità, oltre alla necessità di prediligere l'adozione in Stati che abbiano ratificato la Convenzione dell'Aia del 1993;

    negli anni dal 2014 al 2017 sono state riscontrate delle anomalie nel funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e nella gestione dei rapporti con le autorità dei paesi di origine del minore, ravvisandosi ancora oggi margini di miglioramento nella organizzazione delle relazioni con gli Enti e nello svolgimento delle procedure all'estero,

impegna il Governo:

1) a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione a livello nazionale in materia di adozione, e campagne specifiche tra i medici di base, i ginecologi e i consultori familiari così da poter informare le coppie su tale forma di genitorialità;

2) ad adottare iniziative per prevedere specifici programmi di accompagnamento e supporto delle coppie durante tutto il percorso adottivo e post-adottivo, sia nazionale che internazionale, facendo in modo che la valutazione delle coppie disponibili ad adottare lasci spazio alla loro formazione in materia di genitorialità adottiva;

3) ad adottare iniziative per riconoscere alle famiglie adottive, a conclusione dell'iter necessario, un supporto economico per ogni adozione internazionale sulla base delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri;

4) ad adottare iniziative per garantire che la banca dati dei minori adottabili e delle coppie disponibili all'adozione sia attivata quanto prima in tutti i tribunali per minorenni del territorio nazionale, e che i relativi dati numerici siano costantemente condivisi tra essi, al fine di trovare sollecita accoglienza stabile per tutti i bambini adottabili in Italia;

5) ad adottare iniziative per rendere l'idoneità alla adozione una disponibilità da manifestare dinanzi ad autorità amministrative, come nella quasi totalità degli Stati europei, e non più una valutazione di competenza dei tribunali per i minorenni;

6) a favorire, per quanto di competenza, l'istituzione delle autorità regionali per l'adozione internazionale in tutte le regioni italiane, con le funzioni di rilascio delle idoneità alle coppie, promozione della formazione e dell'accompagnamento delle coppie prima e dopo l'adozione, verifica dei requisiti e liquidazione dei rimborsi spese, svolgimento e controllo dei progetti di cooperazione internazionale;

7) ad adottare iniziative per superare la prassi dei provvedimenti di idoneità all'adozione vincolati a determinate caratteristiche del minore adottando, preferendo piuttosto un efficace accompagnamento che consenta una reale apertura delle coppie all'accoglienza;

8) ad adottare le iniziative di competenza, anche normative, per prevedere l'obbligatorietà della stipula di protocolli operativi regionali per il coordinamento tra servizi socio-assistenziali degli enti locali, enti autorizzati e ogni altro soggetto coinvolto nell'iter adottivo nelle diverse fasi, pre e post adozione, a garanzia del principio di uguaglianza tra i cittadini delle diverse regioni;

9) ad adottare le iniziative di competenza per prevedere la creazione di un percorso congiunto fra enti autorizzati e servizi sociali, con il coordinamento e la supervisione delle autorità regionali, per accompagnare insieme gli adottandi per tutta la durata della procedura, con il comune obiettivo di valorizzare le coppie candidate ad adottare;

10) ad adottare iniziative per prevedere una disciplina uniforme a livello nazionale in materia di adozione, che garantisca alle coppie parità di trattamento, trasparenza e celerità del servizio pubblico, definendo, in particolare, il numero di incontri psicologici, i termini e i tempi massimi entro cui la procedura di accompagnamento delle coppie debba essere conclusa;

11) ad adottare le iniziative di competenza per garantire il regolare funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, attraverso l'attribuzione della presidenza al Ministro per la famiglia e le disabilità anziché al Presidente del Consiglio dei ministri, e definire nuove regole per l'efficacia delle riunioni e le relative delibere, per rendere maggiormente efficiente il suo ruolo di autorità centrale competente ad autorizzare e controllare gli enti, concedere le autorizzazioni per l'ingresso dei minori adottati dalle coppie residenti in Italia, mantenere le relazioni con le autorità degli Stati di origine, e stipulare accordi bilaterali anche con quegli Stati che non hanno ratificato la Convenzione dell'Aja del 1993;

12) ad adottare iniziative per introdurre l'obbligatorietà della certificazione dei bilanci annuali degli enti autorizzati ed eventuali ulteriori criteri per regolarne il funzionamento, nonché forme di controllo effettivo sul possesso dei requisiti richiesti, al fine di assicurarne qualità ed efficienza;

13) ad adottare iniziative per assicurare che i pagamenti richiesti alle coppie dagli enti autorizzati avvengano obbligatoriamente con metodi tracciabili e siano effettuati in Italia anche per la parte dei costi relativa ai servizi resi all'estero;

14) a promuovere una disciplina specifica in materia di fusioni tra gli enti autorizzati, affinché la riduzione del loro numero non sia accompagnata da una contrazione del sistema a scapito di minori e famiglie, e consenta, invece, il rilancio delle adozioni internazionali;

15) a individuare presso ogni rappresentanza italiana all'estero un funzionario competente in materia di adozioni internazionali che sia in contatto con la Commissione per le adozioni internazionali e funga da riferimento per gli enti autorizzati;

16) a negoziare con gli Stati di origine dei minorenni un limite massimo ai viaggi multipli richiesti alle coppie nei paesi di origine dei bambini abbinati in adozione e ad adoperarsi per regolarne comunque la durata uniformandoli a garanzia del principio di uguaglianza e di non discriminazione in base al paese da cui bambini provengono;

17) ad adottare le iniziative di competenza, affinché la sentenza straniera di adozione sia automaticamente riconosciuta in Italia sulla base della certificazione della Commissione per le adozioni internazionali, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 1993 sulla cooperazione in materia di adozioni internazionali, e dunque senza il controllo dei tribunali per i minorenni, consentendo al minore il riconoscimento immediato della cittadinanza;

18) a promuovere l'introduzione e la regolamentazione di altre forme di accoglienza, come i soggiorni a scopo adottivo, per favorire l'adozione dei bambini più grandi, e l'affidamento internazionale – per accogliere i minori dei Paesi in emergenza umanitaria e togliere i minori dagli Istituti sia come misura temporanea che in vista di un successivo progetto adottivo;

19) ad adottare iniziative per attivare una linea di finanziamento per i progetti di cooperazione volta a garantire la sussidiarietà delle adozioni di minori nei Paesi in cui l'Italia adotta.
(1-00142) «Bellucci, Lollobrigida, Gemmato, Foti, Ferro, Maschio, Deidda, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Zucconi, Ciaburro, Rizzetto, Osnato, Prisco, Rotelli, Frassinetti, Lucaselli».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

adozione internazionale

adozione di minore

giurisdizione minorile