ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00060

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 61 del 11/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: CARFAGNA MARIA ROSARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 11/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/10/2018
OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/10/2018


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-00060
presentato da
CARFAGNA Maria Rosaria
testo di
Giovedì 11 ottobre 2018, seduta n. 61

   La Camera,

   premesso che:

    sono presenti in Italia forti divari territoriali nei servizi di assistenza all'infanzia (strutture nido), di assistenza sociale, in quelli accessori di istruzione (refezione scolastica, trasporto studenti, assistenza disabili), in quelli del trasporto pubblico locale e delle strutture sanitarie;

    tredici regioni a statuto ordinario, con Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna come capofila, hanno attivato le procedure previste dall'articolo 116 della Costituzione per ottenere piena autonomia su specifiche materie, tra le quali spiccano per valore finanziario e sociale l'istruzione e le grandi reti di trasporto;

    nella proposta della regione Veneto in tema di risorse si prevede che, a partire dal secondo anno dal conseguimento dell'autonomia, per ciascuna delle materie devolute si calcoli un fabbisogno standard commisurato sia alla popolazione e alle specificità del territorio, sia al gettito dei tributi locali in rapporto ai valori nazionali, sebbene quest'ultimo sia un indicatore di reddito e non di bisogno;

    sempre nella proposta della regione Veneto, il calcolo del fabbisogno standard è affidato a una commissione paritetica regione-Governo, escludendo del tutto la partecipazione e la verifica parlamentare su un processo che ha per sua natura effetti esterni ai confini territoriali;

    sono inattuate dal 2001 parti importanti della Costituzione quali l'indicazione dei Lep, cioè i «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera m)), e l'istituzione del Fondo di perequazione (articolo 119 quarto comma) indispensabile per consentire ai territori con minore capacità fiscale per abitante il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite;

    in particolare, sono rimasti «lettera morta» i condivisibili criteri enunciati nella legge sul federalismo fiscale n. 42 del 2009 che avrebbero dovuto presiedere alle misure perequative: capacità fiscale, densità demografica, sviluppo infrastrutturale, gettito dei tributi, stato dei servizi;

    l'articolo 119 prevede anche che per rimuovere gli squilibri economici e sociali lo Stato destini risorse aggiuntive a determinati territori, tuttavia i fondi per l'ampliamento territoriale dei servizi educativi per l'infanzia nel 2017 sono stati ripartiti tra le regioni utilizzando come parametro principale il numero di iscritti agli asili nido, destinando pertanto più risorse dove i servizi ci sono che dove sono carenti;

    nell'attuale quadro, le risorse straordinarie (provenienti da fondi strutturali europei, piano di azione coesione e risorse nazionali del fondo di sviluppo e coesione) sono destinate in via prevalente al Sud, ma quelle ordinarie risultano invece prevalentemente allocate al Nord: su 691 euro di spesa in conto capitale che la pubblica amministrazione effettua per un singolo cittadino meridionale solo 239 euro arrivano dai fondi ordinari, cioè quelli che lo Stato – semplificando il concetto – mette a disposizione completamente «di tasca sua». Al Centro-nord il rapporto è ribaltato: 508 euro di spesa ordinaria pro capite e 87 di spesa straordinaria;

    il processo di maggiore autonomia dei territori è positivo e consente di aumentare la responsabilità delle comunità locali nella gestione della cosa pubblica, purché si rispetti l'armonia e l'equilibrio tra i valori costituzionali in campo, come del resto esplicitamente previsto dallo stesso articolo 116;

    la facoltà di chiedere autonomia su specifiche materie prevista dalla revisione costituzionale del 2001 può realizzarsi in modo equilibrato solo se accompagnata dall'attuazione di tutte le parti previste da quella riforma e, in particolare, se sono definiti i Lep ed è attivato il fondo di perequazione;

    in assenza dei Lep, infatti, è impossibile determinare con correttezza i fabbisogni standard dei territori e senza il fondo di perequazione è impossibile garantire il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche a ciascuno attribuite. L'autonomia, senza il supporto delle risorse, è solo un fantasma, sia per l'esercizio delle funzioni attribuite direttamente dalla Costituzione, sia, a maggior ragione, per quelle ulteriori che le regioni volessero eventualmente intestarsi ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Cost. L'assenza del fondo perequativo e l'inadeguatezza del sistema di finanziamento, di fatto, rendono la via del regionalismo differenziato impraticabile per le regioni del Mezzogiorno;

    in tale vuoto normativo, il processo di attuazione dei fabbisogni standard che si è realizzato a partire dal 2015 per i comuni delle regioni a statuto ordinario mostra evidenti anomalie quali l'assegnazione di un fabbisogno zero dove il servizio non è erogato (caso asili nido e trasporto pubblico locale), l'assegnazione di un fabbisogno ridotto nei comuni che si trovano in territori poveri di servizi regionali (caso assistenza sociale), nonché l'individuazione di un «target perequativo» molto lontano da quello previsto in Costituzione e cioè pari al 50 per cento invece che integrale;

    del tutto censurabile, poi, è l'ormai istituzionalizzata prassi di sostenere il fabbisogno del Sud con i fondi straordinari, anziché, come sarebbe fisiologico, con i fondi ordinari: l'effetto è la mancata addizionalità dei fondi «straordinari» che, anziché andare a ridurre i divari tra territori, sostituiscono di fatto spesa ordinaria che lo Stato dovrebbe comunque garantire; le cosiddette risorse aggiuntive «correggono» la caduta della spesa ma di fatto rendono sempre più irrilevante la politica ordinaria;

    di assoluta evidenza, poi, è la circostanza che in assenza della perequazione delle risorse imposta dalla Costituzione, le regioni meno sviluppate, specie al Meridione, non passano mai sfruttare le virtualità autonomistiche speciali consentite dall'articolo 116 terzo comma della Costituzione; è chiaro, infatti, che nessuna condizione ulteriore d'autonomia può essere acquisita, senza le correlative risorse; ed è altrettanto chiaro che queste non saranno mai sufficienti, nelle realtà in questione, senza l'effettiva attuazione del Fondo perequativo,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per definire i livelli essenziali delle prestazioni per tutte le materie d'interesse degli enti territoriali, quale premessa per una corretta attuazione dell'autonomia, nonché per un calcolo oggettivo dei fabbisogni standard regionali, provinciali e comunali;

2) ad adottare iniziative per completare il percorso di attuazione della legge n. 42 del 2009 in particolare per quanto riguarda i fondi di perequazione e la perequazione infrastrutturale, correggendo incongruenze come il target perequativo inferiore al 100 per cento;

3) ad adottare iniziative per prevedere misure sostitutive nei confronti di gestioni regionali palesemente insufficienti (con riguardo a ospedali, aziende sanitarie, aziende pubbliche di trasporto locale);

4) una volta attuato quanto ai capoversi 1) e 2), ad adottare tutte le iniziative di competenza necessarie per attuare l'articolo 116, terzo comma della Cost., a partire dalla negoziazione dell'intesa con le regioni interessate;

5) ad adottare iniziative per riprendere il modello della cosiddetta clausola De Vincenti, innalzando la soglia prevista dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 e portandola al 45 per cento, ed estendendo il viticolo non solo agli investimenti delle amministrazioni centrali, come avviene attualmente, ma a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, e a Cassa depositi e prestiti.
(1-00060) «Carfagna, Paolo Russo, Occhiuto».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rete di trasporti

assetto territoriale

indicatore economico