ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00028

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 34 del 30/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: CARFAGNA MARIA ROSARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 30/07/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 30/07/2018
GELMINI MARIASTELLA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
PRESTIGIACOMO STEFANIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
BAGNASCO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
BARONI ANNA LISA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
BATTILOCCHIO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
BIANCOFIORE MICHAELA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
BIGNAMI GALEAZZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
CARRARA MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
CASCIELLO LUIGI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
CAPPELLACCI UGO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
DELLA FRERA GUIDO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
FATUZZO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
FASANO VINCENZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
FASCINA MARTA ANTONIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
FERRAIOLI MARZIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
GERMANA' ANTONINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
LABRIOLA VINCENZA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
MARROCCO PATRIZIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
MAZZETTI ERICA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
NAPOLI OSVALDO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
FITZGERALD NISSOLI FUCSIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
NOVELLI ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
PALMIERI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
PETTARIN GUIDO GERMANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
ROSSO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
RUFFINO DANIELA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
PELLA ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
PENTANGELO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
RIPANI ELISABETTA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
ROTONDI GIANFRANCO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
SACCANI JOTTI GLORIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
SARRO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
SCOMA FRANCESCO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
SILLI GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
SOZZANI DIEGO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
SPENA MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
SQUERI LUCA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
ZANETTIN PIERANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018
ZANGRILLO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/08/2018


Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 02/08/2018

Atto Camera

Mozione 1-00028
presentato da
CARFAGNA Maria Rosaria
testo presentato
Lunedì 30 luglio 2018
modificato
Giovedì 2 agosto 2018, seduta n. 37

   La Camera,

   premesso che:

    con il termine maternità surrogata, o utero in affitto, oppure gestazione per altri (Gpa), si intende quella pratica basata sulla disponibilità del corpo di una donna, per realizzare un progetto di genitorialità altrui, per cui si intraprende una gravidanza con l'intento di affidare il nascituro a terzi all'atto della nascita;

    ancora oggi sono molti i Paesi del mondo in cui non vige un divieto generalizzato di tale pratica. A voler riportare la situazione a livello europeo, si rileva che in molti Stati del nostro continente la pratica è legale. Nello specifico, è opportuno distinguere i Paesi in cui la maternità surrogata altruistica e commerciale è legale (Russia, Ucraina, Cipro, Bielorussia), Paesi in cui la maternità surrogata altruistica è legale, ma quella commerciale è vietata (Belgio, Grecia, Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca, Ungheria, Lettonia, Irlanda, Portogallo), Paesi in cui qualsiasi forma di maternità surrogata è vietata per legge (Italia, Bulgaria, Germania, Francia, Malta, Svizzera, Norvegia, Svezia, Islanda, Estonia, Moldova, Turchia) e Paesi in cui non c'è un divieto esplicito della pratica (Austria, Finlandia);

    ogni Stato ha, comunque, sul punto liberamente legiferato dettando discipline diverse: in Austria e Germania vi è un esplicito divieto, in Norvegia non vi è una disciplina specifica, ma il divieto si cela dietro la prevista illiceità della cessione di ovociti alla donna che presta il proprio utero; in Svizzera è espressamente vietata ogni tipologia di donazioni di embrioni e di maternità sostitutiva, per tutelare la dignità della madre surrogata e del nascituro; la Francia, pur ammettendo la donazione di ovociti, esclude l'affitto dell'utero, prevedendo anche una sanzione penale a carico sia della madre surrogata, sia dei genitori committenti; in Spagna, infine, è l'articolo 10.1 della legge n. 14 del 2 maggio 2006 sulle tecniche di riproduzione umana assistita che vieta la surrogazione di maternità, in particolare stabilendo che sarà nullo il contratto con il quale si convenga la gestazione, con o senza pagamento, a carico di una donna che rinuncia alla filiazione materna a beneficio del contraente o di un terzo; in Inghilterra, invece, a seguito del «Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilization and Embryology», il 16 luglio 1985 venne redatta la prima legge organica in materia di surrogazione, ove si riconosce l'utilità di tale strumento al fine di risolvere il problema della sterilità ed infertilità umana;

    l'Ucraina, una delle nazioni più povere d'Europa, è diventata in poco tempo il luogo dove sempre più coppie italiane ed europee si recano per una maternità surrogata. Secondo i dati riportati dalla Bbc News a febbraio 2018, si stima che nel Paese avvengano circa 500 maternità surrogate ogni anno. Le coppie straniere sono arrivate in massa in questo angolo d'Europa a partire dal 2015, quando in Asia i centri tradizionalmente più noti per ricorrere alla maternità surrogata hanno iniziato a chiudere uno dopo l'altro, a seguito di molti scandali per sfruttamento delle donne. Sia l'India che la Thailandia, dove la pratica è stata per lungo tempo legale, hanno introdotto di recente norme restrittive che non consentono più il cosiddetto «turismo della surrogazione» per le coppie provenienti dall'estero. Eliminati India, Nepal e Thailandia, le persone si sono rivolti all'Ucraina, uno dei pochi luoghi rimasti dove la maternità surrogata può ancora essere praticata a un costo decisamente inferiore rispetto a quanto avviene negli Stati Uniti;

    le leggi ucraine riconoscono i «genitori intenzionati» come genitori biologici già dal momento del concepimento e non pongono limiti al prezzo dell'operazione, creando di fatto un libero mercato dove sono le donne che affittano l'utero a stabilire il prezzo. La facilità con cui si può diventare madri surrogate e i vantaggi economici hanno attratto nel tempo un gran numero di donne che hanno deciso di rendersi disponibili per questa pratica in cambio di una maggiore indipendenza economica, nonostante vi siano situazioni di cattivi screening sanitari e centri che accettano un numero troppo alto di clienti per poter poi offrire un adeguato livello di assistenza;

    allo stesso tempo, in Europa vi sono alcuni Paesi che hanno compiuto passi in avanti importanti, tra cui la Svezia, inizialmente propenso a legalizzare la pratica di maternità surrogata ancorché altruistica e che, in seguito a un'inchiesta governativa sul fenomeno e sotto la spinta di numerose associazioni per i diritti umani e del movimento delle donne, ha preso di recente una posizione ferma contro la maternità surrogata, sancendo il divieto per tutti i tipi di maternità surrogata, quella commerciale, compresa quella «altruistica», prevedendo stringenti misure per impedire e punire i cittadini che vanno all'estero per accedere a queste tecniche;

    se la situazione europea ancora oggi presenta numerose disomogeneità, altrettanto variegata e complessa sembra essere la situazione nel resto del mondo, dove la maternità surrogata è ammessa e praticata in Paesi estremamente diversi per cultura e ricchezza – si pensi al Sud Africa, all'Uganda, al Venezuela, all'India e al Nepal rispetto agli Stati Uniti (New York, New Jersey, New Mexico, Nebraska, Virginia, Oregon, Washington) e al Canada (eccetto Québec dove è vietata in qualsiasi forma);

    in Canada e negli Stati Uniti, per esempio, la materia è regolamentata in modo dettagliato; in particolare negli Stati Uniti la questione è affrontata soprattutto da un punto di vista commerciale e creando dei distinguo tra «gestazione altruistica» e «gestazione lucrativa»;

    così, se nel caso canadese è permesso solo il primo tipo, in alcuni stati degli Usa in cui tale pratica è ammessa, si può ricorrere ad entrambe le formule; la pratica della maternità surrogata non è solo una tecnica riproduttiva, ma tocca molti diritti umani e temi etici;

    secondo il principio dell'indisponibilità del corpo umano, l'acquisto, la vendita o l'affitto dello stesso sono fondamentalmente contrari al rispetto della sua dignità. La mercificazione del bambino e la strumentalizzazione del corpo della donna sono anch'essi contrari alla dignità umana. Tuttavia, alcune donne acconsentono ad impegnarsi in un contratto che aliena la loro salute e la loro dignità, a vantaggio dell'industria e dei mercati della riproduzione, sotto la spinta di molteplici pressioni, spesso di natura esclusivamente economica. E, in particolare in quei Paesi dove vige una regolamentazione molto dettagliata, si è sviluppato un fiorente «mercato della riproduzione» che vanta un fatturato annuo di svariati miliardi di dollari;

    la pratica della maternità surrogata viene realizzata da imprese che si occupano di riproduzione umana, in un sistema fortemente organizzato che comprende cliniche, medici, avvocati, e agenzie di intermediazione. Questo sistema ha bisogno di donne come mezzi di produzione in modo che la gravidanza e il parto diventino delle procedure funzionali, dotate di un valore d'uso e di un valore di scambio, e si iscrivano nella cornice della globalizzazione dei mercati che hanno per oggetto il corpo umano;

    la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 ha affermato il principio della difesa della dignità umana come obiettivo primario da perseguire, oltre che nel perimetro di sovranità dei singoli Stati, anche nello spazio delle relazioni internazionali, con ciò escludendo la legittimità di ogni pratica mercantile di scambio che abbia ad oggetto gli esseri umani;

    la Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176) impegna gli Stati ad adottare tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla stessa Convenzione e, in particolare, il diritto dei bambini a non essere privati degli elementi costitutivi della loro identità (articolo 8) e il diritto ad essere protetti contro ogni forma di sfruttamento economico (articolo 32);

    la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce, all'articolo 3, il «divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro»; la Convenzione di Oviedo, sottoscritta il 4 aprile 1997 sui diritti dell'uomo e la biomedicina all'articolo 21 stabilisce che «Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto»;

    la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (Cedaw), adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore nel 1981, è stato il primo strumento legale internazionale atto a garantire il rispetto dei diritti umani delle donne ed eliminare «la discriminazione in tutte le sue forme e manifestazioni»;

    la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica – cosiddetta Convenzione di Istanbul – adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, siglata dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea (firmata il 13 giugno 2017) e ratificata da 27 Stati è uno strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza e di discriminazione, comprendendo in tale nozione tutte le forme di coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata e familiare;

    la risoluzione del Parlamento europeo sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'Unione europea in materia di lotta alla violenza contro le donne del 5 aprile 2011 (2010/2209(INI)), impegna gli Stati membri a «riconoscere il grave problema della surrogazione di maternità, che costituisce uno sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili»;

    il 17 dicembre 2015, il Parlamento europeo ha discusso e approvato la risoluzione per la relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia; al paragrafo 115 della risoluzione approvata, il Parlamento europeo condanna la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce;

    dopo che il Parlamento europeo ha condannato la pratica della maternità surrogata, anche il Consiglio d'Europa (l'organismo di Strasburgo preposto alla tutela dei diritti dell'uomo nei 47 Paesi che ne fanno parte) l'11 ottobre 2016 ha bocciato il rapporto «Human rights and ethical issues related to surrogacy» o più comunemente chiamato «Rapporto de Sutter» che intendeva aprire il varco alla legalizzazione della maternità surrogata nei Paesi membri. Dopo due anni di serrate battaglie, sette mesi di confronto in commissione affari sociali e sanità e sviluppo sostenibile, e ben cinque votazioni, tutte negative, tale rapporto è stato respinto impedendo che avvenisse una legittimazione a livello sovranazionale di una pratica che, utilizzando il corpo delle donne violandone i diritti, risulta gravemente lesiva della dignità umana;

    tuttavia, nel diritto internazionale ed europeo non è prevista alcuna disposizione giuridica che vieti in maniera universale la maternità surrogata; le tipologie di maternità surrogata riconosciute variano da Paese a Paese, i legislatori europei hanno competenze limitate in materia di diritto di famiglia e non esistono regolamenti internazionali o standard minimi che gli Stati sono tenuti a rispettare;

    diversamente, in Italia la legge n. 40 del 2004 prevede espressamente il divieto di pratiche riconducibili al cosiddetto utero in affitto. Recita, infatti, l'articolo 12, comma 6, della citata legge: «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;

    tale disposizione va letta in combinato con il comma 8 della medesima legge ai sensi del quale «non sono punibili l'uomo e la donna cui sono applicate le tecniche di fecondazione assistita»: la legge italiana intende, dunque, impedire qualsiasi attività di lucro sulla capacità di una donna di dare la vita, e intorno all'essere che nasce;

    il divieto di realizzazione, organizzazione e pubblicizzazione di pratiche di maternità surrogata sancito dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 trova una copertura nei princìpi sanciti dagli articoli 1 e 3 della Carta di Nizza-Strasburgo e dall'articolo 21 della Convenzione di Oviedo, relativi all'inviolabilità della dignità umana e all'inammissibilità di ogni forma di mercificazione del corpo umano o di sue singole parti, oltre a trovare fondamento nell'articolo 31 della Costituzione; tuttavia, rimane un punto controverso sul versante applicativo quello relativo alla violazione dell'articolo 12 della legge anche se commesso all'estero;

    sul tema la giurisprudenza italiana ed europea sembrano convergere verso il medesimo obiettivo: tutelare il nascituro. Infatti, la Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2017 ha chiarito che la surrogazione di maternità «offende in modo intollerabile la dignità delle donne e mina nel profondo le relazioni umane» e riconosce che «nel silenzio della legge» non è possibile disciplinare univocamente la filiazione che da essa discende, ricordando poi come il nostro ordinamento le attribuisca un «elevato grado di disvalore»;

    per i giudici della Consulta per attribuire la filiazione di un bambino nato da un utero in affitto bisogna innanzitutto considerare la profonda contrarietà della pratica nel nostro corpus giuridico rilevando, altresì, che «l'esigenza di verità» nella filiazione non può imporsi «in modo automatico sull'interesse del minore» ma serve «una valutazione comparativa»;

    bisogna dunque escludere che «l'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta», ma allo stesso tempo bisogna «riconoscere un accentuato favore dell'ordinamento per la conformità dello status alla realtà della procreazione»: tra queste due dimensioni bisogna operare un «bilanciamento», consapevoli che il punto di equilibrio deve coincidere con «l'interesse del minore»;

    la Corte ha precisato che per il riconoscimento del figlio bisogna tenere in considerazione alcune variabili «oltre alla durata del rapporto con il minore, e quindi, alla condizione identitaria già acquisita, oggi assumono particolare rilevanza le modalità del concepimento e della gestazione» e la possibilità per il genitore sociale di stabilire, mediante l'adozione in casi particolari, un legame giuridico che garantisca al minore un'adeguata tutela;

    a livello europeo un passo importante è stato raggiunto attraverso la sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo – CEDU (24 giugno 2017) che si è pronunciata, in via definitiva, sul ricorso promosso dallo Stato italiano a seguito di un giudizio, originariamente avviato da due coniugi, in merito a decisioni adottate da organi giurisdizionali italiani sul tema della maternità surrogata;

    la questione sottoposta all'attenzione della Corte riguardava il mancato riconoscimento, da parte delle autorità italiane, della trascrizione dell'atto di nascita relativo alla paternità di un bambino a due coniugi, la signora Paradiso e il signor Campanelli che avevano fatto ricorso alla maternità surrogata. In questa occasione, la Corte ha rilevato che, così come dimostrato dalle autorità italiane, nel caso in questione vi era un'assenza di qualsiasi legame biologico tra il bambino e i ricorrenti ravvisando la necessità che per sussistere giuridicamente una relazione genitore-figlio vi debba essere, alla base, un legame biologico o un'adozione legale;

    le conseguenze sociali, economiche e giuridiche che derivano dal ricorso di sempre più coppie alla surrogata sono molteplici e di difficile gestione, anche in Italia, dove la pratica è formalmente vietata;

    è necessario attivarsi in tutte le sedi opportune per riconoscere e tutelare in maniera omogenea negli ordinamenti nazionali e internazionali i diritti delle donne e dei bambini oggetto di sfruttamento e di mercificazione, e porre fine a questa moderna forma di schiavitù,

impegna il Governo:

1) a richiedere, nelle opportune forme e sedi internazionali, il rispetto, da parte dei Paesi firmatari, delle convenzioni internazionali per la protezione dei diritti umani e del bambino nonché ad attivarsi per sanzionare ogni forma di costrizione alla procreazione, in attuazione dei principi della Convenzione di Istanbul;

2) ad assumere, nelle sedi competenti sia a livello europeo che internazionale, ogni iniziativa atta a favorire la messa al bando universale di tutte le forme di legalizzazione della maternità surrogata, valutando l'opportunità di promuovere l'adozione di un protocollo aggiuntivo alla Cedaw (Carta contro lo sfruttamento e la schiavitù delle donne) che condanni in modo univoco la pratica della maternità surrogata, unitamente alla necessità di pervenire a un'apposita convenzione internazionale, al fine di sancire definitivamente i principi di indisponibilità del corpo umano e della protezione della vite e dell'infanzia;

3) ad assumere ogni iniziativa utile, in ambito nazionale, allo scopo di vigilare circa la piena attuazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente alle ipotesi di surrogazione di maternità commesse all'estero da cittadini italiani, con particolare attenzione alla provenienza in alcuni Paesi che fanno di tale pratica un lucroso business.
(1-00028) «Carfagna, Occhiuto, Gelmini, Prestigiacomo, Bagnasco, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Biancofiore, Bignami, Carrara, Casciello, Cappellacci, Della Frera, Fatuzzo, Fasano, Fascina, Ferraioli, Germanà, Labriola, Marrocco, Mazzetti, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Novelli, Palmieri, Pettarin, Porchietto, Rosso, Ruffino, Paolo Russo, Pella, Pentangelo, Ripani, Rotondi, Saccani Jotti, Sarro, Sandra Savino, Scoma, Silli, Sozzani, Spena, Squeri, Zanettin, Zangrillo».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti umani

diritti della donna

diritti del bambino