XVIII Legislatura

XI Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 7 di Mercoledì 30 giugno 2021

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Mura Romina , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA SUI LAVORATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI

Audizione del presidente dell'INPS, professor Pasquale Tridico.
Mura Romina , Presidente ... 3 
Tridico Pasquale , presidente dell'INPS ... 3 
Mura Romina , Presidente ... 6 
Barzotti Valentina (M5S)  ... 6 
Mura Romina , Presidente ... 7 
Viscomi Antonio (PD)  ... 7 
Mura Romina , Presidente ... 7 
Tridico Pasquale , presidente dell'INPS ... 7 
Mura Romina , Presidente ... 8 

ALLEGATO: Documentazione trasmessa dal presidente dell'INPS, professor Pasquale Tridico ... 9

Sigle dei gruppi parlamentari:
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Lega - Salvini Premier: Lega;
Partito Democratico: PD;
Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI;
Fratelli d'Italia: FdI;
Italia Viva: IV;
Coraggio Italia: CI;
Liberi e Uguali: LeU;
Misto: Misto;
Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È;
Misto-Centro Democratico: Misto-CD;
Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC;
Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV;
Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
ROMINA MURA

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web tv.

Audizione del presidente dell'INPS, professor Pasquale Tridico.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, l'audizione del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), professor Pasquale Tridico, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.
  Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza degli auditi e dei deputati secondo le modalità stabilite dalla giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020. Nel ringraziare il professor Tridico per la sua disponibilità gli cedo immediatamente la parola, ricordando che la sua relazione dovrebbe avere una durata orientativa di quindici minuti. Prego, presidente.

  PASQUALE TRIDICO, presidente dell'INPS (intervento da remoto). Grazie, presidente. Come al solito, l'INPS cercherà di fornire anche un contributo scritto all'indagine conoscitiva. Questa volta non ho slide da illustrarvi proprio perché la materia è piuttosto tecnica e quindi, subito dopo questa audizione, invierò alla Commissione una relazione molto dettagliata sulla problematica. Questa, ovviamente, è relativamente nuova nel panorama economico e giuridico italiano e si inserisce nel più ampio fenomeno noto come gig economy. Lo sviluppo delle tecnologie ha contribuito molto alla diffusione di nuovi lavori e la pandemia e l'utilizzo dell'Internet of things, in particolare nell'ultimo anno e mezzo, hanno contribuito a incrementare il fenomeno. Inizialmente, il fenomeno era circoscritto soprattutto all'ambito delle piattaforme digitali nel settore del food delivery o del delivery più in generale. Era noto all'Istituto il fenomeno dei cosiddetti rider, che pure ha registrato un incremento importante negli ultimi diciotto mesi. Ci muoviamo anche all'interno di un campo relativamente nuovo, che riguarda l'intrattenimento, i social media, i videogames e, più in generale, i digital creator. Si tratta di persone fisiche, la cui attività consiste proprio nel creare contenuti digitali originali atti all'intrattenimento su e per conto di una piattaforma. La condizione dei digital creator non è tecnicamente difforme o molto difforme da quella dei rider e, come per tutti i lavoratori delle piattaforme, lo schema è simile: la piattaforma si propone come intermediario e fornitore di servizi di mercato, evitando di configurarsi esplicitamente come datore di lavoro. Più specificatamente, rispetto ai rider, il contenuto intellettuale e operativo del servizio erogato dal creator farebbe propendere per un lavoro autonomo, più o meno professionale (modello freelance). Di fatto però, molti di questi professionisti non possono autodeterminarsi in modo autonomo sul mercato, in quanto la piattaforma predispone l'infrastruttura Pag. 4 indispensabile per svolgere l'attività e ne stabilisce le condizioni e, spesso, anche i limiti. Ad esempio, la nota vicenda collegata alla creazione di contenuti digitali per la Twitch.tv ha creato un caso di scuola, affrontato dalla giurisprudenza soprattutto per cercare di inquadrare bene quello che si era rivelato un vero e proprio potere sanzionatorio della piattaforma con l'adozione nei confronti di uno streamer di un provvedimento unilaterale con cui si vietava o si limitava l'utilizzo del canale. Questo evento ha dato vita a una rivendicazione molto forte da parte degli streamer e a un manifesto con il quale questi lavoratori contestavano la sanzione e chiedevano più diritti e più tutele. Vediamo le differenze, i limiti – che esistono, ovviamente – e le analogie con il lavoro dei rider ovvero dei ciclo-fattorini. Per quel che concerne i digital creator, a oggi non tutte le piattaforme hanno regolamentato in via contrattuale il loro rapporto con i creator ovvero con gli utilizzatori delle piattaforme. Gli stessi streamer, in occasione di una protesta, hanno ribadito di considerarsi lavoratori autonomi, evidenziando che il creator decide il tipo di opera video, il format, il suo contenuto e l'ambientazione in cui avviene la trasmissione. Nel caso dei lavoratori del food delivery, la piattaforma offre un servizio materialmente realizzato dal rider che effettua la consegna, al contempo mettendo in contatto la domanda degli utenti finali e l'offerta proveniente dai ristoratori. Sotto il profilo contrattuale, la situazione dei rider si presenta in parte diversa, anche se inizialmente era molto simile a quella dei digital creator. Le forme contrattuali scelte dalle piattaforme di food delivery per i propri rapporti con i rider sono varie e vanno dal rapporto di lavoro subordinato a quello parasubordinato passando per un rapporto di lavoro autonomo; tuttavia la situazione di questi lavoratori, dal punto di vista contributivo, per molti aspetti rimane abbastanza controversa. Negli archivi dell'Istituto questo settore rimane sotto una voce un po'«afona»: fino a poco tempo fa non erano molti i lavoratori classificati come rider. Che cosa è successo invece negli ultimi mesi? Le rilevazioni dell'Istituto sui dati amministrativi delle denunce UNIEMENS di alcune importanti società di delivery davano sostanzialmente un esito nullo: qualche centinaia di unità al massimo. Dopodiché, grazie a un'ispezione e a un'intensa operazione di controllo, condotta in coordinamento con la procura della Repubblica di Milano, per i profili penalistici, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con gli ispettori contributivi dell'Istituto, abbiamo ricostruito le denunce mensili di quattro grandi note società di food delivery operanti nel Paese. Presidente, non potrò esplicitare i dati precisi di questa indagine, che ovviamente ha anche profili di riservatezza. Stiamo parlando di un'indagine che ha portato all'emersione negli archivi dell'Istituto di circa 55.000 soggetti prima sconosciuti, ai quali sono state riconosciute le tutele del rapporto di lavoro subordinato nei confronti di quattro grandi società di distribuzione di cibo a domicilio, con un addebito complessivo pari a 155 milioni di euro. A questi lavoratori oggi sono riconosciute le tutele del lavoro subordinato grazie, appunto, all'indagine della procura di Milano e alle coordinate ispezioni dell'Istituto nello stesso periodo, sulla base delle disposizioni che prevedono il riconoscimento delle tutele del lavoro subordinato nel caso in cui si riscontrino alcuni indici di subordinazione tipici del lavoro subordinato.
  La sentenza n. 1663 del 2020 della Corte di cassazione ha chiarito che il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attuazione del Jobs Act, dispone l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a quelle collaborazioni autonome che si concretano in una prestazione di lavoro esclusivamente personale, continuativa ed etero-organizzata. La successiva legge 2 novembre 2019, n. 128 è intervenuta – come ha anche osservato la Corte di cassazione nella citata pronuncia – con l'intento di rendere più facile l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, stabilendo la rilevanza di prestazioni prevalentemente, e non più esclusivamente, personali e menzionando esplicitamente il lavoro svolto attraverso piattaforme digitali. Il legislatore prima, la Cassazione dopo e in Pag. 5seguito ancora il legislatore (con la legge 2 novembre 2019, n. 128), facendo espresso riferimento ai lavoratori sulle piattaforme, hanno quindi riconosciuto tutele uguali a quelle dei lavoratori subordinati in assenza di un contratto o di un accordo con i sindacati. Conseguentemente, le ispezioni dell'Istituto hanno accertato addebiti i cui dettagli, per motivi di riservatezza, non posso fornire, e hanno fatto emergere una realtà di circa 65.000 lavoratori rider in un panorama complessivo di quasi un milione di lavoratori della gig economy. Ora vado un po' più velocemente cercando di concludere nei quindici minuti che mi sono stati assegnati, ma mi riservo di mandare una relazione dettagliata. L'Istituto ha fatto una proposta al legislatore, che rinnovo oggi, riguardante quella che chiamiamo la «piattaforma delle piattaforme»: l'Istituto oggi è in grado – se volete ve lo faccio anche vedere con le slide che abbiamo preparato – di mettere a disposizione del Paese e del settore una piattaforma di collegamento tra tutte le piattaforme del food delivery e i lavoratori. L'evoluzione del mercato negli ultimi anni ha comportato la nascita di molte nuove tipologie di lavoro, il cui carattere non continuativo, molto spesso purtroppo, non ne rende possibile l'adeguata tracciabilità. Diversi infortuni, verificatisi anche nei mesi scorsi, hanno rivelato quanto la tracciabilità di questi lavoratori fosse difficile. La piattaforma che oggi l'Istituto può mettere a disposizione è frutto di un'intensa collaborazione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e permette di raccogliere informazioni che possono essere fruite dai diversi soggetti: INPS, INAIL, rider, piattaforme del food delivery, attraverso un dashboard a essi dedicato. Parteciperanno a questa piattaforma, come stakeholder, anche i Ministeri vigilanti. I principali obiettivi sono la riduzione dell'economia sommersa che caratterizza questo mercato e la tutela dei lavoratori della gig economy. La creazione della piattaforma garantirà la trasparenza, la disponibilità e la veridicità dei dati afferenti alle prestazioni lavorative, riducendo la concorrenza sleale e fornendo un maggior supporto alle aziende virtuose. Il progetto di questa «piattaforma delle piattaforme» prevede importanti evoluzioni a beneficio dei soggetti coinvolti: la previsione di uno spazio a disposizione dei rider per offrire i propri servizi, mostrare le proprie competenze e i propri requisiti in tema di sicurezza sul lavoro; la predisposizione di uno strumento che consenta ai soggetti privati che gestiscono imprese nel settore della ristorazione di usufruire dei servizi offerti dalle imprese di delivery attraverso i rider; la realizzazione di un vero e proprio marketplace che permetta di valutare l'assunzione del personale anche a fronte di eventuali sgravi e agevolazioni per specifiche categorie; l'estensione dell'utilizzo della piattaforma alla gestione anche di altre tipologie di rapporti di lavoro riconducibili alla gig economy (ad esempio, baby-sitter, idraulici, artigiani, operai agricoli e via dicendo). L'Istituto ha già una piattaforma simile a quella che oggi si propone – che certamente è più evoluta –, utilizzata soprattutto per il lavoro occasionale dopo la soppressione dei voucher, con la quale vengono oggi sostanzialmente accreditati i contributi di quattro categorie di lavoratori: i lavoratori domestici, i lavoratori che forniscono servizi di baby sitting o che fanno ripetizioni oppure giardinaggio. Si tratta di una piattaforma simile a quella, ma molto più dinamica e in grado di mettere in collegamento le piattaforme attualmente operanti nel settore con i rider, che consentirebbe la tracciabilità, istante per istante, del percorso di lavoro del lavoratore, la tutela durante il lavoro e la tracciabilità del rapporto di lavoro. Concludo dicendo che l'eventuale riconoscimento di una figura nuova dovrebbe comportare il riconoscimento della categoria dei «lavoratori della piattaforma»: siano essi rider, digital creator oppure altre tipologie di lavoratori, che probabilmente nel corso dei successivi mesi e anni evolveranno ancora e noi non sappiamo come. Tenuto conto delle caratteristiche di base del lavoro tramite le piattaforme, si potrebbe immaginare un welfare minimo per tutti i lavoratori, nell'ottica dell'universalità verso la quale mi sembra si stia orientando anche il legislatore, Pag. 6 al di là della categoria di lavoro di appartenenza. La crisi pandemica recentemente e l'evoluzione del mercato negli ultimi anni hanno dimostrato che la protezione dei lavoratori per categoria di appartenenza nelle società complesse probabilmente non regge più. Oggi diamo assistenza – non solo con la cassa integrazione, ma anche con altri strumenti di sostegno al reddito – anche ai lavoratori autonomi e ad altre tipologie di lavoratori non subordinati. Si tratta di una rete di protezione previdenziale, diversa e universalistica, che si estende a tutti i lavoratori, in questo caso ai lavoratori delle piattaforme. Questo tutela anche le figure emergenti dell'economia digitale dai rischi costituzionalmente conosciuti- quali quelli a cui si riferisce l'articolo 38 della Costituzione – e garantisce una maggiore equità sociale, senza però imbrigliare le dinamiche evolutive dei nuovi mercati digitali con una regolamentazione troppo prescrittiva delle condizioni di lavoro, determinata preventivamente. Questo è l'orientamento del Pilastro europeo dei diritti sociali e, da ultimo, della direttiva dell'Unione europea 2019/1152 sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. Un intervento legislativo maturo dovrebbe uscire da logiche settoriali, anche perché l'economia digitale è in rapida espansione. La regolamentazione frammentaria delle singole figure (rider, digital creator) potrebbe in futuro introdurre ulteriori segmentazioni e dualismi nel mercato del lavoro, con trattamenti ingiustificatamente differenziati all'interno della platea dei lavoratori digitali solo sulla base della tipologia del servizio erogato. Nella prospettiva di un ampliamento della tutela del lavoro si segnala il recente intervento del legislatore spagnolo che, con il decreto-legge reale dell'11 maggio 2021, ha modificato lo statuto dei lavoratori vigente in Spagna, introducendo la presunzione di lavoro subordinato in relazione a coloro che prestano servizi retribuiti consistenti nella consegna o nella distribuzione di qualsiasi prodotto di consumo o bene commerciale con l'intermediazione di una piattaforma digitale. Come si legge nella relazione illustrativa della norma spagnola citata, la gestione algoritmica del servizio o delle condizioni di lavoro attraverso la piattaforma digitale è la chiave essenziale dell'attività svolta e, dunque, la base di partenza per il riconoscimento legislativo della tutela lavoristica e previdenziale. Questa impostazione, insieme alla proposta della «piattaforma delle piattaforme» – che l'Istituto sarebbe in grado di gestire e che ha già predisposto con un prototipo a disposizione – potrebbe andare nella direzione auspicata dal legislatore di dare maggiori tutele ai lavoratori dei settori digitali come quello dei cosiddetti digital creator, ma anche quello della distribuzione di cibo o di altri prodotti commerciali. Vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione per le vostre domande. Ovviamente, vi trasmetterò una relazione, nel rispetto della riservatezza, di cui ho parlato prima, con riguardo ai dati sensibili delle ispezioni che l'Istituto ha fatto nei mesi precedenti.

  PRESIDENTE. Grazie, presidente. Do la parola all'onorevole Barzotti, prego.

  VALENTINA BARZOTTI. Grazie, presidente. Ringrazio il presidente Tridico per essere intervenuto all'audizione e per il contributo prezioso che dà a questa indagine. Sicuramente i suoi spunti sono stati molto utili per mettere a sistema una serie di elementi. Resto con diversi dubbi sul fatto che un intervento legislativo maturo debba trattare tutti allo stesso modo e avere un approccio globale al settore delle piattaforme, dal momento che dalle audizioni precedenti sono emersi vari spunti che riguardano l'economia dei creatori di contenuti. Nel mercato del lavoro «fisico» non trattiamo tutti allo stesso modo perché ogni lavoro ha le sue peculiarità; allo stesso modo, come in uno specchio, nel mercato del lavoro digitale ci sono varie realtà e varie attività produttive. Io ho un dubbio su questo e vorrei chiedere al professore se può specificare se, a suo giudizio – se ho compreso correttamente – dovremmo utilizzare un approccio uguale per tutti solo per il fatto che si lavora tramite una piattaforma. Questo mi interessa molto. Inoltre, vorrei avere un approfondimento sulla Pag. 7qualificazione giuridica dei creator. Abbiamo detto che molti creatori di contenuti digitali sono lavoratori autonomi. Lo hanno detto loro e solamente in alcuni casi specifici si hanno caratteristiche diverse, che però sono più l'eccezione che la regola. Loro stessi hanno chiesto una serie di interventi, da una autonoma classificazione ATECO – che, comunque, dovrebbe essere un po' più specifica- ad una forma di assicurazione. I creator sviluppano la loro attività in maniera autonoma, ma dipendono dalla trasmissione del loro lavoro mediante la piattaforma e un qualsiasi tipo di guasto o interruzione del servizio gli costa molto e crea un grandissimo danno. Anche su questo vorrei avere l'opinione del presidente Tridico, in particolare, rispetto a un'eventuale tutela assicurativa per i creatori digitali che non riguardi soltanto la salute e la sicurezza sul lavoro, ma anche, banalmente, l'attività produttiva. Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie, onorevole Barzotti. Do la parola all'onorevole Viscomi, prego.

  ANTONIO VISCOMI. Ringrazio il presidente Tridico. Confesso che percepisco nelle sue parole, ma sarebbe difficile non farlo, la difficoltà di applicare a fenomeni così importanti di transizione e di trasformazione organizzativa e produttiva le categorie consolidate su cui abbiamo costruito tanto il diritto del lavoro quanto il diritto della previdenza sociale. Mi riferisco, in modo particolare, alla distinzione tra autonomia e subordinazione del lavoro, che sembra venire meno per diverse figure della gig economy – e non parlo soltanto dei lavoretti, ma anche dell'innovazione digitale all'interno delle imprese. Inoltre, mi riferisco alla correlazione tra fattispecie ed effetti: se sei lavoratore subordinato, godi della completezza delle tutele; se sei lavoratore autonomo, devi pensare tu a procurarti le tutele; se sei lavoratore autonomo, ma con alcune caratteristiche di parasubordinazione, di approssimazione alla condizione di lavoratore subordinato, hai una serie di conseguenze anche di natura previdenziale, tra cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e così via. Credo che sia veramente giunto il momento di una riflessione seria su come garantire tutele nel rapporto di lavoro a prescindere dalla qualificazione giuridica della fattispecie (lavoro subordinato e lavoro autonomo) e su come costruire un welfare che guarda al futuro e che non sia ancorato al passato.
  Capisco le esigenze della piattaforma, anche per fare emergere il lavoro sommerso che caratterizza fortemente il mercato. Ci sono una forte elusione ed evasione, sia tipologica – cioè di qualificazione non corretta rispetto all'esecuzione del rapporto di lavoro – sia di elusione ed evasione fiscale, che poi è il problema di cui parlava il presidente Tridico. Questa è la mia riflessione dopo l'intervento del presidente dell'INPS e la preannunciata relazione, che spero di leggere al più presto: probabilmente siamo veramente a un punto di svolta del nostro sistema giuridico e istituzionale. Come lo abbiamo costruito ha sorretto per tanti anni la costruzione e il grande sviluppo della coesione sociale nel nostro Paese; però l'innovazione digitale, la transizione ecologica e l'economia circolare introducono modelli organizzativi del lavoro e modelli di erogazione della prestazione lavorativa che richiedono una mossa del cavallo, superando quello che ci ha consegnato il secolo scorso sulla distinzione fra l'autonomia e la subordinazione e, soprattutto, superando la correlazione genetica e funzionale fra fattispecie ed effetti previdenziali, che è all'origine delle incertezze che abbiamo davanti.

  PRESIDENTE. Grazie, onorevole Viscomi. Prego, professor Tridico, a lei la parola per la replica.

  PASQUALE TRIDICO, presidente dell'INPS (intervento da remoto). Vorrei dare un chiarimento all'onorevole Barzotti. Quello che suggeriremmo sarebbe un welfare minimo di tutele per tutti i lavoratori – qui mi collego a quanto ha detto l'onorevole Viscomi, con cui concordo in pieno. La scelta dell'inquadramento giuridico non può dipendere, a mio parere, né dall'Istituto né dal legislatore, ma dall'imprenditore. Tuttavia Pag. 8 l'imprenditore deve inquadrare correttamente il lavoratore: sia esso subordinato sia esso autonomo sia esso collaboratore. L'imprenditore deve inquadrarlo sulla base delle indicazioni della legge, da una parte, e delle sentenze – da ultima quella della Corte di cassazione –, dall'altra. Si prevede, infatti che, fatta salva in ogni caso la possibilità che l'attività sia qualificabile come prestazione di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile, per i rider, ove svolgano una prestazione di carattere occasionale, troveranno applicazione le norme del Capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.... Ove invece ricorrano i tre requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, rafforzato dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ovvero una prestazione di lavoro esclusivamente personale – poi la parola «esclusivamente» è stata sostituita dal legislatore con la parola «prevalentemente» personale – ...una prestazione di lavoro che abbia carattere di continuità e sia etero-organizzata, allora troverà applicazione la disciplina della subordinazione. Questo deve deciderlo il datore di lavoro. Il legislatore e la Corte danno le indicazioni sugli inquadramenti possibili sulla base di alcuni indici di subordinazione oppure di autonomia. Detto questo, il welfare minimo per tutti i lavoratori – anzi, per rimanere nel campo dei lavoratori della piattaforma – deve essere uguale e riconosciuto indipendentemente dall'inquadramento del lavoratore come diceva l'onorevole Viscomi. Aggiungo un'ultima riflessione riguardante le indagini ispettive e quindi anche le indagini e i rilievi penalistici della procura. Una delle costanti che gli ispettori previdenziali hanno trovato nell'investigare in questo settore è una frequenza anomala di prestazioni occasionali fino a 4.999 euro e il successivo passaggio a partita IVA degli stessi codici fiscali, prima inquadrati come prestazioni occasionali fino a 4.999 euro. Che cosa vuol dire? Come sapete, sotto i 5.000 euro le prestazioni occasionali godono di una franchigia contributiva e assicurativa. Superata tale soglia, per questi lavoratori, che sarebbero passati all'inquadramento dei collaboratori oppure dei lavoratori subordinati, risulta negli archivi dell'Istituto la richiesta di apertura della partita IVA. Ovviamente questo fenomeno è stato considerato anomalo, oggetto delle nostre ispezioni, in quanto avrebbe permesso ai datori di lavoro di eludere gli indici di subordinazione che, pure se non presenti, avrebbero comportato un altro tipo di inquadramento.

  PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Tridico, per il prezioso contributo all'indagine conoscitiva e autorizzo la pubblicazione della documentazione depositata, in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (vedi allegato). Dichiaro, quindi, conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.40.

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