XVIII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta antimeridiana n. 11 di Martedì 17 novembre 2020

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Perantoni Mario , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE C. 2435 GOVERNO, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO PENALE E DISPOSIZIONI PER LA CELERE DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENDENTI PRESSO LE CORTI D'APPELLO

Audizione in videoconferenza di Alberto Liguori, procuratore della Repubblica di Terni.
Perantoni Mario , Presidente ... 3 
Liguori Alberto , procuratore della Repubblica di Terni ... 3 
Perantoni Mario , Presidente ... 6 
Zanettin Pierantonio (FI)  ... 6 
Perantoni Mario , Presidente ... 6 
Liguori Alberto , procuratore della Repubblica di Terni ... 7 
Perantoni Mario , Presidente ... 7 

ALLEGATO: Documentazione depositata da Alberto Liguori, procuratore della Repubblica di Terni ... 8

Sigle dei gruppi parlamentari:
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Lega - Salvini Premier: Lega;
Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI;
Partito Democratico: PD;
Fratelli d'Italia: FdI;
Italia Viva: IV;
Liberi e Uguali: LeU;
Misto: Misto;
Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E;
Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE;
Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare (AP) - Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-AP-PSI.

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARIO PERANTONI

  La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  L'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento nella seduta del 4 novembre scorso. A tal proposito, ricordo che per i deputati partecipanti da remoto è necessario che essi risultano visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile.

Audizione in videoconferenza di Alberto Liguori, procuratore della Repubblica di Terni.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello, di Alberto Liguori, procuratore della Repubblica di Terni. Ringrazio l'audito per aver accolto l'invito della Commissione e chiedo cortesemente di contenere il proprio intervento in quindici minuti circa, in modo tale da dare spazio ai quesiti che verranno successivamente rivolti dai commissari che lo riterranno, ai quali quesiti seguirà la replica del nostro ospite. Comunico che il dottor Liguori ha provveduto ad inviare alla segreteria della Commissione un documento scritto che, in assenza di obiezioni, sarà pubblicato sul sito internet della Camera dei Deputati e reso disponibile attraverso l'applicazione GeoCamera.
  Do quindi la parola al nostro ospite, il dottor Alberto Liguori, che ringrazio e che saluto.

  ALBERTO LIGUORI, procuratore della Repubblica di Terni. Saluto tutti gli onorevoli presenti e ringrazio anche per quest'audizione, perché è un'occasione per offrire un semplice contributo conoscitivo, affinché il legislatore acceda a scelte coscienti. Ringrazio quindi per l'invito estesomi, che mi consentirà, sulla base della mia esperienza professionale, di offrire un contributo dal territorio per anticipare le eventuali criticità e controindicazioni che si dovessero verificare laddove l'articolato diventasse legge.
  Presidente, io apprezzo la portata dell'intervento, perché è una manovra impegnativa e a memoria mai così massiccia e così importante, soprattutto per la mission che il legislatore si è posto, vale a dire rimediare con alcuni correttivi all'irragionevole durata del processo penale. Gli articoli in esame sono tantissimi e per ragioni temporali mi sono permesso di selezionare soltanto due temi, anche perché so che seguiranno interventi importanti di altri colleghi. Ho scelto, presidente, il tema della durata delle indagini preliminari, che rappresenta una scelta di campo importante. Nell'articolo 3 del disegno di legge è precisato che la durata delle indagini preliminari Pag. 4 è modulata in base alla gravità dei reati, quindi viene individuato un termine massimo di questo segmento del processo penale: riducendolo, il legislatore ritiene che nel complesso il processo penale dovrebbe durare di meno. Si inizia quindi con una contrazione dei tempi delle investigazioni. È soprattutto una scelta di campo che prevede una sola proroga concessa al pubblico ministero rispetto alla durata ordinaria. Velocemente ricorderò che l'articolato prevede una durata massima di due anni per i reati di grave allarme sociale, di un anno per quelli aventi minore allarme sociale e di diciotto mesi per quelli aventi un medio allarme sociale.
  Pongo una prima domanda. Visto il poco tempo a mia disposizione, non ho potuto individuare uno studio statistico circa la durata oltre il termine delle indagini preliminari, durata che farebbe stagnare le indagini stesse. Quindi, manca il dato statistico che ci possa far ragionare sulla scientificità di questa scelta. Comunque mi permetto di ritenere l'intervento sul punto, presidente e onorevole parlamentari, non condivisibile e non utile. E spiego il perché. La riduzione del segmento delle indagini preliminari comporta una sorta di pressione all'adempimento nei confronti del pubblico ministero, perché, laddove il termine perentorio non venga osservato, il legislatore vorrebbe introdurre una contromisura. Ritengo che la manovra, così come prospettata, non risolva il problema della durata delle indagini preliminari: il legislatore vorrebbe sacrificare il principio della segretezza delle indagini in favore della trasparenza delle stesse, e il meccanismo ideato, come noto, è il termine perentorio che è concesso al pubblico ministero; laddove il pubblico ministero non si determini o con la richiesta di archiviazione o con il rinvio a giudizio entro novanta giorni, egli sarà obbligato alla cosiddetta discovery, vale a dire che dovrà depositare gli atti in favore delle parti, perché le stesse ne abbiano accesso. Giocoforza, presidente, proprio per la segretezza delle indagini e per l'obbligatorietà dell'azione penale, ritengo che il pubblico ministero reagirà in modo difensivo, nel senso che non farà trascorrere i famosi novanta giorni, pur di non aprire agli indagati la conoscenza del compendio istruttorio raccolto sino a quel momento; così operando, egli si sottrarrà alla doppia sanzione disciplinare, ma soprattutto opterà per la soluzione più comoda, che è quella di chiedere l'archiviazione al giudice per le indagini preliminari per attendere una seconda informativa della Polizia giudiziaria per riaprire le indagini e per salvaguardarne la segretezza. Io direi che la vera causa della durata delle indagini preliminari, anche di quella massima, risiede nella complessità delle stesse, ricordando a me stesso che la maggior parte delle notizie di reato proviene dalla Polizia giudiziaria. L'articolo 347 del codice di procedura penale ne dà ampia testimonianza, così come l'articolo 326. E sapete benissimo che le indagini vengono svolte anche su delega della Polizia giudiziaria.
  Presidente, provo a fornirvi un esempio di ciò che accadrebbe in un Palazzo di giustizia come il mio, simulando che oggi fosse in vigore l'articolo 3, così come formulato. E mi pongo una domanda: il legislatore intende realmente combattere gli illeciti fiscali e il cosiddetto «nero», vale a dire la lotta agli evasori fiscali? Perché, vedete, presso il mio ufficio ho iscritto esattamente dodici mesi fa un'indagine molto delicata in tema di accollo tributario. Non intendo entrare nel merito, ma faccio presente che sto lavorando su un'evasione fiscale messa in atto da circa cinquanta società dislocate in tutta Italia per un importo di oltre 15 milioni di euro. In dodici mesi, poiché le società hanno sedi in tutta Italia e hanno più poli bancari, sono riuscito a ricostruire soltanto la movimentazione bancaria. Si tratta di ben cinquanta società, e purtroppo le fonti aperte non aiutano a ricostruire la genesi dei flussi bancari, quindi avrò bisogno di ulteriore tempo. Se l'articolo 3 fosse in vigore, avrei a disposizione soli sei mesi, e per un'unica volta, per andare a caccia del contratto, del negozio giuridico che giustifica la movimentazione bancaria, delegando alla Guardia di finanza in tutta Italia l'escussione quanto meno di cinquanta persone, riservandomi l'interrogatorio. C'è un'aggravante, presidente, Pag. 5 perché quest'unica proroga, così come previsto dall'articolo 3, dovrei chiederla prima della scadenza dell'ultimo dei dodici mesi a me concessi per questo reato; e quindi dovrei fare il supplemento di indagine, questa volta quando il re è nudo, spiegando all'indagato che sto procedendo nei suoi confronti. Immaginate quello che accadrebbe, quanto meno con riguardo alla genuinità della raccolta della prova. Presidente, su questo punto sto per concludere. Anziché far sentire ai pubblici ministeri italiani questa riforma come ritorsiva, non accorciando realmente le indagini, ma scaricando la responsabilità sul pubblico ministero – e non difendo certamente la categoria – si può ricorrere alle norme esistenti, se si vuole davvero seguire questa strada. Basti pensare all'articolo 412, comma 3-bis, del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini. Laddove il pubblico ministero non assolva all'obbligo di giungere ad una determinazione nei previsti novanta giorni, scatterà in questo caso un nuovo illecito disciplinare. Vi chiedo di tenere in considerazione il fatto che oggi viviamo in un mondo globalizzato: i criminali e le mafie si sono attrezzati; sono calate le estorsioni; aumentano gli investimenti; nelle società entrano i capitali sociali, anche con gli accolli tributari. Allora, potenziamo ad esempio la Guardia di finanza, perché rappresenta il personale di Polizia attrezzato per combattere il crimine del terzo millennio, che è votato alle violazioni fiscali e ai reati societari.
  Passo alla seconda questione, e concludo subito, presidente. Questa volta mi sono preso una licenza. Mi sono soffermato sul patteggiamento, di cui all'articolo 4, che è istituto di assoluto interesse. Saluto con favor, presidente, l'estensione del tetto di pena. L'asticella è elevata. Oggi si può patteggiare per reati con pena fino a cinque anni. E si estende il limite a otto anni. Il tema che vi sottopongo è il seguente, presidente: le statistiche registrano uno scarso appeal o uno scarso indice di gradimento per questo istituto, tanto è vero che, sul plafond delle pendenze nazionali, soltanto nel 7, 8 per cento dei casi si ricorre alla scelta di questo rito che dovrebbe essere lo strumento di maggiore deflazione del dibattimento, quindi di diminuzione dei processi. Purtroppo le statistiche ci dicono che questo istituto non è molto gettonato. Allora, presidente, mi permetto di avanzare una nuova proposta con riguardo al patteggiamento. Visto che viviamo la pandemia Covid-19, oggi il monito – anche da parte del legislatore – è quello di evitare di mettere in carcere ulteriori cittadini, perché ciò fra l'altro aumenta le occasioni di contagio negli istituti penitenziari. Il legislatore sta ragionando in questa direzione: oggi per scarcerare detenuti è necessario lavorare sul tetto di pena finale. Io invece vi propongo un'altra politica che non è quella di scarcerare, ma è quella di non carcerare. In quest'ottica daremmo seguito al monito della Corte costituzionale che a più riprese, rivolgendosi al legislatore e ai giudici, ha precisato che l'articolo 27 della Costituzione prevede non soltanto che la responsabilità penale è personale, ma anche che il trattamento sanzionatorio è personale. Vado al dunque. La mia attenzione si sofferma sui casi in cui il nostro cliente di turno sul banco degli imputati sia un cittadino che ha commesso un reato per ragioni legate a tossicodipendenza documentata. Oggi la strada che si prospetta a questo cittadino, che viene arrestato in flagranza di reato, è una sola: convalida dell'arresto, giudizio direttissimo e processo che si svolge dopo almeno quattro anni. Le fonti del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) ci dicono che oggi c'è uno scollamento grave tra la data del commesso reato e il giudicato finale per l'effettività alla pena. Oggi in Italia trascorrono qualcosa come quattro anni, perché si abbia una sentenza definitiva. Addirittura – secondo i dati del DAP – in alcuni distretti, come Napoli, Roma e Reggio Calabria, tra la data del commesso reato e il giudicato finale trascorrono sei anni. Immaginate che un quarto dei detenuti – quasi 15.000 su 60.000 – sono stati condannati per violazioni della legge sulla droga. La mia proposta eviterebbe le carcerazioni, e quindi il sovraffollamento, soprattutto in periodo di pandemia, e assicurerebbe Pag. 6 l'effettività della pena imponendo, in luogo di una misura alternativa tra cinque o sei anni, una sanzione alternativa affidata al giudice di merito, in grado di garantire che il cittadino che ha commesso un reato, avente come movente la tossicodipendenza, potrà curarsi in condizioni di sicurezza sanitaria e sociale. Le ho definite le cosiddette sanzioni alternative terapeutiche: non misure, ma sanzioni. Qual è la proposta, presidente? Accade – anche in questo momento – che venga arrestato in flagranza di reato il tossicodipendente autore di un furto o il pusher che spaccia la droga ed è egli stesso tossicodipendente: i giornali sono pieni di queste vicende. In questi casi cosa propongo, presidente? Propongo che la intervenuta richiesta di patteggiamento – perché ogni giudizio che riguardi soggetti tossicodipendenti arrestati in flagranza di reato termina così – dovrebbe essere accompagnata da due nuove condizioni: la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia alla sospensione condizionale della pena. In questo modo assicureremmo, nella flagranza del reato e durante il giudizio direttissimo, una sanzione terapeutica che quel cittadino sconterà presso il Servizio per le dipendenze patologiche (SerD) competente per territorio, laddove la sua biografia penale sia immacolata, trattandosi del primo reato, oppure in regime di detenzione domiciliare, se il soggetto ha una biografia penale impegnativa. In questo modo si consentirebbe l'esecuzione della pena in condizioni di sicurezza anche sanitaria, garantendo inoltre il rispetto del principio di non colpevolezza, perché è il cittadino stesso che sceglie di non impugnare la decisione del giudice e di non richiedere la sospensione della pena, facendo sì che la sentenza diventi definitiva.
  Chiudo ricordandovi che oggi il ricorso per Cassazione azionato avverso sentenze di condanna ex articolo 444 del codice di procedura penale, nel 74 per cento dei casi, tra rigetti e decreti di inammissibilità, si conclude con una risposta negativa, rappresentando quindi soltanto attività defatigatoria. Ricordo infine che già oggi, con la messa alla prova, il giudice della cognizione, e non il magistrato di sorveglianza, applica la sanzione che poi porterà all'esenzione dal processo. Ritengo sommessamente e con molta modestia che, con questo tipo di meccanismo, garantiremmo che l'arrestato non transiti per le carceri, ma segua la via della sanzione terapeutica evitando, ripeto, sovraffollamenti e condanne da parte dell'Unione europea.

  PRESIDENTE. Grazie, dottor Liguori. Do la parola all'onorevole Zanettin, che ha chiesto di intervenire.

  PIERANTONIO ZANETTIN. Grazie, presidente. Non posso che ringraziare il dottor Liguori per il contributo che ci ha dato, che è originale e anche davvero utile. Mi soffermo in particolare sulla proposta che egli ha fatto in ordine ai riti alternativi, patteggiamento e rito abbreviato, per quanto riguarda i reati connessi all'uso e allo spaccio delle sostanze stupefacenti. Effettivamente la proposta del dottor Liguori tocca un tema strettamente attuale. Chiunque pratichi i nostri tribunali sa quanti sono i processi che riguardano queste materie. In effetti la previsione dell'applicazione della cosiddetta sanzione terapeutica immediata, collegata all'impossibilità dell'impugnazione e della sospensione condizionale della pena, può essere una soluzione davvero efficace. Presidente, lei sa in quante occasioni il sottoscritto ha sostenute tutte le misure che hanno carattere deflattivo, sia in ambito civile sia in ambito penale: se vogliamo attenuare la mole dei procedimenti che oberano i nostri uffici giudiziari, non possiamo che lavorare su quel fronte, senza ricorrere invece al panpenalismo, come troppo spesso abbiamo visto fare negli ultimi anni anche in questa Commissione. Trovo che le proposte del dottor Liguori siano particolarmente apprezzabili; personalmente, credo che mi farò carico di tradurle in emendamenti al testo della proposta di riforma del processo penale.
  Concludo il mio intervento complimentandomi ancora con il dottor Liguori per il contributo che ci ha dato oggi.

  PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Zanettin. Non essendovi altri colleghi che Pag. 7intendono intervenire, chiedo al dottor Liguori se voglia concludere il suo intervento con qualche altra breve considerazione.

  ALBERTO LIGUORI, procuratore della Repubblica di Terni. No, presidente. Ringrazio l'onorevole Zanettin.

  PRESIDENTE. Dottor Liguori, la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato, la salutiamo e le auguriamo buon lavoro e buona giornata. Nell'autorizzare la pubblicazione della documentazione depositata dal dottor Liguori in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (vedi allegato), dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 11.25.

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ALLEGATO

Documentazione depositata da Alberto Liguori, procuratore della Repubblica di Terni.

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