CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 8 agosto 2022
845.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 9

SEDE REFERENTE

  Lunedì 8 agosto 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

  La seduta comincia alle 10.

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.
C. 3703 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, avverte che, poiché nella presente seduta in sede referente non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
  Fa presente, quindi, che la Commissione inizia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C.3703 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari». Ricorda che, secondo quanto convenuto per le vie brevi dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta antimeridiana si procederà all'avvio e alla conclusione dell'esame preliminare. Rammenta inoltre che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 11.30 di oggi e l'esame delle eventuali proposte presentate avrà inizio a partire dalle ore 13 per concludersi entro le ore 16.30, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva (I, V, VI, XI e XIV), con il mandato al relatore a riferire in Assemblea.
  In qualità di relatore, evidenzia che con tale intervento il Governo, considerato l'impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, compresi Pag. 10gli investitori esteri, si propone di rispettare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nel PNRR il Governo si propone, infatti, l'obiettivo di intervenire sulla giustizia tributaria per ridurre il numero di ricorsi alla Corte di Cassazione e consentire una loro trattazione più spedita. Il Piano muove infatti dalla considerazione di quanto il contenzioso tributario sia una componente importante dell'arretrato della Cassazione (50.000 ricorsi pendenti nel 2020) e di quanto spesso le decisioni della Cassazione portino all'annullamento delle decisioni delle Commissioni tributarie regionali (nel 47 per cento dei casi nel 2020). L'obiettivo deve essere perseguito assicurando un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità da parte del pubblico, introducendo il rinvio pregiudiziale per risolvere dubbi interpretativi, per prevenire la formazione di decisioni difformi dagli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione e rafforzando le dotazioni di personale e intervenendo, mediante adeguati incentivi economici, sul personale ausiliario. Il PNRR individua per l'attuazione della riforma il termine del quarto trimestre del 2022.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata analisi del contenuto del provvedimento, che si compone di 8 articoli e di un allegato, fa presente che l'articolo 1, al comma 1, modifica il decreto legislativo n. 545 del 1992 il quale disciplina l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione. Come si evince dalla relazione illustrativa del provvedimento originario, «nel complesso, l'intervento persegue la razionalizzazione del sistema della giustizia tributaria attraverso la professionalizzazione del giudice di merito, con la previsione della figura del magistrato tributario professionale, e apporta le conseguenti modifiche alle norme che disciplinano il reclutamento, la nomina alle funzioni direttive e le progressioni in carriera dei componenti delle commissioni tributarie».
  In particolare, segnala che la lettera a) del comma 1, inserita dal Senato, interviene sul citato decreto legislativo n. 545 del 1992, per modificare la denominazione delle «Commissioni tributarie provinciali», delle «Commissioni tributarie regionali» e delle «Commissioni tributarie» che saranno quindi denominate, rispettivamente, «Corti di giustizia tributaria di primo grado», «Corti di giustizia tributaria di secondo grado» e «Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado». La lettera b) del comma 1, modificata nel corso dell'esame da parte del Senato, introduce il nuovo articolo 1-bis nel decreto legislativo n. 545 del 1992, che stabilisce che la giurisdizione tributaria è esercitata dai nuovi magistrati tributari, oltre che dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico istituito dall'articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011. Questi ultimi giudici attualmente in organico eserciteranno pertanto le proprie attribuzioni sino al completamento della loro carriera, accompagnando la giurisdizione tributaria verso l'esercizio esclusivo da parte di magistrati tributari professionali a tempo pieno, assunti tramite concorso pubblico, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dagli articoli da 4 a 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992, come disposti dalle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento. Il comma 3 del nuovo articolo 1-bis determina l'organico dei magistrati tributari in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado (in luogo, rispettivamente, delle 450 e 126 unità previste dal testo originario).
  Rammenta che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, introdotta da parte dell'altro ramo del Parlamento, modifica l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 545 del 1992, in modo da prevedere che a ciascuna sezione sia assegnato, oltre a un presidente e un vice-presidente, non meno di due magistrati o giudici tributari (in luogo dei quattro giudici tributari previsti dal testo vigente).Pag. 11 La successiva lettera d), numero 1), modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 545 del 1992, prevedendo che i presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, nonché i presidenti di sezione delle stesse, siano nominati tra i nuovi magistrati tributari professionali oltre che tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo. Inoltre, il numero 2) della medesima lettera d), modifica i criteri in base ai quali redigere la graduatoria per le nomine ai posti direttivi, sostituendo il riferimento alle tabelle E ed F del decreto legislativo n. 545 del 1992 con quello alle nuove disposizioni introdotte nell'articolo 11 del medesimo decreto dalla lettera n) del comma 1 dell'articolo in esame. La lettera e) sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo n. 545 del 1992, che disciplina i giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado, stabilendo, al comma 1, che la nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento. I successivi commi dell'articolo 4 disciplinano dettagliatamente le modalità di espletamento del concorso che è articolato in una prova scritta che ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e che consiste nella redazione di due elaborati teorici (rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale), una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario (in luogo della prova pratica relativa alla redazione di una sentenza tributaria prevista dal testo originario), nonché in una prova orale. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 in esame introduce gli articoli da 4-bis a 4-quinquies al decreto legislativo n. 545 del 1992. In particolare, l'articolo 4-bis detta i requisiti per la partecipazione al concorso per magistrato tributario: diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (Classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (Classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati (in luogo della sola laurea in giurisprudenza richiesta dal testo originario). È necessaria altresì la sussistenza dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili, condotta incensurabile, non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso in argomento, altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
  Segnala che il nuovo articolo 4-ter disciplina l'indizione del concorso e lo svolgimento della prova scritta. In particolare, la disposizione prevede che il concorso sia bandito, di norma annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta. L'articolo 4-quater disciplina la nomina e la composizione della commissione esaminatrice del concorso per magistrato tributario, nonché la definizione dei criteri per la valutazione degli elaborati scritti e della prova orale. La commissione è nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, e da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame. Per ciascun componente è nominato un supplente. Il nuovo articolo 4-quinquies, relativo al tirocinio dei magistrati tributari, al comma 1 prevede che i magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione Pag. 12all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella relativa competenza in composizione collegiale. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali. Al comma 2 si prevede che il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso a un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio ed all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato ordinario in tirocinio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.
  Fa presente che la lettera g) modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base della nuova disciplina di accesso alla magistratura tributaria e introduce il successivo articolo 5-bis. La disposizione del nuovo articolo 5 prevede che i componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado siano nominati tra i futuri magistrati tributari e i giudici tributari presenti nel ruolo unico alla data del 1° gennaio 2022. L'articolo 5-bis, relativo alla formazione continua dei giudici e magistrati tributari, prevede che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei magistrati di cui all'articolo 1-bis, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere, previa convenzione, anche presso le università accreditate ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 2012. La lettera h), al numero 1), disciplina l'assegnazione al giudice monocratico dei ricorsi di primo grado concernenti le controversie di valore fino a 3.000 euro, novellando il comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 545 del 1992, a seguito dell'introduzione, per effetto dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, della competenza per valore del giudice monocratico. Il successivo comma 1-ter, introdotto dal numero 2) della lettera h) in esame, consente, nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in altra composizione, di rimettere l'assegnazione al presidente della sezione affinché venga rinnovata. La lettera i) sposta da settantadue a sessantasette anni il requisito di età che i componenti delle corti di giustizia tributaria non debbano aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, stabilito dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 545 del 1992.
  Rileva che la successiva lettera l), novellando l'articolo 8 del decreto legislativo 545 del 1992, stabilisce che ai magistrati tributari assunti con concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario in tema di incompatibilità. La lettera m) modifica le norme sui procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria recate dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992. Viene previsto che alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari assunti con concorso, nonché a quelle dei giudici tributari presenti nel ruolo unico, conseguenti ai concorsi interni per passaggi di funzione e di grado, si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La lettera n) modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina la durata dell'incarico e l'assegnazione degli incarichi per trasferimento. In particolare, il numero 1) della lettera in esame modifica il comma 1 del citato articolo 11 al fine di confermare che la nomina a una delle funzioni non dà luogo a un rapporto di pubblico impiego con riferimento ai componenti delle corti di giustizia tributaria presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico. Il numero 2) Pag. 13della lettera n) interviene sul comma 2 del citato articolo 11 per stabilire che tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel ruolo unico sia i nuovi magistrati tributari) cessano dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età. Sottolineo che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del provvedimento in esame, la disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027, mentre, fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso: il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2023; il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2024; il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2025; il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2026. Il numero 3) della lettera n) modifica il comma 4 dell'articolo 11 prevedendo che i componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto. Il nuovo comma 4-bis, introdotto dal numero 4) della lettera n), stabilisce che, ferme restando le modalità indicate nel successivo comma 4-ter, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F, che viene sostituita secondo quanto previsto dalla successiva lettera t) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge. Il nuovo comma 4-bis prevede altresì che in caso di vacanza di posti in una delle funzioni dei componenti delle corte di giustizia tributaria presso una sede giudiziaria, il Consiglio di presidenza bandisce, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali, interpelli per il trasferimento di giudici, al quale possono partecipare giudici che ricoprono la medesima funzione oggetto di interpello e giudici che ricoprono una funzione superiore.
  Sottolinea che il successivo comma 4-ter disciplina le modalità per l'assegnazione degli incarichi. Viene previsto che la vacanza in una delle funzioni delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sia portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico è tenuto a presentare domanda. Ancora, con riferimento all'articolo 11, viene modificato il comma 5 introducendo la disciplina del giudizio di demerito. Tale giudizio è espresso dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in due casi: qualora nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre, è stata irrogata al candidato una sanzione disciplinare ovvero qualora risulti che il candidato abbia depositato una quota pari o superiore al 60 per cento dei propri provvedimenti oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione.
  Osserva che la lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina il trattamento economico dei componenti delle corti di giustizia tributaria. In particolare, viene stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze continua a determinare il compenso fisso mensile per i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico, ai quali continua ad applicarsi il limite massimo di 72.000 euro lordi annui. Il trattamento economico dei magistrati tributari a tempo pieno assunti mediante concorso viene invece introdotto dalla successiva letteraPag. 14 p) del comma 1, con l'inserimento dell'articolo 13-bis nel decreto legislativo n. 545 del 1992. Il comma 1 di tale disposizione prevede che ai nuovi magistrati tributari reclutati per concorso vengano applicate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti che disciplinano il trattamento economico dei magistrati ordinari. Il comma 2 del nuovo articolo 13-bis precisa che gli stipendi dei magistrati tributari sono determinati esclusivamente in base all'anzianità di servizio e i relativi importi vengono indicati nella nuova tabella F-bis allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992, fatta salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai magistrati ordinari. La lettera q) modifica il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e introduce il successivo comma 2-bis al citato articolo 24, relativo alle attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La norma citata prevede che il Consiglio vigili sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria e riconosce allo stesso il potere di disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante. Con le modifiche viene abrogata la facoltà di esercizio dell'attività ispettiva mediante affidamento dell'incarico ad uno dei componenti del Consiglio e allo stesso tempo viene prevista l'istituzione, con carattere di autonomia e indipendenza, di un Ufficio ispettivo presso l'organo di autogoverno dei giudici tributari, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. Secondo la relazione illustrativa la disposizione è volta a garantire una vigilanza efficace sull'attività giurisdizionale svolta presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, disponendo ispezioni nei confronti del personale giudicante. L'Ufficio ispettivo può svolgere, col supporto della (in luogo della «previa intesa» prevista dal testo originario) Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, attività presso le corti di giustizia tributaria, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza (il testo originario prevedeva che tali attività dovessero essere congiunte). Il trattamento economico dei componenti dell'Ufficio ispettivo, i quali sono esonerati dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie, è pari alla metà di quello corrisposto nello stesso periodo ai presidenti di corte di giustizia tributaria. La lettera r) introduce l'articolo 24-bis nel decreto legislativo n. 545 del 1992 che istituisce l'Ufficio del massimario nazionale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con la funzione di provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado. L'Ufficio sostituisce, accentrandone le funzioni, gli attuali uffici del massimario presenti presso tutte le corti di giustizia tributaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 545 del 1992 n. 545, che viene contestualmente abrogato per effetto della successiva lettera s) del comma 1 dell'articolo 1. All'Ufficio del massimario nazionale sono assegnati quindici giudici o magistrati tributari e un direttore responsabile, nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che abbiano maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. Le disposizioni di cui alle lettere q) e r) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 (articolo 8, commi 2 e 3). La lettera t) sostituisce la tabella F allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992 con due nuove tabelle, la prima (nuova tabella F) recante i punteggi attribuiti ai giudici tenuto conto delle funzioni svolte dagli stessi nell'ambito delle corti di giustizia tributaria e la seconda (tabella F-bis) recante gli importi degli stipendi dei magistrati tributari rivalutati con decorrenza dal 1° gennaio 2021. La lettera u), infine, abroga le tabelle C (contingente complessivo del personale assegnato alle segreterie delle corti di giustizia tributaria), D (ripartizione territoriale del contingente complessivo del personale assegnato alle segreterie delle corti di giustizia tributaria) ed E (criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle corti di giustizia tributaria)Pag. 15 allegate al decreto legislativo n. 545 del 1992.
  Rileva che i successivi commi da 2 a 14 dell'articolo 1 del disegno di legge recano disposizioni relative al regime transitorio, alle assunzioni di magistrati e personale amministrativo, alle progressioni di carriera, nonché alla continuità di esercizio della funzione giurisdizionale. In particolare, il comma 2, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il limite previsto dalla legislazione vigente – pari a 72 mila euro lordi – per le indennità dei giudici tributari. Il comma 3 prevede una riserva di posti del 30 per cento nei primi tre bandi di concorso per l'assunzione di magistrati tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili, o militari, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; presente nel ruolo unico da almeno sei anni; e non titolare di alcun trattamento pensionistico. Il comma 4 stabilisce che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni possono optare, con alcune limitazioni, per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria. Il transito è sottoposto alle seguenti limitazioni: il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello; il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non può superare le cinquanta unità; qualora l'opzione sia esercitata da più di cinquanta magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne può comunque ammettere al transito più di cinquanta.
  Rileva che il comma 5 prevede una procedura di interpello per la copertura delle posizioni vacanti nelle sedi giudiziarie, alla quale, ai sensi del comma 6 possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in possesso dei seguenti requisiti: non aver compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione; non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Il comma 7 stabilisce un termine di chiusura (sei mesi dalla data di pubblica del bando) della procedura di interpello. Il comma 8 stabilisce che, in caso di transito nella giurisdizione tributaria, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l'anzianità complessivamente maturata. Inoltre, in caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti. Il comma 9 disciplina la riammissione in servizio dei magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria, prevedendo che ad essi si applica l'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il comma 10 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere cento unità di magistrati tributari per l'anno 2023 e (con procedure differenti) 476 unità per gli anni dal 2024 al 2030. Il comma 11 istituisce, per le medesime finalità indicate nel comma 10, a decorrere dal 1° ottobre 2022, nel MEF – Dipartimento delle finanze alcune posizioni dirigenziali e autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze stesso ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per l'anno 2022, 20 Pag. 16unità di personale dirigenziale non generale, per l'anno 2022, 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, per l'anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica F2.
  Per fare fronte all'urgente necessità di attivare le procedure di riforma previste dal provvedimento, segnala che il comma 12 prevede che il personale non dirigenziale in posizione di comando presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria possa optare per la permanenza presso l'amministrazione di appartenenza. Il comma 13 fa salve le procedure concorsuali relative alle progressioni in carriera di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992. Il comma 14 prevede che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro il 31 gennaio 2023, individui le sedi delle corti di giustizia tributaria nelle quali non è possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale a seguito dell'abbassamento, in applicazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), del presente articolo, dell'età massima per il pensionamento dei componenti delle commissioni tributarie da 75 a 70 anni, al fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge di stabilità 2012. Ai giudici di cui al periodo precedente spetta un'indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992. Per far fronte all'urgente necessità di attivare le procedure della riforma previste dalla presente legge e rafforzare l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992, il fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato è fissato in quattro milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023. Il comma 15 prevede, infine, che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nell'ambito della propria autonomia contabile ed a carico del proprio bilancio, individui le misure e i criteri di attribuzione della maggiorazione dell'indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle attività svolte.
  Sottolinea che l'articolo 2 disciplina la prestazione di garanzia per la sospensione parziale dell'atto impugnato, prevedendo che tale garanzia sia esclusa per i contribuenti con «bollino di affidabilità fiscale», cioè quei contribuenti a cui sia attribuito punteggio di affidabilità fiscale pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili. L'articolo 3 istituisce presso la Corte di cassazione una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria (comma 1). Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla suddetta sezione (comma 2).
  Rammenta che l'articolo 4 prevede disposizioni in materia di processo tributario. In particolare, la lettera a) del comma 1 apporta le necessarie modifiche alla disciplina relativa al processo tributario, dettata dal decreto legislativo n. 546 del 1992, conseguenti alla nuova articolazione degli organi di giustizia tributaria. Viene così sostituito ovunque ricorra nel testo il riferimento alle commissioni tributarie provinciali con il richiamo alle Corti di giustizia tributaria di primo grado; alle commissioni tributarie regionali con il richiamo alle Corti di giustizia tributaria di secondo grado. La successiva lettera b), che introduce l'articolo 4-bis, al decreto legislativo n. 546 del Pag. 171992, attribuisce alla competenza del giudice monocratico in primo grado le controversie entro il limite di 3.000 euro di valore, con l'obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado (vengono così rinominate dalla riforma le Commissioni tributarie provinciali), sottraendo alla giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore. Sottolineo che le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, lettera b), che, secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria dettata dal disegno di legge (comma 4 dell'articolo 8), troveranno applicazione per le controversie i cui ricorsi siano stati notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023, non hanno carattere oneroso. La lettera c) sostituisce il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, introducendo la possibilità per il giudice tributario di ammettere la prova testimoniale, in forma scritta, in presenza di specifici presupposti. La lettera d), che sostituisce il comma 2-octies dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, prevede un addebito delle spese di giudizio, maggiorate del 50 per cento, per la parte che, dopo non aver accettato una proposta di conciliazione, si veda riconosciuta nel merito una pretesa inferiore a quanto previsto in sede di conciliazione. La lettera e) prevede che in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporti per la parte soccombente la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare inoltre ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione. A tal fine, il disegno di legge aggiunge il comma 9-bis all'articolo 17 del decreto legislativo n. 546 del 1992. La lettera f) reca una serie di modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992 che disciplina la sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dell'atto impugnato. In particolare: interviene sul comma 2 dell'articolo 47, introducendo un termine (non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza) entro il quale il presidente deve fissare con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile; disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima (attualmente 10 giorni) e prevedendo che l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non possa in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia; modifica il comma 4 dell'articolo 47 precisando che il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile «nella stessa udienza di trattazione dell'istanza»; sopprime il comma 5-bis dell'articolo 47. La lettera g) inserisce l'articolo 48-bis.1 nel decreto legislativo n. 546 del 1992 con il quale si introduce l'istituto della conciliazione su proposta del giudice tributario. La successiva lettera h) integra l'articolo 48-ter del medesimo decreto legislativo in materia di definizione e pagamento delle somme dovute, al fine di tenere conto dell'introduzione, nel processo tributario, del nuovo istituto. Il comma 2 dell'articolo 4 in esame interviene sull'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, aggiungendo – dopo il primo comma, che prevede che le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, siano iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati – un secondo comma ai sensi del quale la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1 opera altresì in caso di accoglimento dell'istanza di cui al già citato articolo 47 del decreto n. 546 del 1992. Il comma 3 introduce modifiche alla vigente disciplina delle somme correlate con le entrate derivanti dal contributo unificato tributario. Il comma 4 sostituisce il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 119 del 2018 che prevede con riguardo al processo tributario la possibilità di partecipare all'udienza da remoto e introduce un nuovo comma 4-bis. Pag. 18Rispetto al testo vigente dell'attuale comma 4, il nuovo testo: prevede che la richiesta di udienza da remoto possa essere presentata dalle parti nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione; stabilisce che l'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenersi presso la sede delle commissioni tributarie contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992 con riguardo alle udienze pubbliche; precisa che le udienze pubbliche, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, nonché l'udienza di trattazione della istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato (articolo 47, comma 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992) e quella di trattazione della istanza di sospensione in caso di appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (articolo 52, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992) si svolgono esclusivamente a distanza. È comunque fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. In questi casi il giudice decide sulla richiesta e ne dà comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza, è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributari; introduce nel testo dell'articolo il riferimento al decreto del Direttore Generale delle Finanze 11 novembre 2020 che detta le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza. Le disposizioni di cui al citato nuovo comma 4 dell'articolo 16, si applicano, ai sensi del successivo comma 4-bis, ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.
  Rileva che l'articolo 5 reca una dettagliata disciplina della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione. In particolare segnalo che il comma 1 dispone in merito alle controversie tributarie che presentino i concomitanti seguenti requisiti: siano escluse dall'applicazione dell'articolo in esame ai sensi del comma 6 dell'articolo medesimo; siano pendenti – alla data del 15 luglio 2022 – innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dall'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 5464; in esse l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; il loro valore, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 2895, sia non superiore a 100.000 euro. Il comma in esame prevede che le suddette controversie siano definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3 (vale a dire i soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne hanno la legittimazione), con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile (decreto di estinzione del processo che interviene nella ipotesi in cui non sia stata fissata la data della decisione), previo il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il comma 2 reca la disciplina della definizione delle controversie tributarie che si differenziano da quelle di cui al comma 1 in relazione ai due seguenti aspetti: in esse l'Agenzia delle entrate risulta soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito; il loro valore, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non è superiore a 50.000 euro. Tali controversie sono definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3 (vale a dire i soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne hanno la legittimazione), con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile (decreto di estinzione del processo che interviene nella ipotesi in cui non sia stata fissata la data della decisione), previo il pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, Pag. 19n. 289. Il comma 6 individua le controversie escluse dall'applicazione dell'articolo in esame nelle controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. L'articolo 6 aggiunge il comma 5-bis all'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Ai sensi del citato nuovo comma 5-bis l'amministrazione è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato e il giudice, che deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, procede all'annullamento dell'atto impositivo in mancanza della prova della sua fondatezza o qualora tale prova risulti risulta contraddittoria o comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati. L'articolo 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame e le relative coperture finanziarie.
  Infine, con riferimento all'articolo 8, rammentando di aver già dato conto delle disposizioni transitorie e finali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sottolinea che il comma 5 reca disposizioni transitorie relative alle elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributarie e che i commi 6 e 7 si riferiscono alle procedure di interpello sui nuovi investimenti disciplinati dal cosiddetto «decreto internazionalizzazione», riducendo a quindici milioni di euro il valore degli investimenti in relazione ai quali le imprese interessate possono formulare l'istanza di interpello (comma 6) e prevedendo che tale ultima modifica trovi applicazione con riguardo agli interpelli presentanti a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale data (comma 7).
  Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare e, ricordando che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 11.30 di oggi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 13.

  La seduta termina alle 10.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Lunedì 8 agosto 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.20.

SEDE REFERENTE

  Lunedì 8 agosto 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.
C. 3703 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta antimeridiana.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso, nonché attraverso la trasmissione sulla web-tv in formato accessibile tramite la rete intranet della Camera o tramite apposite credenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Non essendovi obiezioni ne dispone, pertanto, l'attivazione. Avverte quindi che sono Pag. 20state presentate 30 proposte emendative (vedi allegato).
  Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, in qualità di relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

  Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Colletti 1.20, 1.2, 1.1 e 1.4; si intende che vi abbia rinunciato.

  Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sull'emendamento Varchi 1.13, del quale è cofirmatario, fa presente che il suo gruppo, con le proposte emendative presentate, ha voluto evidenziare le criticità del provvedimento in discussione, rilevando come lo stesso tratti una normativa particolarmente importante e attesa da oltre un decennio. Nel sottolineare, in primo luogo, come il disegno di legge in esame preveda l'accesso, oltre che dei laureati in giurisprudenza, anche dei laureati in economia e commercio, al concorso per magistrati tributari, precisa che Fratelli d'Italia ritiene requisito necessario il superamento dell'esame da dottore commercialista. Manifesta inoltre la contrarietà del suo gruppo alla disposizione che prevede che il magistrato tributario risponda direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene, da ultimo, che, ove non sia possibile in questa sede approvare tali modifiche al testo in esame, necessarie per fornire garanzie ai cittadini che dovranno presentarsi davanti alle nuove corti tributarie, il prossimo Esecutivo dovrà adoperarsi per novellare la normativa.

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.13.

  Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Varchi 1.12, del quale è cofirmatario, ribadendo la contrarietà del suo gruppo a che il magistrato tributario risponda direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.12.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Colletti 1.3 e 1.5; si intende che vi abbia rinunciato.

  Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Varchi 1.14, del quale è cofirmatario, volto a prevedere che al concorso per magistrato tributario accedano i laureati in economia che abbiano conseguito l'abilitazione a dottore commercialista e che siano iscritti da almeno cinque anni al relativo albo.

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.14.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Colletti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10; si intende che vi abbia rinunciato.

  Gianluca VINCI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Varchi 1.15, del quale è cofirmatario, rammenta che attualmente il limite d'età per i magistrati tributari è di 75 anni. Sottolineando come il provvedimento in discussione vuole portare tale limite a 70 anni, fa presente che la proposta emendativa in esame è volta a limitare una riduzione a suo avviso eccessiva di tale limite, fissandolo in 72 anni.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Varchi 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Colletti 1.11; si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Varchi 2.01, 2.02 e 2.03.

Pag. 21

  Gianluca VINCI (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Varchi 20.04, del quale è cofirmatario, sottolinea come con questa proposta emendativa, così come con le successive, il suo gruppo chieda di introdurre la possibilità – per arrivare più rapidamente a una definizione del contenzioso sia per il contribuente che per l'Agenzia delle entrate – in deroga alle normative vigenti, di prevedere un accordo su una riduzione in caso di soccombenza, rinunciando ai successivi gradi del giudizio.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Varchi 2.04, 2.05 e 2.06.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Colletti 4.1 e 4.2; si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 4.4.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Colletti 4.6 e 4.3; si intende che vi abbia rinunciato.

  Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Varchi 4.5, del quale è cofirmatario, che mira a introdurre la possibilità che il giudice avanzi una proposta conciliativa. Sottolinea come infatti la soluzione migliore sia quella di addivenire a una soluzione con il contribuente che non dovrebbe mai essere vessato.

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 4.5.

  Mario PERANTONI, presidente, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative. Rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare alle ore 16.30, in modo da acquisire il parere della Commissione Affari costituzionali, considerato che la V Commissione si pronuncerà ai fini della discussione in Assemblea e le altre Commissioni competenti in sede consultiva hanno comunicato che non intendono esprimersi.

  La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

  Lunedì 8 agosto 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

  La seduta comincia alle 16.35.

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.
C. 3703 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella precedente seduta della giornata odierna.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, avverte che è pervenuto il parere favorevole della I Commissione. Avverte altresì che la Commissione Bilancio si pronuncerà ai fini dell'esame in Assemblea e che le Commissioni VI, XI e XIV non si esprimeranno.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Perantoni, il mandato a riferire in Assemblea sul testo trasmesso dal Senato. Delibera quindi di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 16.40.