CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 luglio 2022
840.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 28 luglio 2022. – Presidenza del presidente Alessio BUTTI.

  La seduta comincia alle 8.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla Commissione XIV).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Devis DORI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3208-B, con riferimento alle parti modificate dal Senato;

   richiamato il parere reso sul medesimo provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera, nella seduta del 22 settembre 2021;

   rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il disegno di legge, che si compone, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, di 21 articoli e di un allegato, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   alcuni principi di delega (la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15; la lettera f) del comma 1 dell'articolo 21) prevedono, con varia formulazione, l'introduzione di un apparato sanzionatorio effettivo, efficace,Pag. 4 proporzionato e dissuasivo, per le violazioni della disciplina introdotta in recepimento della normativa dell'Unione europea; tali principi si prefigurano quindi come disciplina speciale rispetto al principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234 del 2012, che indica il regime sanzionatorio applicabile, “salvi gli specifici principi della legge di delegazione”; tuttavia la disciplina generale dell'articolo 32 appare ben più dettagliata di quella recata dai principi di delega (in particolare vengono indicati limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative); risulterebbe pertanto opportuno specificare ulteriormente i principi di delega richiamati; peraltro, si rileva che già l'articolo 2 del disegno di legge in esame delega, in via generale, il Governo ad adottare disposizioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive o regolamenti dell'ordinamento dell'Unione europea; si valuti, pertanto, l'opportunità di approfondire la formulazione delle disposizioni citate anche rispetto al più ampio perimetro applicativo dell'articolo 2;

   si valuti inoltre l'opportunità di circoscrivere meglio la portata dell'articolo 15, comma 1, lettera f), che, nell'ambito della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 sul contrasto alla diffusione di contenuti terroristici on-line, prevede che venga apportata “ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti”; del pari, anche la lettera m) del comma 2 dell'articolo 19, che, nell'ambito della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2009 in materia di fertilizzanti, richiede di “evitare appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici”, appare suscettibile di un approfondimento;

   per quanto concerne il principio di delega di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 19 (“apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti”) si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo, come quella che sembra essere prefigurata dal principio richiamato, concedono al legislatore delegato “un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante” (sentenza n. 61 del 2021);

   il provvedimento, nel testo originario, è corredato sia dall'analisi tecnico-normativa (ATN) sia dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valuti la Commissione di merito per le ragioni esposte in premessa l'opportunità di approfondire la formulazione dei principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c) e f); l'articolo 19, comma 2, lettere h) e m); l'articolo 21, comma 1, lettera f)».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Sui lavori del Comitato.

  Alessio BUTTI, presidente, comunica che, nella giornata di ieri, mercoledì 27 luglio 2022, il Senato ha approvato la proposta di modifica del Regolamento che prevede, fra l'altro, l'istituzione presso il Senato di un organo «gemello» al Comitato per la legislazione della Camera dei deputati – avente la medesima denominazione – e che, pur a Pag. 5fronte di alcuni punti di differenziazione, presenta forti analogie con il Comitato, sia sotto il profilo della composizione sia sotto quello delle competenze.
  Essendo stata più volte auspicata l'istituzione presso il Senato di un organo speculare, in modo da assicurare un maggiore coordinamento fra i lavori delle due Camere coerente con il principio costituzionale del bicameralismo paritario, in qualità di Presidente del Comitato esprime il proprio personale apprezzamento per questa scelta, auspicando che fra i due organi si instauri un dialogo proficuo e fruttuoso.

  La seduta termina alle 8.40.