CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 luglio 2022
840.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 28 luglio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

  La seduta comincia alle 13.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Rossana BOLDI, presidente, fa presente che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge di delegazione europea 2021, per le parti di propria competenza.
  Ricorda che le Commissioni deliberano una relazione che viene trasmessa alla XIV Commissione e nominano un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. Ricorda altresì che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella giornata di ieri, si è riscontrato l'avviso unanime dei gruppi a rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Ianaro, per lo svolgimento della relazione.

  Angela IANARO (PD), relatrice, rileva che il disegno di legge di delegazione europea 2021, già approvato in prima lettura dalla Camera, consta, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, di 21 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 14 direttive europee inserite nell'Allegato A. L'articolato contiene, inoltre, princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 4 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 22 regolamenti europei e il recepimento di una raccomandazione.
  Segnala che, in prima lettura, nella propria relazione si era concentrata sugli allora articoli 10 e 11, relativi, rispettivamente, all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercatoPag. 36 e all'utilizzo di mangimi medicati, e all'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari. Tali articoli hanno assunto i numeri 16 e 17 nel testo licenziato dal Senato.
  Riguardo al primo di essi, non sono state apportare modifiche nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento. Per quanto concerne, invece, l'attuale articolo 17, sono stati inseriti tre ulteriori princìpi e criteri direttivi.
  In tale ambito, la lettera d) è finalizzata a consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria, che sia rivolta ad allevatori professionisti, purché la stessa inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito. In particolare, si precisa che la disposizione è già prevista all'articolo 120, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2019/625.
  La lettera g) prevede che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali i medicinali veterinari prelevati dalla propria scorta e che essi possano provenire anche da confezioni multiple, distribuibili in frazioni singolarmente, se disponibili sul mercato. Tali frazioni devono in ogni caso essere corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta e in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale. In base alla successiva lettera h) si prevede che il medico veterinario debba registrare in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zooiatrica.
  Ricorda che nella relazione approvata dalla XII Commissione nel corso dell'esame in prima lettura nel mese di settembre del 2021 era stata evidenziata nelle premesse l'opportunità di chiarire che, al fine di tutelare la salute e il benessere degli animali, resta ferma la possibilità da parte dei veterinari di effettuare la cessione del farmaco per inizio terapia, che costituisce una modalità differente dalla vendita diretta di un medicinale veterinario. Quanto previsto dalle due lettere in commento appare pertanto in linea con quanto evidenziato dalla Commissione.
  Per quanto concerne altre disposizioni introdotte dal Senato, segnala, per quanto le competenze della XII Commissione appaiono piuttosto limitate, l'articolo 21, che contiene i princìpi e criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (Ue) 2020/2184 concernente la qualità delle acque per uso umano. In particolare, la lettera c) prevede di inserire norme finalizzate alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo sui sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui ospedali, scuole e case di riposo.
  La lettera d) attribuisce all'Istituto superiore di sanità le funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle acque incaricato dell'approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), nell'ambito della valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorità di regolazione per Energia, reti e ambiente e del rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e di trattamento a contatto con acqua potabile.

  Rossana BOLDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a illustrare la proposta di relazione.

  Angela IANARO (PD), relatrice, illustra una proposta di relazione favorevole.

  La Commissione approva la proposta di relazione della relatrice.

  La seduta termina alle 13.25.