CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 luglio 2022
839.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 luglio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 14.40.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021.
C. 3675 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.
C. 3676 Governo.
Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022.
(Relazioni alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 26 luglio 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata a concludere nella seduta odierna l'esame congiunto del disegno di legge C. 3675, Pag. 35recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021» e del disegno di legge C. 3676, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022», con particolare riferimento ad alcune parti dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, nonché allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8).
  Ricorda che, nella seduta di ieri, il relatore, Ceccanti, ha illustrato il contenuto del provvedimento e ha successivamente formulato due proposte di relazione favorevole sui provvedimenti, che sono già state anticipate via mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.
  Rammenta altresì che tutti i gruppi hanno rinunciato alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti: pertanto fa presente che porrà ora in votazione le due proposte di relazione formulate dal relatore, iniziando da quella relativa al disegno di legge C. 3675, recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021» e passando successivamente a quella relativa al disegno di legge C. 3676, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022».

  Augusta MONTARULI (FDI) chiede di verificare se la Commissione sia in numero legale.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, in risposta alla questione posta dalla deputata Montaruli, rammenta che, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del Regolamento, la richiesta di verificare se la Commissione sia in numero legale deve essere avanzata da almeno quattro deputati.

  La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione sul disegno di legge C. 3675, recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021» (vedi allegato 1), e la proposta di relazione sul disegno di legge C. 3676, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022» (vedi allegato 2).
  Nomina quindi il deputato Ceccanti quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, segnala innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede consultiva in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Rileva quindi come la Commissione avvii oggi l'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge C. 3208-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, nel caso di progetti di legge approvati dalla Camera e modificati dal Senato l'oggetto dell'esame da parte della Camera è costituito esclusivamente dalle modificazioni apportate dal Senato e dagli eventuali emendamenti ad esse conseguenti.
  Avverte quindi che la Commissione esaminerà le parti di sua competenza del predetto disegno di legge, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con Pag. 36la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.
  Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza.
  Possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore; nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
  Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi, unitamente alla relazione, alla XIV Commissione, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Segnala peraltro come gli emendamenti possano comunque essere presentati direttamente presso la XIV Commissione, la quale li trasmetterà, prima di esaminarli, alle Commissioni di settore rispettivamente competenti, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri. Tali pareri delle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento.
  Avverte che, in ragione dell'organizzazione dei lavori sul provvedimento definito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo e dalla XIV Commissione, competente in sede referente, l'esame in sede consultiva sul provvedimento dovrà concludersi nella seduta di domani.
  Pertanto, avverte che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già prevista come successivo punto all'ordine del giorno della seduta odierna, si riserva di verificare se i gruppi intendano rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge; qualora invece i gruppi ritengano di presentare emendamenti al disegno di legge già presso la I Commissione, il relativo termine sarà fissato in quella sede.
  Illustrando quindi il provvedimento in oggetto, in sostituzione del deputato Marco Di Maio, impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva come il disegno di legge di delegazione europea 2021, già approvato in prima lettura dalla Camera, consti, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, di 21 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 14 direttive europee inserite nell'Allegato A.
  Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione europea stabilisce – con riferimento ad alcuni atti dell'Unione europea – principi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega, richiamati alle lettere da a) a i) del citato comma 1.
  L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 4 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 22 regolamenti europei e il recepimento di una raccomandazione.
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, nel caso di progetti di legge approvati dalla Camera e modificati dal Senato l'oggetto dell'esame da parte della Camera è costituito esclusivamente dalle modificazioni apportate dal Senato e dagli eventuali emendamenti ad esse conseguenti.
  Tra le principali modifiche introdotte nel corso dell'esame da parte del Senato, segnala:

   l'introduzione di due nuovi articoli: l'articolo 15, che delega il Governo ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, e l'articolo 21, recante princìpi e criteri direttivi specifici Pag. 37per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

   la soppressione dell'articolo 20 del testo approvato in prima lettura dalla Camera, relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche – disposta in virtù del recepimento della medesima direttiva in altro provvedimento normativo nelle more intervenuto (la medesima direttiva è stata conseguentemente espunta anche dall'Allegato A del disegno di legge);

   l'inserimento nel citato Allegato A di ulteriori cinque direttive, ovvero: la summenzionata direttiva n. 2184 del 2020 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano; la direttiva n. 1187 del 2021 sulla realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T); la direttiva n. 1883 del 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati; la direttiva n. 2118 del 2021 sul controllo dell'obbligo di assicurazione per responsabilità civile degli autoveicoli e, infine, infine, la direttiva n. 2261 del 2021 sulle informazioni chiave che devono essere fornite alle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

  Il Senato ha inoltre apportato limitate modifiche al testo degli articoli 4, 5, 6, 10, 11, 17, 18 e 19.
  In particolare, l'articolo 4 contiene i princìpi e criteri direttivi della delega al Governo – conferita dall'articolo 1, comma 1 e Allegato A del disegno di legge – per il recepimento della direttiva 2019/2161/UE sulla migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.
  Le modifiche introdotte dal Senato riguardano il comma 1, lettera e), relativa alla previsione del massimo edittale (pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista) delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del Regolamento 2017/2934/UE dalle autorità competenti degli Stati membri, nel caso di infrazioni diffuse o aventi dimensione unionale alla disciplina a tutela i consumatori.
  In tale ambito, nel corso dell'esame al Senato, è stato soppresso l'inciso che richiamava anche le infrazioni derivanti dalla violazione di talune norme contenute nel Codice del Consumo.
  L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 che disciplina i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.
  Nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa, tra i principi e criteri direttivi specifici di delega, la lettera a), contenente il riferimento all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, che ha modificato la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari («MiFID»), al fine di escludere dal relativo ambito applicativo e, dunque, dal regime di autorizzazione ivi previsto, i fornitori di servizi di crowdfunding, espressamente disciplinati ai sensi del citato regolamento (UE) 2020/1503. La direttiva è stata infatti attuata dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 238 del 2021 (Legge europea 2019-2020).
  L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alla raccomandazione CERS/2011/3 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e alla piena attuazione della disciplina europea sugli indici di riferimento (cosiddetti «benchmark») da cui dipende il valore di contratti finanziari.
  Le modifiche introdotte dal Senato riguardano il comma 3, lettere e) e g), relativamente ai criteri specifici da seguire nell'esercizio della delega per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento europeo UE 2016/1011 sugli indici di riferimento.
  L'articolo 10, anch'esso oggetto di modifiche da parte del Senato, reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al Pag. 38regolamento (UE) 2017/625, limitatamente – quest'ultimo – ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.
  In particolare, è stata inserita una nuova lettera b) – conseguentemente le successive lettere sono state rinominate – che prevede di adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico.
  Inoltre è stata modificata la lettera d) (ex c), la quale prevede l'adozione di disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento (espressione inserita durante l'esame al Senato) e dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'Allegato I del regolamento (UE) 2018/848.
  L'articolo 11 contiene i principi e i criteri per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust).
  La modifica introdotta dal Senato riguarda la norma di copertura di cui al comma 3 e aggiorna all'anno in corso la decorrenza dei relativi oneri.
  L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.
  Il comma 1 prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) individuare le Autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

   b) individuare l'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 269 del 1998, e all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2015, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;

   c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;

   d) individuare le Autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b);

   e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di hosting e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784;

   f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti, e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle Pag. 39disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo.

  Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 17 riguarda l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari.
  Nel corso dell'esame da parte del Senato sono state introdotte, al comma 2, la lettera d), in materia di pubblicità dei medicinali veterinari, e le lettere g) e h), in materia, rispettivamente, di consegna dei medicinali e di sistema digitale di scarico degli stessi da parte del medico veterinario.
  L'articolo 18 (ex articolo 17) riguarda l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
  Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato soppresso il comma 3, che recava la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 19 concerne l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.
  Le modifiche introdotte dal Senato concernono l'introduzione, alla lettera h), di un ulteriore criterio di delega, che prevede di apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e di abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti.
  Inoltre, il Senato ha apportato alcune specificazioni ai criteri di delega di cui alle lettere i) ed l), in materia, rispettivamente, di sistema sanzionatorio e di destinazione dei proventi delle sanzioni (con l'aggiunta del riferimento alle violazioni relative all'utilizzo dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato).
  È stata altresì inserita la lettera m), recante un ulteriore criterio di delega, volto a evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.
  L'articolo 21, introdotto dal Senato, contiene i princìpi e criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque per uso umano.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento intervenga in una pluralità di materie; in particolare assumono rilievo le materie, attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale: «rapporti dello Stato con l'Unione europea»; «sistema tributario»; «mercati finanziari»; «ordinamento penale» (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), della Costituzione), nonché le materie, attribuite alla competenza concorrente tra Stato e regioni: «tutela della salute», «alimentazione» e «professioni» (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e le materie, di competenza residuale regionale, agricoltura e trasporto pubblico locale.
  Il provvedimento prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione degli schemi di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale ai seguenti regolamenti (UE):

   2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/ 625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (articolo 10) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati (articolo 16);

   2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato Pag. 40di prodotti fertilizzanti dell'UE (articolo 19);

   1071/2009, 1072/2009 e n. 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonché alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2020/1054 e 2016/ 403, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014, in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al regolamento (UE) 2020/1055, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/ 2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada (articolo 20).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 27 luglio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.