CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2022
831.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1
, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 13 luglio 2022. – Presidenza del presidente Alessio BUTTI.

  La seduta comincia alle 9.15.

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale.
C. 3662 Governo.
(Parere alla Commissione X).
(Esame e conclusione – Parere con raccomandazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Maura TOMASI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

  esaminato il disegno di legge n. 3662 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, composto da 7 articoli, per un totale di 21 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità di contenere, per il terzo trimestre 2022, i costi dell'energia elettrica e del gas naturale e di garantire la liquidità alle imprese che effettuano stoccaggi di gas naturale;

    con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 21 commi, 1 richiede l'adozione di un decreto ministeriale attuativo;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    due disposizioni del provvedimento modificano esplicitamente, in contrasto con Pag. 4precedenti raccomandazioni del Comitato, norme del decreto-legge n. 50 del 2022, ancora in corso di conversione e all'esame della Camera al momento dell'emanazione del decreto-legge in esame; in particolare, l'articolo 3, comma 1, dispone, alla lettera a), il finanziamento delle componenti di compensazione integrativa per le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas al fine di mantenere inalterata rispetto al precedente trimestre la spesa dei clienti agevolati; alla lettera b), invece, si prevede l'estensione anche al primo trimestre 2022 del meccanismo previsto dall'articolo 1 comma 2 del decreto-legge n. 50/2022 in merito agli effetti della presentazione della dichiarazione ISEE in data successiva a quella di entrata in vigore delle disposizioni agevolative, limitatamente ai titolari di bonus sociale con valore ISEE inferiore alla soglia vigente nel I trimestre; l'articolo 5, al comma 1, prevede che le garanzie previste dall'articolo 15 del decreto-legge n. 50/2022 siano applicate anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale (si veda da ultimo in proposito la raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta del 25 maggio 2022 sul disegno di legge C. 3614 di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022);

    si segnala che il 30 giugno 2022, ossia il medesimo giorno dell'emanazione del decreto-legge in oggetto, nel corso dell'esame in sede referente del disegno C. 3614 di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022, è stato approvato l'emendamento dei relatori 1.11 che fa confluire in quel decreto-legge il provvedimento in esame, inserendo contestualmente nel disegno di legge di conversione la sua abrogazione con salvezza degli effetti nel frattempo prodotti; sul punto, peraltro, si evidenzia che la X Commissione Attività produttive, competente in sede referente, a seguito della confluenza nel decreto-legge n. 50, non solo non è stata posta nelle condizioni di poter esaminare il decreto-legge in esame, ma non ha avuto nemmeno il tempo necessario per poter esprimere, in sede consultiva, il parere alle Commissioni V e VI, competenti in sede referente sul decreto-legge n. 50 su tale ultimo provvedimento come modificato dalle commissioni; in proposito si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10 presentato da componenti del Comitato; tale ordine del giorno impegna il Governo “ad operare per evitare la ‘confluenza’ tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari”; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto “DL proroga termini”) il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo “a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10”; si ricorda anche, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di “un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza”, rileva che “la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare”;

    il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti raccomandazioni:

   abbia cura il Governo di evitare forme di “intreccio”, e in particolare la modifica Pag. 5esplicita di decreti-legge in corso di conversione da parte di successivi decreti-legge, tra più provvedimenti di urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere in modo da non alterare l'ordinario iter di conversione;

   abbiano cura Parlamento e Governo di evitare, per il futuro, la “confluenza” di decreti-legge in altri provvedimenti di urgenza, limitando tale fenomeno a circostanze eccezionali, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari e tenendo altresì conto delle esigenze di rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto e di effettuare la “confluenza” con modalità tali da non pregiudicare l'esame parlamentare del decreto-legge.».

  Devis DORI, premettendo di aver personalmente assistito alla seduta del 30 giugno delle Commissioni riunite V e VI responsabili per l'esame, in sede referente, della conversione in legge del decreto-legge n. 50, pone l'accento sulla gravità del comportamento del Governo che, poco dopo l'inizio della seduta, intorno alle 12.30, ha dichiarato che avrebbe successivamente presentato un emendamento in cui sarebbe confluito il decreto-legge n. 80 quando quest'ultimo risultava ancora non deliberato dal Consiglio dei Ministri (la riunione del Consiglio dei Ministri si è infatti svolta, come risulta dal comunicato stampa, dalle 15.30 alle 16.45). Ciò significa che il Governo era consapevole dell'imminente abrogazione del decreto-legge n. 80 diverse ore prima che questo fosse deliberato dal Consiglio dei Ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica, in palese contrasto con i principi regolatori dell'iter legislativo e del corretto equilibrio istituzionale.

  Alessio BUTTI, presidente, condividendo i rilievi critici sollevati dall'onorevole Dori, sottolinea la grave anomalia del comportamento del Governo. Ritiene che gli specifici elementi segnalati dall'onorevole Dori possano utilmente confluire nella proposta di parere.

  Maura TOMASI, relatrice, nel concordare con il Presidente e il collega Dori sulla grave anomalia del comportamento del Governo, rileva, all'esito dell'analisi del resoconto delle Commissioni riunite V e VI del 30 giugno, che, in effetti, il Governo ha espresso in Commissione l'intenzione di far confluire in un emendamento al decreto-legge n. 50 il decreto-legge n. 80 quando quest'ultimo non era ancora stato deliberato dal Governo. In particolare, il rappresentante del Governo ha prima dichiarato che il Consiglio dei ministri avrebbe approvato in giornata un decreto-legge in materia energetica, le cui disposizioni sarebbero state presentate alle Commissioni come emendamento del Governo e, quindi, successivamente, che avrebbe presentato l'emendamento per far confluire il contenuto del decreto-legge in materia di energia deliberato dal Consiglio dei ministri dopo l'emanazione da parte del Presidente della Repubblica. Propone quindi di integrare la proposta di parere nel senso di aggiungere, dopo le parole «nel frattempo prodotti», le seguenti parole «tale emendamento peraltro è stato preannunciato dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in sede referente nella stessa seduta del 30 giugno ancor prima della deliberazione del decreto-legge da parte del Consiglio dei Ministri e dell'emanazione da parte del Presidente della Repubblica (si veda il Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 30 giugno 2022, pagg. 6, 11 e 30); si tratta di un modo di procedere che rappresenta una significativa anomalia rispetto all'iter ordinario;».

  Il Comitato approva la proposta di parere come riformulata dalla relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 9.30.