CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2022
831.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
COMUNICATO
Pag. 18

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del presidente della II Commissione, Mauro PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 15.15.

Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria.
C. 1321 Colletti.
(Seguito esame e conclusione).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2022.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che ieri alle 19 è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e comunica che ne sono state presentate 102 (vedi allegato 1).
  Comunica, altresì, che i deputati Cassinelli, Rostan, Cristina, Bond, Giannone, Versace, Pittalis, Siracusano, Brambilla e Rossello hanno dichiarato di voler sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dai rappresentanti del gruppo Forza Italia nelle due Commissioni.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A), relatore per la II Commissione, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Noia 1.1, Bagnasco 1.2, Bazoli 1.7, Annibali 1.8, Bologna 1.9, Zanettin 1.10, Boldi 1.11 e Gemmato 1.12 e sugli identici emendamenti Zanettin 1.13 e Gemmato 1.14. Raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Gemmato 1.21. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Gemmato 1.22, sugli identici Zanettin 1.23 e Gemmato 1.24 e sull'emendamento Gemmato 1.25. Esprime parere favorevole sull'emendamento Gemmato 1.27, mentre esprime parere contrario sugli identici Zanettin 1.28 e Gemmato 1.29. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamentoPag. 19 1.30, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zanettin 1.31 e Gemmato 1.32, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.33 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zanettin 1.34 e Gemmato 1.35. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.36 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Zanettin 1.37 e Gemmato 1.38.
  In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Carnevali 2.1, Noja 2.2, Bologna 2.3, Zanettin 2.4, Boldi 2.5, Varchi 2.6 e Bagnasco 2.7, nonché sull'emendamento Zanettin 2.9 e sugli identici emendamenti Zanettin 2.11 e Varchi 2.12. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.13 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zanettin 2.14 e Varchi 2.15, sugli identici emendamenti Zanettin 2.17 e Varchi 2.18, sugli emendamenti Varchi 2.19 e 2.20 e sugli identici Zanettin 2.21 e Varchi 2.22. Esprime parere favorevole sull'emendamento Gemmato 2.23 e parere contrario sugli identici emendamenti Zanettin 2.24 e Varchi 2.25 e sugli emendamenti Gemmato 2.26 e 2.27. Raccomanda, infine, l'approvazione dei propri emendamenti 2.28 e 2.29 nonché del proprio articolo aggiuntivo 2.01.
  In relazione agli articoli 3 e 4, esprime parere contrario su tutti i relativi emendamenti.

  Vito DE FILIPPO (PD), relatore per la XII Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Noia 1.1, Bagnasco 1.2, Bazoli 1.7, Annibali 1.8, Bologna 1.9, Zanettin 1.10, Boldi 1.11 e Gemmato 1.12, soppressivi dell'articolo 1. Invita, pertanto, al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 1, precisando che altrimenti il parere sarà da considerarsi contrario.
  Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Carnevali 2.1, Noja 2.2, Bologna 2.3, Zanettin 2.4, Boldi 2.5, Varchi 2.6 e Bagnasco 2.7, soppressivi dell'articolo 2. Invita, pertanto, al ritiro delle restanti proposte emendative riferite a tale articolo, precisando che altrimenti il parere sarà da considerarsi contrario. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 2.01 presentato dal relatore per la II Commissione, deputato Colletti.
  Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bordo 3.1, Annibali 3.2, Bologna 3.3, Panizzut 3.5, Gemmato 3.6 e Bagnasco 3.7, soppressivi dell'articolo 3. Invita, pertanto, al ritiro delle restanti proposte emendative riferite a tale articolo, precisando che altrimenti il parere sarà da considerarsi contrario.
  Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bagnasco 4.1, Siani 4.2, Noja 4.3, Bologna 4.4, Panizzut 4.5 e Varchi 4.6, soppressivi dell'articolo 4. Invita, pertanto, al ritiro delle restanti proposte emendative riferite a tale articolo, precisando che altrimenti il parere sarà da considerarsi contrario.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello del relatore per la XII Commissione, deputato De Filippo.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A), relatore per la II Commissione, intervenendo sull'articolo 1, ritiene che i giuristi converranno sull'opportunità di modificare l'articolo 7 della legge cosiddetta Gelli-Bianco, che è fortemente carente in termini di tecnica normativa.
  Sottolinea in primo luogo che, come affermato dalla III sezione civile della Corte di Cassazione, il comma 1 del citato articolo 7, pur fornendo precisazioni in merito alla responsabilità contrattuale della struttura e a quella extra contrattuale del medico, omette di chiarire i termini per quanto riguarda la responsabilità nei confronti dei «prossimi congiunti». Rammenta a tale proposito che la III sezione civile della Cassazione si è espressa in modo sostanzialmente conforme, pronunciandosi in favore della responsabilità extra contrattuale nei confronti dei «prossimi congiunti», sebbene in tempi recenti la giurisprudenza tenda a considerare questi ultimi come «vittime primarie» piuttosto che come danni riflessi. Fa presente che la questione si pone comunque dal momento che sia alla Pag. 20luce di gran parte della giurisprudenza di merito, che ha ampliato il concetto relativo ai danni cosiddetti da errata nascita, sia alla luce del rispetto dei principi della Costituzione in merito alla tutela dell'istituto della famiglia, si ritiene che anche in questi casi si debba applicare la normativa relativa alla responsabilità contrattuale. Precisa pertanto che l'intenzione dell'emendamento a sua firma 1.15 è proprio quello di chiarire tale aspetto, dal momento che le omissioni della legge, oltre a non aiutare giudici, avvocati e parti coinvolte, determinano un incremento del contenzioso che ogni legislatore coerente dovrebbe tentare di evitare. Quanto al comma 3 dell'articolo 7 della citata legge, fa presente che, a parte la dubbia tecnica normativa dei continui rimandi legislativi, il risarcimento del danno, come sanno giuristi, magistrati ed avvocati, non può essere stabilito in proporzione alla gravità della colpa. Fa quindi riferimento alle tabelle richiamate dal comma 4 del medesimo articolo 7 della legge, che, a distanza di cinque anni, non hanno ancora visto la luce. Rammenta che in tale situazione la giurisprudenza di merito si è divisa applicando di volta in volta le tabelle del Tribunale di Roma, le tabelle del Tribunale di Milano o le tabelle del Triveneto, tanto da rendere necessario l'intervento della Corte di Cassazione, che ha concluso in favore della valenza para-normativa delle tabelle di Milano. Ritiene poi che il comma 5 dell'articolo 7 configuri un vero e proprio abominio giuridico, nel momento in cui recita che le disposizioni dell'articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile. Nel sottolineare l'irragionevolezza di una simile espressione, rammenta che all'epoca dell'esame della cosiddetta legge Gelli-Bianco, in qualità di relatore di minoranza, non era riuscito ad ottenere risposta in merito all'effettiva necessità di tale disposizione. Nel ribadire che la legge in oggetto non è stata evidentemente scritta da giuristi, ritiene indispensabile migliorare un testo scritto male che sta creando problemi, oltre che agli operatori del diritto, anche alle parti, ai medici e alle strutture sanitarie pubbliche e private. Esprime perplessità con riguardo al riferimento all'articolo 590-sexies del codice penale – contenuto nel comma 3 dell'articolo 7 della legge – che, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, esclude la punibilità se sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida.

  Mario PERANTONI, presidente, invita il collega Colletti a concludere.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A), relatore per la II Commissione, nel fare presente al presidente Perantoni che non sta certamente facendo ostruzionismo alla propria proposta di legge, precisa che nella maggior parte dei casi le linee guida non esistono e si domanda quali raccomandazioni possano mai prevedere l'imperizia dell'operatore.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta al collega che il suo ruolo è quello di far rispettare le regole.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A), relatore per la II Commissione, nel precisare che il suo era un intervento squisitamente tecnico, fa presente di aver concluso.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Noia 1.1, Bagnasco 1.2, Bazoli 1.7, Annibali 1.8, Bologna 1.9, Zanettin 1.10, Boldi 1.11 e Gemmato 1.12 (vedi allegato 2).

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Noia 1.1, Bagnasco 1.2, Bazoli 1.7, Annibali 1.8, Bologna 1.9, Zanettin 1.10, Boldi 1.11 e Gemmato 1.12, soppressivi dell'articolo 1, risultano preclusi i restanti emendamenti riferiti a tale articolo, che pertanto non saranno posti in votazione.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A), relatore per la II Commissione, intervenendo in relazione all'articolo 2, precisa di voler continuare il discorso avviato nell'intervento precedente che il presidente non gli ha consentito di concludere. Osserva quindi che l'articolo 8 della legge n. 24 del 2017, Pag. 21in materia di tentativo obbligatorio di conciliazione, al comma 2 dispone che, ove il procedimento non si concluda entro il termine di dieci mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene improcedibile. Rileva come tale disposizione fissi un termine perentorio e sottolinea che, quando un termine è perentorio, tutti gli atti che si susseguono dopo lo spirare dello stesso è come se non fossero mai stati posti in essere. Evidenzia tuttavia che i termini perentori normalmente non sono previsti per i giudici ma per le parti. Ritiene pertanto che tale disposizione costituisca un grave errore da parte del legislatore. Rileva inoltre che il medesimo comma dispone che, quando il procedimento di mediazione non si concluda entro il termine di tre mesi, la domanda diviene improcedibile. Sottolinea come la dottrina si sia spesso interessata al significato di salvezza degli effetti della domanda e precisa che, secondo gli avvocati delle assicurazioni, allo spirare del termine la domanda decade. La giurisprudenza di merito invece sulla questione ha osservato che la salvezza della domanda di per sé non significhi molto se non che durante il termine dei tre mesi non possa riprendere a decorrere la prescrizione. Rileva come tuttavia tale orientamento potrebbe non essere condiviso da un giudice e, pertanto, si dovrà arrivare fino in Cassazione per comprendere la portata normativa di una disposizione equivoca.
  Con riferimento all'articolo 2 del provvedimento, che modifica il codice di procedura civile in relazione al consulente tecnico d'ufficio, evidenzia come tale incarico di perito del giudice sia spesso ricoperto da fiduciari di assicurazioni, creando un conflitto di interessi che vede da un lato coinvolte le assicurazioni – che in Italia controllano anche i partiti – e dall'altro i soggetti danneggiati. A suo avviso, inoltre, i soggetti danneggiati sono tali non solo perché danneggiati dal personale sanitario ma anche dalla politica, che non si cura di eliminare i conflitti di interesse in questa materia. Precisando dunque che il citato articolo 2 era volto ad eliminare dei potenziali conflitti di interesse nell'ambito dei procedimenti civili e penali, non comprende come dei parlamentari possano presentare emendamenti soppressivi di tale disposizione.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Carnevali 2.1, Noja 2.2, Bologna 2.3, Zanettin 2.4, Boldi 2.5, Varchi 2.6 e Bagnasco 2.7 (vedi allegato 2).

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Carnevali 2.1, Noja 2.2, Bologna 2.3, Zanettin 2.4, Boldi 2.5, Varchi 2.6 e Bagnasco 2.7, soppressivi dell'articolo 2, risultano preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo, che pertanto non saranno posti in votazione.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A), relatore per la II Commissione, illustra l'articolo aggiuntivo 2.01, a propria firma, evidenziando come l'obiettivo che esso si prefigge sia quello di introdurre nell'ordinamento, tramite una norma di rango primario da inserire nel codice civile e nelle relative disposizioni attuative, un sistema tabellare uniforme a livello nazionale, utile alla determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante da decesso del prossimo congiunto. L'esigenza di procedere in tal senso è resa evidente dalla perdurante prassi adottata da numerosi tribunali, che si ostinano ad adottare a parametro delle proprie decisioni in materia di determinazione del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale le specifiche tabelle stilate a tal fine dal Tribunale di Milano, nonostante la Corte di Cassazione, con due sentenze del 2020 e con un obiter dictum del 2021, abbia escluso la valenza normativa di tali tabelle, lamentando il fatto che esse, al contrario di quelle adottate dal Tribunale di Roma, non sono redatte sulla base del sistema a punti. A suo avviso, questa difformità di vedute tra la giurisprudenza di merito e quella di legittimità costituisce un elemento propulsivo del contenzioso, e sarebbe pertanto assai utile che una maggioranza che si professa costantemente impegnata sul fronte della riduzione dei tempi dei processi, si adoperasse per Pag. 22chiarire, una volta per tutte, i parametri da applicare. Si rammarica del fatto che non sia stato possibile audire taluni magistrati che avrebbero potuto dare conferma di quanto da egli sostenuto e sollecita il sottosegretario Sisto ad intervenire sul tema.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo 2.01 del relatore per la II Commissione.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A), relatore per la II Commissione, intervenendo in riferimento all'articolo 3 del provvedimento, fa presente che la c.d. legge «Gelli-Bianco», all'articolo 15, richiamando gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevede che tali albi debbano essere aggiornati almeno ogni cinque anni. Ritiene che tale disposizione non tenga in considerazione l'avvento delle nuove tecnologie, che potrebbero consentire un aggiornamento in tempo reale degli albi, attraverso la possibilità di poter presentare in ogni momento la propria domanda di iscrizione o la richiesta di cancellazione. Rammenta, inoltre, che l'articolo 15 della legge «Gelli-Bianco» è già stato oggetto di un giudizio innanzi alla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 102 del 2021, ha dichiarato incostituzionale il relativo comma 4 per violazione dell'articolo 3 della Costituzione.
  Esortando i membri delle Commissioni riunite a rivolgersi ai presidenti dei tribunali per potersi rendere conto della problematicità derivante dalla tenuta di tali albi, in cui figurano migliaia di soggetti spesso non più in attività o privi delle competenze necessarie, senza che vi sia personale in numero adeguato a vagliarne i requisiti, ritiene che solo attraverso un confronto diretto con gli operatori del diritto i commissari possano rendersi conto che la citata legge Gelli-Bianco contenga disposizioni, non solo confusionarie, ma anche nei fatti inapplicabili.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo a titolo personale, ritiene di dover sottoscrivere quanto detto dal collega Colletti sino ad ora, sia in riferimento all'articolo 3 che agli articoli 1 e 2 del provvedimento, poiché ciò rappresenta, a suo avviso, la realtà dei fatti.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Bordo 3.1, Annibali 3.2, Bologna 3.3, Panizzut 3.5, Gemmato 3.6 e Bagnasco 3.7 (vedi allegato 2).

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Bordo 3.1, Annibali 3.2, Bologna 3.3, Panizzut 3.5, Gemmato 3.6 e Bagnasco 3.7, soppressivi dell'articolo 3, risultano preclusi i restanti emendamenti riferiti a tale articolo, che pertanto non saranno posti in votazione.
  Prima di mettere in votazione gli identici emendamenti soppressivi dell'articolo 4, avverte che, essendo giunti alla votazione dell'ultimo articolo del provvedimento e avendo le Commissioni approvato gli emendamenti soppressivi dei precedenti tre articoli della proposta di legge e avendo respinto l'unico articolo aggiuntivo presentato, nel caso di approvazione degli identici emendamenti Bagnasco 4.1, Siani 4.2, Noja 4.3, Bologna 4.4, Panizzut 4.5 e Varchi 4.6 si intenderà contestualmente rimesso il mandato del relatore Colletti, che sarà da lui stesso assunto e che pertanto, insieme al relatore per la XII Commissione, onorevole De Filippo, riferirà all'Assemblea in senso contrario sul provvedimento in esame. Avverte, inoltre, che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I e VI, mentre la V Commissione si esprimerà ai fini dell'esame in Assemblea e le Commissioni XI, XIV, nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali, hanno comunicato di aver rinunciato a esprimere i prescritti pareri.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A), relatore per la II Commissione, nel preannunciare Pag. 23la presentazione di una relazione di minoranza in occasione dell'esame in Assemblea, ringrazia il collega Paolini che, da avvocato competente, ha compreso le ragioni della proposta di legge in esame, sottolineando come sia stato l'unico ad aver avuto il coraggio di intervenire. Quanto all'articolo 4 della proposta di legge, fa presente che esso riprende i contenuti del precedente articolo 3 applicandoli al processo penale. Evidenzia infatti che uno dei problemi del processo penale è rappresentato dalla scelta del perito da parte del giudice, considerato che gli albi non sono aggiornati relativamente alle diverse specializzazioni e che, mancando un controllo da parte del tribunale sugli eventuali conflitti di interesse, tale controllo è purtroppo a carico delle parti. Nel ritenere che tali considerazioni evidenzino la necessità di intervenire a modificare le norme del codice di procedura penale, rivolgendosi ai colleghi, afferma che anche quando si decide di non legiferare in una determinata materia ci si assume delle responsabilità, che sono quelle della inazione e del concorso al mancato funzionamento della giustizia.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Bagnasco 4.1, Siani 4.2, Noja 4.3, Bologna 4.4, Panizzut 4.5 e Varchi 4.6 (vedi allegato 2).

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Bagnasco 4.1, Siani 4.2, Noja 4.3, Bologna 4.4, Panizzut 4.5 e Varchi 4.6, soppressivi dell'articolo 4, risultano preclusi i restanti emendamenti riferiti a tale articolo, che pertanto non saranno posti in votazione.

  Le Commissioni deliberano di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 16.05.