CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2022
830.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 12 luglio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 9.50.

Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento.
C. 3532, approvata dal Senato.
(Seguito esame – Comunicazione della richiesta di trasferimento in sede legislativa).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 maggio 2022.

  Vittoria CASA, presidente, avverte che, con riferimento alla proposta di legge C. 3532 Sen. De Lucia ed altri, approvata dal Senato, recante «Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento», su cui, nella seduta del 3 maggio scorso è stata svolta la relazione illustrativa, è stato acquisito l'assenso di tutti i gruppi sul trasferimento alla sede legislativa e sono stati altresì acquisiti i pareri delle Commissioni assegnatarie del provvedimento in sede consultiva. Comunica che, in data 4 luglio 2022, è pervenuto anche l'assenso del Governo. Riferisce quindi di aver provveduto a scrivere al Presidente della Camera per chiedere il trasferimento alla sede legislativa che sarà deliberato nella giornata odierna dall'Assemblea.

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Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.
C. 3580 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2022.

  Vittoria CASA, presidente, ricorda che il 15 giugno scorso si è concluso l'esame delle proposte emendative e che nel frattempo sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni assegnatarie in sede consultiva, che sono in distribuzione. Comunica che i pareri sono tutti favorevoli.
  Prima di porre in votazione la proposta di conferire al deputato Casciello il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge C. 3580 del Governo, già approvato dal Senato, chiede se vi siano deputati che intendano intervenire per dichiarazione di voto.

  Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE) ringrazia il relatore per aver accolto la sua proposta di unificare le attività promosse dai Comitati in funzione sinergica, evitando così una moltiplicazione di iniziative e valorizzando in modo univoco la figura di San Francesco anche verso l'estero.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Vittoria CASA, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 luglio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 9.55.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
C. 3634 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vittoria CASA, presidente, avverte che la Commissione attività produttive non ha ancora terminato l'esame degli emendamenti in sede referente e che pertanto la Commissione, anche in considerazione dei limitati profili di suo interesse, si esprimerà oggi sul testo del provvedimento così come licenziato dal Senato. Resta inteso che, nel caso in cui nel corso dell'esame in sede referente, il testo del disegno di legge subisse modifiche significative ai fini delle competenze di interesse della Commissione, si valuterà l'opportunità di esprimere un nuovo parere sulle eventuali modifiche approvate.
  Dà quindi la parola alla relatrice, on. Di Giorgi, per la relazione introduttiva e, se pronta, anche per la proposta di parere.

  Rosa Maria DI GIORGI (PD), relatrice, ricorda che il provvedimento è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, elencati nel Documento di economia e finanza 2022.
  Ricorda, altresì, che la legge annuale per il mercato e la concorrenza è prevista dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. Nonostante tale previsione, tuttavia, essa è stata finora adottata una sola volta, nel 2017. La sua importanza è stata ribadita dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che definisce la tutela e la promozione della concorrenza fattori essenziali per favorire l'efficienza e la crescita economica e per garantire la ripresa dopo la pandemia. Per tale motivo, essa, nel quadro di regolazionePag. 98 esistente sia a livello europeo sia a livello nazionale, è lo strumento per una continua e sistematica revisione dello stato della legislazione, allo scopo di verificare, come si legge nella relazione illustrativa, se permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico.
  Alla base del disegno di legge in esame, la cui approvazione è tra gli obblighi assunti dall'Italia previsti nel PNRR, ci sono le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nonché la necessità di superare le procedure di contenzioso avviate dalla Commissione europea proprio per la violazione del principio della libertà di concorrenza.
  Al disegno di legge è allegata la relazione di accompagnamento prevista dal citato articolo 47 della legge n. 99 del 2009, finalizzata a evidenziare: lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai princìpi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza; lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione; l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.
  Passando al merito del provvedimento, che consta di trentasei articoli, suddivisi in nove Capi, segnala che le disposizioni di competenza della VII Commissione, sulle quali si concentrerà la sua relazione, sono contenute negli articoli 3, 4 e 22.
  L'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2023 – ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 – l'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive e, conseguentemente, riconosce il carattere di non abusività dell'occupazione dello spazio demaniale ad essi connessa fino a tale data. Si tratta, in definitiva, della normativa in materia di concessioni balneari. Più nel dettaglio, il comma 1 dispone che continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, le concessioni demaniali e i rapporti di gestione, se vigenti alla data di entrata in vigore del disegno di legge sulla base di proroghe o rinnovi, disposti anche ai sensi della legge n. 145 del 2018 e del decreto-legge n. 104 del 2020. Le concessioni demaniali e i rapporti cui si applica la predetta proroga dell'efficacia sono:

   a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, ivi comprese le concessioni rilasciate, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: gestione di stabilimenti balneari; esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; esercizi commerciali; servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo; quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al Registro CONI o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, cosiddetto Codice del Terzo settore; quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

   b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

  Ai sensi del comma 2, l'ente concedente individua, con proprio atto, le concessioni e i rapporti, tra quelli di cui al comma 1, affidati o rinnovati mediante procedura selettiva caratterizzata da adeguate garanziePag. 99 di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. Tali concessioni e rapporti, pertanto, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data. Il comma 3 prevede una deroga al termine di efficacia del 31 dicembre 2023, stabilito al comma 1. Ai sensi del comma 4, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è tenuto a trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette, altresì, alle Camere, entro il 31 dicembre 2024, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.
  L'articolo 4, inserito dal Senato, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura. La finalità è quella di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale. Al comma 2 vengono dettati i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. Tra questi, si prevede: alla lettera f) la definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico; alla lettera l) la definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo; alla lettera n) adeguata considerazione in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo in esame.
  L'articolo 22 – inserito dal Senato – prevede la possibilità di riconoscimento da parte delle regioni o delle province autonome, su richiesta delle università, della validità di diplomi di master universitari di secondo livello al fine del soddisfacimento di una delle condizioni poste per alcuni incarichi in enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. In tale ambito, si prevede la possibilità di considerare come equivalente ai corsi già previsti il diploma di master universitario di secondo livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria. In particolare, il possesso del diploma di master universitario di secondo livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria soddisfa, a determinate condizioni, uno dei requisiti posti ai fini della partecipazione alla selezione per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di un ente o azienda del Servizio sanitario nazionale ovvero va considerato come adempimento di uno degli obblighi connessi alla titolarità degli incarichi, negli enti o aziende del Servizio sanitario nazionale, di direzione sanitaria aziendale e di direzione di Pag. 100strutture complesse. La finalità dell'articolo è quella di assicurare una maggiore efficienza e una semplificazione delle procedure relative alla formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria; favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità; consentire l'efficace tutela degli interessi pubblici.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 10.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 12 luglio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 10.50.

Indagine conoscitiva sull'uso dei certificati digitali di unicità (non fungible token – NFT) nell'arte.
Audizione, in videoconferenza, di Paolo Campegiani, dottore di ricerca in ingegneria informatica; Massimo Franceschet, professore associato presso il dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche dell'Università degli studi di Udine; Marco Monaco, direttore dei progetti strategici per l'area Europa, Medio Oriente e Africa presso la società ConsenSys e Bruno Pitzalis, esperto di cripto arte.
(Svolgimento e conclusione).

  Vittoria CASA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Paolo CAMPEGIANI, dottore di ricerca in ingegneria informatica, Massimo FRANCESCHET, professore associato presso il dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche dell'Università degli studi di Udine, Marco MONACO, direttore dei progetti strategici per l'area Europa, Medio Oriente e Africa presso la società ConsenSys e Bruno PITZALIS, esperto di cripto arte, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Paolo LATTANZIO (PD), Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), Filippo MATURI (LEGA)

  Paolo CAMPEGIANI, dottore di ricerca in ingegneria informatica, Massimo FRANCESCHET, professore associato presso il dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche dell'Università degli studi di Udine, Marco MONACO, direttore dei progetti strategici per l'area Europa, Medio Oriente e Africa presso la società ConsenSys e Bruno PITZALIS, esperto di cripto arte rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

  Vittoria CASA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 11.45.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.