CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 luglio 2022
825.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 luglio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 15.05.

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
C. 3653 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione comincia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Sergio BATTELLI, presidente, in sostituzione del relatore Berti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite V e VI, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2022, avente ad oggetto misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
  Rileva preliminarmente che il decreto-legge, composto di 47 articoli, appare prevalentemente finalizzato a semplificare le procedure riguardanti gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria (Titolo I), le procedure di incasso e pagamento della Tesoreria dello Stato (Titolo II), nonché aspetti amministrativi di altri settori, incluse le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, disciplinando altresì i profili finanziari e ordinamentali del provvedimento (Titolo III).
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione delle singole misure contenute nel provvedimento, preannuncia che si limiterà a segnalare in particolare, nei termini di seguito riportati, gli articoli di maggiore interesse per i profili di competenza della Commissione.
  Rientra tra questi l'articolo 18, che estende il regime di esenzione dall'IVA, già previsto per le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie, anche alle ipotesi in cui tali prestazioni siano rese da una casa di ricovero e cura non convenzionata con il sistema sanitario e quest'ultima acquisti la suddetta prestazione sanitaria da un professionista che applica il regime di esenzione; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a Pag. 82concorrenza del corrispettivo dovuto dalla struttura non convenzionata al professionista sanitario.
  Fa presente che la relazione introduttiva sottolinea in proposito che tale estensione dell'area di esenzione dall'IVA risulta coerente con la normativa europea che disciplina il tributo unionale (articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c) della direttiva 2006/112/CE), nonché con la giurisprudenza unionale (cfr., tra le altre, le sentenze C-106/05, C-334/14 e C-700/17), da cui emerge che beneficiano dell'esenzione tanto le prestazioni mediche e le operazioni ad esse strettamente connesse rese da enti di diritto pubblico o privato, purché alle medesime condizioni sociali e in ambito di istituti debitamente riconosciuti, quanto le prestazioni mediche erogate fuori dal predetto ambito, nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche. Pertanto, fino a concorrenza di queste ultime, deve ritenersi applicabile l'esenzione anche alle prestazioni rese da istituti di ricovero e cura non convenzionati con il sistema sanitario nazionale.
  L'articolo 18 prevede inoltre l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento sulle prestazioni di alloggio rese (anche da soggetti diversi dalle case di cura non convenzionate) agli accompagnatori delle persone ricoverate, alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero non esenti, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero diverse da quelle già esenti. La relazione illustrativa sottolinea in proposito che tale previsione risulta conforme alla disciplina europea, in base alla quale le prestazioni sanitarie non comprese nel perimetro dell'esenzione possono essere assoggettate ad aliquote dell'IVA ridotte non inferiori al 5 per cento, essendo menzionate al punto 17 dell'allegato III della Direttiva IVA. La medesima aliquota risulta applicabile alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate, in quanto dette prestazioni possono essere comprese tra le prestazioni alberghiere di cui al punto 12 del medesimo allegato III.
  L'articolo 22 proroga al 31 dicembre 2026 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile IVA facoltativa (cd. reverse charge), in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea.
  Ricorda in proposito che tale meccanismo comporta che gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente in luogo del cedente o del prestatore. Tale meccanismo – adottato dagli Stati membri, sulla base della Direttiva 2006/69/CE, in deroga alla procedura normale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto basata sul sistema della rivalsa – mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l'imposta che il cedente non provvede a versare all'erario. In particolare, per le operazioni indicate nell'articolo 199 della Direttiva 2006/112/CE (che disciplina il sistema comune dell'IVA in Europa), l'applicazione dell'inversione contabile può essere adottata dagli Stati membri senza la necessità di un'autorizzazione preventiva, essendo sufficiente una semplice comunicazione al Comitato IVA di cui all'articolo 398 della stessa Direttiva. Il successivo articolo 199-bis della Direttiva IVA ha stabilito una serie di nuove fattispecie rispetto alle quali, per finalità antifrode, gli Stati membri possono decidere di applicare il meccanismo dell'inversione contabile informando previamente il Comitato IVA, entro un termine, inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2018 e poi prorogato al 30 giugno 2022 dalla Direttiva UE 2018/1695 del 6 novembre 2018. L'articolo 199-bis è stato recentemente modificato dalla direttiva 3 giugno 2022, n. 2022/890/UE, che ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2026 il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi. La norma in esame provvede, conseguentemente, ad allineare la normativa interna al nuovo termine consentito dalla normativa europea per il più esteso ambito di applicazione facoltativo del meccanismo di reverse charge.Pag. 83
  L'articolo 25 mira ad estendere all'alcole e alle bevande alcoliche immesse in consumo nello Stato un sistema di track and tracing, simile a quello previsto per i tabacchi lavorati nel territorio dell'Unione europea. Per tali prodotti, infatti, l'articolo 15 (Tracciabilità) e l'articolo 16 (Caratteristica di sicurezza) della direttiva 2014/40/UE prevedono, dal 20 maggio 2019, che tutte le confezioni unitarie di sigarette siano fisicamente contrassegnate da una stringa alfanumerica generata in via informatica, nonché da un elemento di sicurezza antimanomissione, al fine di garantirne l'integrità e la genuinità. Al fine di estendere tale sistema ai prodotti alcolici è necessario che il contrassegno fiscale attualmente adottato per gli stessi sia debitamente aggiornato, anche in forma dematerializzata, in considerazione dello sviluppo delle tecnologie informatiche di anticontraffazione e tracciabilità.
  L'articolo 26, per evitare ingiustificate disparità di trattamento, estende l'applicabilità di alcune agevolazioni fiscali e finanziarie per il Terzo settore, non sottoposte a regime autorizzatorio dell'Unione europea, – indicate dall'articolo 104 del Codice del Terzo settore e già in vigore dal 1° gennaio 2018 per Organizzazioni di Volontariato (ODV), le Associazioni di Promozione sociale (APS) ed ONLUS –, ai soggetti che, con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), hanno acquisito ex novo la qualifica di ente del Terzo settore (ETS).
  L'articolo 34 disciplina il commissariamento della società SOGIN S.p.A., determinato dalla necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale. Al riguardo segnala che il comma 3 dell'articolo conferisce all'organo commissariale il potere di operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 35, ai commi 1-3, proroga i termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), delle misure di aiuto fiscali automatiche, ovvero non subordinate all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione ai fini della loro fruizione.
  Ricorda che il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito dall'articolo 52 della legge n. 234/2012, ha la finalità di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale. A questo scopo, i soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti di Stato sono tenuti a trasmettere alla banca dati istituita presso il MISE le informazioni relative agli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 TFUE, soggetti o meno all'obbligo di notifica preventiva, ivi inclusi gli aiuti in esenzione dalla notifica e gli aiuti di importanza minore, cosiddetti de minimis.
  La proroga disposta dalla norma in esame opera nel seguente modo: i termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore della disposizione) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023; i termini in scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 sono prorogati al 31 dicembre 2023. La proroga si applica anche alla registrazione degli aiuti riconosciuti ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro stesso (comma 2). Infine, la norma proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'esclusione della responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti, prevista in caso di mancata registrazione degli stessi aiuti, ai sensi del decreto-legge n. 137/2021 (comma 3).
  Segnala infine il richiamo al rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali operato dall'articolo 36, che disciplina le procedure per l'individuazione dei beneficiariPag. 84 dell'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti.
  In conclusione, preso atto di come l'azione di semplificazione amministrativa cui mira il provvedimento, soprattutto in ambito fiscale, sia assai più ampia rispetto ai limitati profili di specifico interesse della Commissione sopra descritti, si riserva di esprimere una proposta di parere alla luce dei rilievi che potranno emergere nel corso del dibattito.
  Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.