CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2022
823.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 59

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
C. 3614 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 60

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze, il disegno di legge C. 3614, di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, illustrando il contenuto del decreto-legge, che consta di 59 articoli suddivisi in 251 commi, rileva come l'articolo 1, al comma 1, disponga che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA entro il 30 giugno, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA per l'anno 2022.
  Il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 6 del decreto-legge n. 21 del 2022, il quale ha esteso la platea dei beneficiari dei bonus sociali elettricità e gas, elevando da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE entro il quale è ammesso l'accesso ai bonus. L'interpretazione autentica chiarisce che se sono state pagate somme eccedenti nell'anno in corso perché l'attestazione ISEE è intervenuta dopo l'inizio dell'anno, si procede a compensazione ovvero a rimborso. Se il pagamento non è stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione del bonus.
  L'articolo 2 incrementa alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il decreto-legge n. 21 del 2022.
  In particolare, il comma 1 incrementa il credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, elevando dal 20 al 25 per cento la spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del medesimo combustibile, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022; il comma 2 incrementa ulteriormente il credito d'imposta, riconosciuto dal decreto-legge n. 17 del 2022 e già elevato dal decreto-legge n. 21 del 2022, per le imprese a forte consumo di gas naturale («gasivore»), portando dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; il comma 3 innalza il credito d'imposta concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, elevando dal 12 al 15 per cento l'importo della spesa agevolabile, sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
  L'articolo 3 concede alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta; pari al 28 per cento della spesa sostenuta, nel primo trimestre 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività di trasporto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e purché l'acquisto sia comprovato mediante le relative fatture.
  Viene inoltre abrogato l'articolo 17 del decreto-legge n. 21 del 2022, che ha istituito un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.
  L'articolo 4 prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito di imposta in ragione del 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas nel primo trimestre 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito all'ultimo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore del 30 per cento del corrispondente prezzo medio di riferimento al medesimo trimestre del 2019.
  L'articolo 5 definisce i rigassificatori come «interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti» e definisce le regole per la realizzazionePag. 61 di nuovi impianti – compresi quelli galleggianti, e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina – allo scopo – di un commissario straordinario del Governo.
  L'articolo 6 introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, come dispone in linea generale l'articolo 57, comma 1 (salva l'eccezione prevista dallo stesso articolo 57, comma 2).
  L'articolo 7 reca norme in materia di semplificazione delle procedure di autorizzazione per l'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
  In particolare, il comma 1 prevede che, nei procedimenti autorizzativi per impianti da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, in caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) dello Stato le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate in caso di valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni competenti sostituiscano il provvedimento di VIA e ad esse si applicano le norme richiamate del Codice dell'ambiente.
  Il comma 2 stabilisce che le suddette deliberazioni confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, così come quelle adottate dal Consiglio dei ministri inerente il caso di amministrazioni dissenzienti; il procedimento deve concludersi entro i successivi sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende rilasciata se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio della VIA.
  Il comma 3 prevede che alle riunioni delle Consiglio dei ministri convocate per l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 2, possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome che esprimono definitivamente la posizione delle amministrazioni di riferimento e di quelle non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.
  L'articolo 8, comma 1, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.
  L'articolo 9, comma 1, interviene sulle disposizioni previste dal cosiddetto «decreto energia» relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa. La norma in esame consente al Ministero della difesa e ai terzi concessionari di tali beni di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, derogando a taluni requisiti specifici previsti dalla normativa in materia ma consentendo l'accesso al regime di sostegni economici offerto dalla medesima normativa, a fronte del pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
  Il comma 2 consente alle Autorità di sistema portuale di costituire comunità energetiche rinnovabili.
  L'articolo 10 reca novelle alla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del Codice dell'ambiente.
  In particolare, le modifiche riguardano: il diritto di voto in capo al rappresentante del Ministero della cultura nella Commissione tecnica PNRR-PNIEC, che viene eliminato; la precisazione dei soggetti tenuti ad avviare l'istruttoria di VIA e il relativo termine; il provvedimento di proroga della VIA; la soppressione dell'obbligo di VIA statale per alcune tipologie di elettrodotti.
  L'articolo 11 contiene una norma di semplificazione delle opere volte al miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti oppure a consentire l'esercizioPag. 62 delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili. Tali opere potranno essere realizzate mediante denuncia di inizio attività. L'effetto atteso è di ridurre le perdite di rete e assicurare un minore impatto ambientale degli impianti.
  L'articolo 12, comma 1, interviene sulla disciplina relativa alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, contenuta nell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 14 del 2022.
  In dettaglio, la lettera a) novella il comma 2 di detto articolo 5-bis, escludendo l'assimilazione, da parte della società Terna Spa, alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico per gli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile, dei quali la medesima società effettua il dispacciamento.
  La lettera b) detta una disciplina relativamente all'approvazione di regimi di esercizio dei predetti impianti in deroga alle condizioni autorizzative previste dall'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
  L'articolo 13 dispone, con riferimento al territorio di Roma capitale, il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 – per il periodo del suo mandato – delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente (adozione del piano rifiuti, regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi impianti).
  La norma attribuisce al Commissario, sentita la regione Lazio, il potere di provvedere tramite ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE. È prevista la possibilità di nomina di uno o più subcommissari e si dispone che il Commissario straordinario si avvalga di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche.
  Viene stabilito che per le condotte poste in essere ai sensi dell'articolo l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge n. 20 del 1994 sia limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta e che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
  Si stabilisce inoltre che per ogni opera del programma degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025 deve essere specificato anche il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società «Giubileo 2025».
  L'articolo 14 proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione cosiddetta «Superbonus» al 110 per cento.
  La norma precisa altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all'intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento. La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati. Segnala al riguardo che il comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge precisa che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
  L'articolo 15 contiene una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina. L'efficacia della misura è subordinata, ai sensi del Pag. 63comma 14, alla previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Segnatamente, il comma 1 autorizza SACE S.p.A. a concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale. L'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sulla sua attività.
  Ai sensi del comma 2, la garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, e opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale.
  Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dal rilascio delle garanzie è accordata di diritto, ai sensi del comma 10, la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia statale è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.
  Ai sensi del comma 13, SACE S.p.A. assume gli impegni a valere sulle risorse disponibili del Fondo a copertura degli oneri statali già costituito per la «Garanzia Italia SACE» a sostegno della liquidità delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da COVID-19. La nuova garanzia SACE qui prevista può essere concessa entro l'importo complessivo massimo dei 200 miliardi della «Garanzia Italia SACE» stabilito dal decreto-legge n. 23 del 2020.
  Inoltre, ai sensi del comma 7 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la «Garanzia Italia SACE» – di cui al citato articolo 1 e, per le imprese cosiddette «mid cap», all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 – ai fini della determinazione, nei casi di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della percentuale di garanzia applicabile (le cui soglie sono comunque indicate nel successivo comma 5, lettera c)), e di ogni altra disposizione operativa riguardante lo svolgimento dell'istruttoria per il rilascio della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle operazioni di cessione del credito pro-solvendo o pro-soluto.
  I commi 3 e 4 delimitano l'ambito soggettivo della garanzia, indicando le imprese che possono beneficiarne. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà e in ogni caso, sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come «sofferenze» ai sensi della disciplina bancaria. Sono poi in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea.
  Il comma 5 indica le condizioni per usufruire della garanzia e in quale misura percentuale può essere concessa.
  Il comma 6 disciplina le condizioni di cumulo della misura in esame con altri interventi di sostegno, in conformità alla disciplina UE sugli aiuti di Stato.
  Ai sensi del comma 11, SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività di escussione della garanzia e di recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti.
  In base al comma 12, i finanziatori devono fornire un rendiconto periodico a SACE S.p.A. circa l'attuazione della misura e la Società ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 16 contiene misure di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese – subordinatamente alla previa approvazione della Commissione europea – per far fronte alle difficoltà derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di Pag. 64materie prime e fattori di produzione, dovuti alle sanzioni e contro-sanzioni adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Le misure hanno valore fino al 31 dicembre 2022 e consentono – a carico del Fondo di garanzia PMI – il rilascio di garanzie a fronte di investimenti per la realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, con esplicita esclusione delle imprese soggette a sanzioni a seguito del conflitto in Ucraina.
  L'articolo 17 modifica la disciplina relativa alle garanzie che SACE in via ordinaria è autorizzata a rilasciare a condizioni di mercato sui finanziamenti alle imprese italiane, ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003.
  Vengono pertanto ampliate le finalità degli interventi suscettibili di dare origine alle misure di sostegno e – mediante un allegato – vengono definiti i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio delle garanzie e dell'operatività della garanzia dello Stato, superando la precedente formulazione che richiedeva l'intervento di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico.
  L'articolo 18, comma 1, istituisce per il 2022, nello stato di previsione del MISE, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
  L'articolo 19 rifinanzia il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  L'articolo 20, comma 1, prevede che, previa autorizzazione del regime di aiuti da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e, comunque, non superiore a 35.000 euro.
  L'articolo 21 eleva dal 20 al 50 per cento la misura del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero, a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023).
  L'articolo 22 rimodula complessivamente l'aliquota del credito d'imposta Formazione 4 per le piccole e medie imprese.
  In particolare, la misura dell'agevolazione viene elevata per le piccole imprese dal 50 al 70 per cento e, per le medie imprese, dal 40 al 50 per cento, con riferimento alle spese di formazione del personale dipendente volte ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale.
  La maggiorazione spetta a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamentoPag. 65 delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.
  Per quanto invece riguarda progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, qualora non soddisfino i suindicati requisiti, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40 per cento per le piccole imprese e al 35 per cento per le medie imprese.
  L'articolo 23 eleva al 40 per cento (per due anni) la misura massima del credito d'imposta riconosciuto alle sale cinematografiche per i costi di funzionamento delle sale stesse.
  L'articolo 24, comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni per l'anno 2023 e di 150 milioni per l'anno 2024 il Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo), per sostenere le imprese che partecipano alla realizzazione dei progetti stessi.
  Il comma 2 dispone in ordine alla copertura dei relativi oneri finanziari.
  L'articolo 25, comma 1, istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonché l'elaborazione di proposte di investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi utili ad un'approfondita valutazione delle opportunità prospettate, in relazione alle diverse tipologie di investitori.
  Il comma 2 costituisce, per le predette finalità e al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri (CAIE), una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il MISE e composta dal personale in servizio presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 26 reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Attraverso tale intervento normativo si mira, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.
  L'articolo 27 consente ai concessionari autostradali di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del decreto-legge, in relazione al quale è previsto l'affidamento entro il 31 dicembre 2023, al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.
  L'articolo 28 istituisce la figura dei «patti territoriali dell'alta formazione delle imprese». Si tratta di accordi stipulati dalle Università con altri soggetti privati e pubblici per promuovere e migliorare l'offerta formativa universitaria, con specifico riguardo alla formazione delle figure professionali necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro: l'ambito elettivo di applicazione – come chiarito dalla relazione illustrativa – è dunque quello delle discipline STEM. L'attivazione dei patti è riservata alle Università aventi sede in Regioni caratterizzate da particolari indici relativi al numero dei laureati e al loro impiego inferiori alla media nazionale.
  La disposizione, per gli anni 2022-2028, prevede un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di 290 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  L'articolo 29, comma 1, prevede che le disponibilità del Fondo di rotazione per la Pag. 66concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981), possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei suddetti casi è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto.
  Il comma 2 prevede che la misura si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate.
  L'efficacia dell'articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  L'articolo 30, comma 1, stabilisce il potere del Ministero dello sviluppo economico di adottare ogni atto o provvedimento necessario, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, alle seguenti condizioni: nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro; al di fuori dei casi in cui operano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021; in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni. Il suddetto potere comprende: l'indizione della conferenza di servizi decisoria; della conferenza di servizi preliminare; l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. L'esercizio dei poteri sostitutivi sopra descritti può essere richiesto anche dal soggetto proponente.
  Il comma 2 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle seguenti condizioni: ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti necessari di cui al comma 1; ovvero, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni.
  L'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei ministri si concreta nell'individuazione dell'amministrazione, dell'ente, dell'organo o dell'ufficio, ovvero in alternativa nella nomina di uno o più commissari ad acta, ai quali esso attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.
  Gli articoli 31 e 32 riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti.
  L'articolo 33 istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, ai fini della concessione, per il medesimo 2022, con un successivo decreto ministeriale, di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.
  Al predetto decreto ministeriale è demandata – fermo restando il limite di spesa complessiva, corrispondente alle suddette risorse – la definizione dei profili concernenti: l'importo dell'indennità, la misura del limite massimo del reddito complessivo percepito nel periodo d'imposta relativo al 2021 (al rispetto del quale è subordinato il diritto in esame), i criteri e le modalità di concessione dell'indennità, la quota delle risorse da destinare agli iscritti ai regimi gestiti dai suddetti enti di diritto privato e i relativi criteri di ripartizione delle risorse.
  L'articolo 34 dispone che Anpal Servizi S.p.A. ricontrattualizzi per due mesi, decorrenti dal 1° giugno 2022 e prorogabili per un periodo massimo di tre mesi, il personale che presta assistenza tecnica presso le regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza con incarico di collaborazionePag. 67 ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data (cosiddetti «navigator»).
  Si dispone altresì che la ricontrattualizzazione avvenga per lo svolgimento non solo delle suddette attività, ma anche di quelle in favore dei beneficiari del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), anche se non beneficiari del Reddito di cittadinanza. Aver prestato la suddetta attività di assistenza tecnica costituisce, inoltre, titolo per un punteggio aggiuntivo nei concorsi per l'assunzione di personale nei Centri per l'impiego.
  L'articolo 35 autorizza l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro ed è riconosciuto esclusivamente in favore delle persone fisiche che, nel 2021, hanno dichiarato un reddito personale ai fini IRPEF non superiore ai 35.000 euro. Il buono è nominativo e non cedibile, è utilizzabile per un solo abbonamento, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini ISEE.
  Il beneficio è erogabile fino ad esaurimento delle risorse a tal fine indirizzate, pari a 79 milioni di euro per il 2022, di cui 1 milione è destinato alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio. Il buono è fruibile a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2022.
  L'articolo 36 incrementa di 50 milioni di euro per il 2022 il fondo per consentire l'erogazione, fino al 30 giugno 2022, dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale destinati a studenti.
  L'articolo 37 prevede un finanziamento di 100 milioni di euro per il 2022 a favore del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
  L'articolo 38 prevede la stipula di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni pubbliche per realizzare il progetto «Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale».
  Il progetto, realizzato da Poste italiane, ha l'obiettivo di rendere accessibili i servizi delle amministrazioni anche nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti tramite uno «sportello unico» di prossimità situato nel territorio del comune.
  L'articolo 39 dispone che le risorse stanziate sul Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche dall'articolo 14-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, nonché dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del medesimo bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017).
  L'articolo 40 dispone una misura per far fronte ai maggiori costi a carico degli enti del SSN dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
  Il comma 1 prevede l'incremento, per l'anno 2022, del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di 200 milioni di euro.
  Ai sensi del comma 2, il riparto delle risorse previste dal precedente comma è previsto a beneficio di tutte le Regioni, incluse quelle a statuto speciale, e delle province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
  Il comma 3 incrementa di 170 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario previsto per gli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti, autorizzato dal decreto-legge n. 17 del 2022, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e Pag. 68gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
  Il comma 4 consente agli enti locali di approvare il bilancio di previsione per il 2022 con l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021. La norma ha carattere eccezionale, in considerazione della crisi in Ucraina e dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
  L'articolo 41 istituisce un fondo di 80 milioni di euro di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, destinato alle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021, rispetto al 2019, del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto).
  L'articolo 42 istituisce un Fondo, con una dotazione complessiva di 665 milioni di euro per gli anni 2023-2026, volto a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con più di 600.000 abitanti: si tratta dei comuni di Roma (278 milioni), Milano (139 milioni), Napoli (94 milioni), Torino (87 milioni) e Palermo (67 milioni).
  Con decreti interministeriali, da adottare entro novanta giorni d'intesa con i comuni destinatari, sono individuati il Piano degli interventi e le schede progettuali con gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, in coerenza con gli impegni previsti nel PNRR. I decreti disciplinano inoltre le modalità di erogazione delle risorse, di monitoraggio e di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma. Agli interventi ricompresi nel Piano si applicano le procedure di semplificazione previste per il PNRR.
  L'articolo 43, comma 1 istituisce, presso il Ministero dell'interno, un fondo finalizzato a favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o che si trovano in stato di dissesto finanziario.
  I commi da 2 a 7, al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro, come risultante sulla base del rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP alla data del 30 aprile 2022, ridotto dai contributi ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, prevedono la facoltà, per i sindaci di tali comuni, di sottoscrivere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per il ripiano del disavanzo stesso. La sottoscrizione dell'accordo è subordinata all'impegno del comune sottoscrittore ad adottare una serie di iniziative previste dalla legge di bilancio 2022, tra le quali l'incremento, fino ad almeno l'1 per cento, dell'addizionale comunale all'Irpef, i cui effetti finanziari in termini di maggiori entrate e minori spese sono oggetto di verifica da parte di uno specifico tavolo tecnico allo scopo istituito presso il Ministero dell'interno.
  I commi 9 e 10 riconoscono al Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard per gli anni dal 2022 al 2026 il rimborso delle spese sostenute, in correlazione alle maggiori attività richieste per la realizzazione delle riforme previste in materia di federalismo fiscale nel PNRR e delle attività assegnate alla Commissione dalla legge di bilancio per il 2022.
  Il comma 11 prevede che, qualora il termine di deliberazione del bilancio di previsione del comune venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI, nonché della tariffa corrispettiva coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Qualora l'approvazione o la modifica di provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva intervenga dopo l'approvazione del proprio bilancio di previsione, si dispone che il comune provveda ad effettuarePag. 69 le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.
  L'articolo 44, commi 1 e 2, estende l'ambito di applicazione delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022.
  In particolare, la disposizione: incrementa le disponibilità di posti per l'accoglienza diffusa per un massimo di ulteriori 15.000 unità; incrementa, per un massimo di ulteriori 20.000 unità, i potenziali destinatari del contributo di sostentamento; integra, nel limite di 27 milioni di euro per l'anno 2022, il contributo in favore delle regioni per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dall'Ucraina richiedenti e titolari della protezione temporanea.
  Inoltre, al comma 3 si prevede un incremento di 112,749 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse che finanziano i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari, da destinare in via prioritaria all'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina.
  Il comma 4 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad assegnare ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea, un contributo una tantum, nel limite di 40 milioni per l'anno 2022, allo scopo di rafforzare l'offerta di servizi sociali.
  L'articolo 45, al comma 1, è inteso a semplificare e accelerare, nel rispetto della normativa europea, il dispiegamento delle misure di intervento all'estero del Servizio nazionale di protezione civile, novellando una previsione del Codice di settore.
  Il comma 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con uno stanziamento di euro 3.000.000 per l'anno 2022, volto a consentire l'anticipazione delle spese connesse all'impiego delle risorse RescEU.
  L'articolo 46 prevede che, per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possano essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle scuole italiane.
  L'articolo 47, ai commi da 1 a 13, in attuazione della Raccomandazione (UE) del Consiglio del 19 aprile 2022 (2022/C166/01), consente ai rifugiati di guerra provenienti dall'Ucraina di ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnìa («banconote ucraine») con banconote denominate in euro – a determinate condizioni – presso le filiali territoriali della Banca d'Italia e quelle delle banche aventi sede e succursali in Italia che intendono partecipare allo schema nazionale di cambio.
  L'articolo, inoltre, ai commi da 14 a 17, dispone e disciplina l'erogazione di uno o più prestiti a beneficio del Governo dell'Ucraina per un importo non superiore a 200 milioni di euro.
  L'articolo 48 autorizza le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 attuativi dei Fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi Ucraina, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/562 del 6 aprile 2022.
  Le risorse di cofinanziamento nazionale che si rendono disponibili, per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento al 100 per cento a carico della UE, sono riassegnate alle stesse Amministrazioni titolari per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei Programmi operativi complementari (POC) 2014-2020.
  L'articolo 49, ai commi da 1 a 3, incrementa, nel limite massimo del 50 per cento, il valore iniziale di determinati strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dal Codice dei contratti pubblici, finalizzati all'acquisto di servizi e attività per la digitalizzazione della PA. A tale fine, si provvede Pag. 70a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, con i medesimi soggetti aggiudicatari, gli accordi quadro, le convenzioni ed i contratti quadro, in corso alla data del 28 febbraio 2022.
  Il comma 4 modifica la disciplina dell'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, prevedendo che, come avviene per le convenzioni, anche gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. possono essere stipulati per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali, ove previsto dal bando di gara.
  Il comma 5 modifica composizione e funzionamento del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, istituito presso la Ragioneria generale dello Stato.
  I commi da 6 a 8 prevedono che la Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia s.r.l. per il rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle politiche di spesa pubblica connesse alla realizzazione del PNRR e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali.
  Il comma 9 dispone un incremento di 40 milioni di euro per l'anno 2022 il limite fissato dalla legislazione vigente per le spese di acquisto di beni e servizi dell'INPS.
  L'articolo 50, comma 1, modifica la disciplina antiriciclaggio, identificando come unica Autorità di vigilanza europea competente in materia l'autorità bancaria europea (ABE).
  Il comma 2 modifica il Testo unico della finanza per dare attuazione alla riforma adottata a livello europeo in materia di autorizzazione e vigilanza sui servizi di comunicazione dei dati sulle operazioni effettuate sui mercati finanziari, mentre i commi 3 e 4 dispongono in merito all'attuazione di tali modifiche.
  Il comma 5 integra l'articolo 53 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto Crescita»), inserendo il nuovo comma 1-quater, per effetto del quale, in ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, viene consentito alle imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali già ricevuti di accedere ai regimi di aiuto concessi a livello nazionale o territoriale ai sensi del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.
  L'articolo 51, al comma 1, reca disposizioni in materia di rinnovo di incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura, nonché di autorizzazione di ulteriori incarichi presso il medesimo Ministero, provvedendo alla quantificazione dei relativi limiti di spesa.
  Il comma 2 autorizza l'integrazione della segreteria tecnica costituita presso la Soprintendenza speciale per il PNRR (ex articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021) con ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Il comma 3 reca un contributo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, in favore della società Ales Spa.
  Il comma 4 reca disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3.
  Il comma 5 introduce la proroga di due anni della validità delle graduatorie di un concorso pubblico per il reclutamento di 13 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di garantire la pronta operatività e la funzionalità del Dipartimento della protezione civile.
  Il comma 6 precisa che, fermo restando il numero massimo di 3 sedi della Scuola superiore della magistratura, gli uffici di ciascuna sede possono essere ubicati in immobili diversi.
  Il comma 7 include il CSM tra i soggetti che possono avvalersi della SOGEI (Società generale d'informatica) s.p.a per lo sviluppo e la sicurezza del proprio sistema informatico.Pag. 71
  Il comma 8 reca alcune modifiche al Codice dell'ordinamento militare (COM) che riconfigurano il Comando operativo di vertice interforze quale vertice militare al pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall'ordinamento militare.
  Con l'obiettivo di superare eventuali disagi derivanti dal temporaneo blocco informatico del sito del Ministero della transizione ecologica, disposto per preservarlo da un recente attacco hacker, il comma 9 proroga di 60 giorni tutti i termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del medesimo dicastero e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ad eccezione dei termini relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del PNRR da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022.
  Il comma 10 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sull'osservanza, da parte degli operatori del settore, del divieto di diffondere o consentire la diffusione dei contenuti proposti dai canali di informazione Russia Today e Sputnik.
  L'articolo 52 incrementa di 925 milioni di euro, per l'anno 2022, le risorse volte a sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato.
  L'articolo 53 autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana, nella quale confluiscono le risorse assegnate allo scopo di contrastare la malattia.
  L'articolo 54 differisce al 31 luglio 2022 il termine per l'adozione delle nuove linee guida per la disciplina sui trasporti eccezionali, nonché alla stessa data del 31 luglio la disciplina transitoria per le autorizzazioni al trasporto eccezionale di massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi.
  L'articolo 55 aumenta dal 10 al 25 per cento l'imposta sugli extraprofitti nel settore energetico introdotta con il decreto-legge n. 21 del 2022 e ne estende il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2021.
  Inoltre, si prevede che il contributo sia versato in due date: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022.
  L'articolo 56 dispone, al comma 1, l'incremento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, della programmazione 2021-2027, di 1.500 milioni di euro per il 2025, in termini di competenza.
  Il comma 2 reca disposizioni funzionali ad operare le riduzioni delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, della programmazione 2014-2020, ai fini del reperimento delle risorse poste a copertura finanziaria degli oneri complessivi del provvedimento in esame, ai sensi di quanto richiesto dall'articolo 58, comma 4, lettera f), nell'importo di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 3 miliardi di euro per l'anno 2025.
  Per gli interventi infrastrutturali, il comma 3 definisce una specifica procedura per la revoca dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, che prevede: l'individuazione da parte del CIPESS, dopo apposita ricognizione, degli interventi infrastrutturali privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante; la definizione di obiettivi (iniziali, intermedi e finali) con i relativi termini temporali di conseguimento, stabiliti in relazione ad un cronoprogramma finanziario e procedurale; il definanziamento dell'intervento nel caso di mancato rispetto degli obiettivi indicati dal CIPESS. Non si procede al definanziamento nel caso in cui siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti, intendendosi come tali – secondo la definizione introdotta dall'articolo in esame – quelle derivanti dalla stipulazione del contratto.
  Ai sensi del comma 4, la procedura di revoca delle risorse non si applica agli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 rientranti nei progetti in essere del PNRR, cui sono estese le procedure gestionali e finanziarie in deroga, stabilite per le risorse del PNRR.
  L'articolo 57 reca le disposizioni transitorie.Pag. 72
  L'articolo 58 reca le disposizioni finanziarie.
  L'articolo 59 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Rileva come alcune disposizioni del provvedimento modifichino esplicitamente alcuni articoli del decreto-legge n. 21 del 2022, ancora in corso di conversione al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame; in particolare, il comma 5 dell'articolo 3, dispone l'abrogazione dell'articolo 17, volto a istituire il fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto e l'articolo 55 modifica la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette, prevista dall'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022. Segnala che la modifica del decreto-legge ancora in corso di conversione è intervenuta nel corso dell'esame in seconda lettura di quest'ultimo (il decreto-legge in esame, infatti è entrato in vigore il 18 maggio, mentre la deliberazione finale della Camera in seconda lettura sul decreto-legge n. 21 è intervenuta il 19 maggio ed il 20 maggio si è avuta la pubblicazione e l'entrata in vigore della relativa legge di conversione, la legge n. 51 del 2022).
  L'articolo 2, commi 1, 2 e 3, modifica inoltre in modo implicito la disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di energia da parte delle imprese recata dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge n. 21 del 2022.
  Al riguardo, richiama quanto in più occasioni osservato dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione in ordine all'opportunità di evitare interventi con ulteriori strumenti normativi su decreti-legge in corso di conversione (richiama ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020).
  Per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, il provvedimento appare riconducibile alla finalità unitaria dell'adozione di misure di contrasto delle ricadute della crisi ucraina, con riferimento anche alla connessa necessità di adottare misure in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti.
  A tale riguardo, il provvedimento appare qualificabile come «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale (con la sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la «materia finanziaria» in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari»; il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare «in concreto non pertinente».
  Il provvedimento reca anche ulteriori disposizioni, quali quelle di cui all'articolo 13 (Commissario straordinario per i rifiuti della città di Roma in vista del Giubileo del 2025); all'articolo 39 (disposizioni sul fondo unico delle associazioni e società sportive dilettantistiche); all'articolo 43, commi 9 e 10 (rimborso delle spese del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard); all'articolo 49, comma 5 (modifica della composizione e del funzionamento del comitato scientifico per la revisione della spesa pubblica); all'articolo 51, commi 1 e 4 (rinnovo di incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura), 5 (proroga della graduatoria di uno specifico concorso per dirigenti della protezione civile), 6 (disposizioni sulla sede degli uffici della Scuola superiore della magistratura), 7 (possibilità per il CSM di avvalersi della SOGEI per lo sviluppo del proprio sistema informatico) e 8 e 11 (norme sul comando operativo interforze); all'articolo 54 (differimento dell'adozione linee guida sui trasporti eccezionali).
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva come il provvedimento sia principalmente riconducibile alle materie «diritto di asilo», «immigrazione», «tutela Pag. 73della concorrenza», «sistema tributario», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «profilassi internazionale» e «tutela dell'ambiente», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, rispettivamente, dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), e), g), q) ed s) della Costituzione; alle materie «tutela e sicurezza del lavoro», «tutela della salute», «governo del territorio», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», «coordinamento della finanza pubblica», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; alle materie agricoltura e trasporto pubblico locale, di competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

   l'articolo 13, comma 2, prevede l'intesa con la regione Lazio, oltre che con il Commissario straordinario, ai fini dell'adozione del DPCM chiamato a nominare i subcommissari per la gestione dei rifiuti a Roma;

   l'articolo 36, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture per la ripartizione tra le regioni delle ulteriori risorse stanziate per il trasporto pubblico locale;

   l'articolo 40, comma 4, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la ripartizione delle risorse destinate agli enti locali per far fronte agli aumenti dei prezzi energetici;

   l'articolo 41, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la ripartizione del contributo straordinario alle province e alle città metropolitane volto a compensare le minori entrate derivanti dalle imposte provinciale di trascrizione e sulla RC Auto;

   l'articolo 42, comma 2, prevede l'intesa con i comuni destinatari dei finanziamenti del PNRR ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione del piano di interventi di ciascun comune;

   l'articolo 43, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno chiamato a ripartire il fondo per il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane.

  Rileva, inoltre, come l'articolo 5 definisca i rigassificatori come «interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti» e definisca le regole per la realizzazione di nuovi impianti, compresi quelli galleggianti, e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina, allo scopo, di un commissario straordinario del Governo. Al riguardo, ricorda che la norma prevede anche, al comma 2, che il commissario straordinario rilasci con «un procedimento unico» l'autorizzazione per la realizzazione di impianti di rigassificazione di cui all'articolo 59 del decreto-legge n. 159 del 2007.
  Sul punto segnala quindi l'opportunità di specificare se, mediante il richiamo alla norma di cui all'articolo 59 del decreto-legge n. 159 del 2007, si voglia fare salva anche l'intesa con la regione prevista in materia appunto da tale ultima norma.
  Rileva, infine, come l'articolo 39 disponga che le risorse stanziate dall'articolo 14-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, nonché dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del medesimo bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 Pag. 74del 2017, legge di bilancio 2018), sottraendole invece al fondo per le associazioni sportive previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020.
  Al riguardo, segnala l'opportunità di approfondire la disposizione, ricordando infatti che la sentenza n. 40 del 2022 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020 nella parte in cui non prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle risorse del fondo. La norma trasferisce quindi risorse da un fondo per il quale, per effetto della sentenza, è prevista l'intesa, a uno, quello istituito dalla legge di bilancio per il 2018, in cui invece, in modo che potrebbe risultare non coerente con la medesima sentenza, l'intesa non è prevista.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.
C. 3625 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni VII e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro, il disegno di legge C. 3625, approvato dal Senato, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, adottato come testo base, cui sono abbinate le proposte di legge C. 1985 Mollicone, C. 2658 Gribaudo e C. 2885 Racchella.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, rileva innanzitutto come il provvedimento sia stato oggetto di un significativo ampliamento nel corso dell'esame al Senato in prima lettura. In origine, infatti, esso consisteva di 4 articoli, sostanzialmente coincidenti con gli attuali articoli 2 (recante la delega per la riforma del settore dello spettacolo, nonché delle forme di sostegno e tutela dei lavoratori di settore), 3 (istitutivo del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo), 5 (sull'osservatorio dello spettacolo) e 8 (relativo al portale INPS e ai servizi per i lavoratori dello spettacolo), tutti peraltro interessati da modifiche, in taluni casi piuttosto penetranti, in sede parlamentare.
  Su questo impianto sono state poi innestate le altre previsioni, riguardanti sia la complessiva governance del settore che i profili di più stretta attinenza lavoristica, previdenziale e assistenziale.
  Passando a sintetizzare il contenuto del provvedimento, rileva che l'articolo 1 apporta modificazioni all'articolo 1, comma 1, della legge n. 175 del 2017, recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, dirette a integrare i princìpi della disciplina in materia di spettacolo».
  In particolare, la lettera a) del comma 1, modificando l'alinea dell'articolo 1, comma 1, della richiamata legge n. 175 del 2017, integra il quadro dei princìpi nell'ambito dei quali la Repubblica è chiamata ad esercitare le proprie azioni in materia di spettacolo, aggiungendo ai riferimenti normativi presenti nel testo vigente:

   la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, ratificata dalla legge 1° ottobre 2020, n. 133;

   la Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)).

  Ricorda in proposito che la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società si fonda sul presupposto che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell'ambito del diritto dell'individuoPag. 75 a partecipare alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948. Dall'altro lato, la Risoluzione del Parlamento europeo sullo statuto sociale degli artisti, tenuto conto che «l'arte può anche essere considerata un lavoro e una professione», reca proposte e raccomandazioni agli Stati membri rivolte al miglioramento della situazione degli artisti in Europa.
  Inoltre, la lettera b) del comma 1 attribuisce alla Repubblica le seguenti ulteriori azioni, aggiungendo alcune lettere (da c-bis a c-octies) dopo la lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 175:

   alla lettera c-bis), la promozione e il sostegno dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;

   alla lettera c-ter), il riconoscimento del ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo;

   alla lettera c-quater), il riconoscimento della flessibilità, mobilità e discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e l'adeguamento a tali condizioni delle tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive;

   alla lettera c-quinquies), il riconoscimento della specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorché rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;

   alla lettera c-sexies), il riconoscimento della rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;

   alla lettera c-septies), il riconoscimento delle peculiarità del settore dello spettacolo, che comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale;

   alla lettera c-octies), la promozione e il sostegno dello spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quali forme universali di espressione e comunicazione.

  L'articolo 2, al comma 1, conferisce una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni normative in materia di spettacolo.
  Si tratta di una delega analoga a quella di cui all'articolo 2 della legge n. 175 del 2017, non esercitata entro i termini ivi previsti (12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge), della quale richiama i princìpi e criteri direttivi, il procedimento, nonché le condizioni per l'adozione dei decreti legislativi e delle eventuali disposizioni correttive e integrative.
  La delega, da esercitare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, riguarda nello specifico i seguenti ambiti:

   il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché degli enti di cui al decreto legislativo n. 367 del 1996, e di cui alla legge n. 310 del 2003: al riguardo segnala che le fondazioni lirico-sinfoniche interessate dall'intervento normativo sono 14 e nella quasi totalità risultano dalla trasformazione in fondazioni di diritto privato – disposta ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 367 del 1996 – degli 11 maggiori Teatri d'opera e delle due istituzioni concertistiche assimilate, già enti lirici di Pag. 76diritto pubblico in forza della legge n. 800 del 1967; la richiamata legge n. 310 del 2003 ha a sua volta costituito la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari; per quanto riguarda le disposizioni legislative adottate con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche – che potrebbero pertanto essere interessate dalla delega legislativa – segnala quelle volte a favorire un percorso di risanamento delle stesse, attraverso misure di contenimento dei costi e la messa a disposizione di risorse pubbliche per la riduzione del debito pregresso.

  Con riferimento al coordinamento e al riordino della disciplina regolamentare, il comma 1 richiama l'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge n. 113 del 2016, ai sensi del quale il Governo, al fine di favorire il risanamento economico-finanziario delle fondazioni lirico sinfoniche e di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, era stato chiamato a provvedere alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle medesime fondazioni tramite l'adozione di regolamenti di delegificazione secondo determinati criteri e princìpi, da adottare entro il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo: non risulta in proposito che tali decreti siano stati adottati:

   la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.

  Il Governo, nell'esercizio della delega, è altresì chiamato alla redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», nell'ottica di conferire al settore dello spettacolo «un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa», di migliorare la qualità artistico-culturale delle attività e di promuovere il riequilibrio di genere. Ciò favorendo «la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente», in conformità alla raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01), relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente.
  Quanto ai principi e criteri direttivi della delega il Governo:

   dovrà tenere in considerazione i princìpi sanciti all'articolo 1 della citata legge n. 175 del 2017, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame;

   dovrà attenersi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 2 – con esclusione della lettera b), numero 5) – , 3 e 4 della medesima legge n. 175 del 2017.

  Alla luce del rinvio operato al citato articolo 2, commi 2, 3 e 4, la delega legislativa dovrà dunque rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

   adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale nelle materie oggetto di delega; quanto all'articolo 117, terzo comma, per quanto di interesse in questa sede, esso riserva alla competenza concorrente la valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione di attività culturali; quanto all'articolo 118, rilevano in particolare i commi primo – ai sensi del quale le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e quarto, diretto a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini sulla base del principio di sussidiarietà;

   razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato;

   revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale con specifico riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche;

Pag. 77

   interventi di ottimizzazione con specifico riguardo ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;

   revisione e riassetto della disciplina in relazione al settore delle attività musicali, di cui alla legge n. 800 del 1967;

   revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza;

   revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

   introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del FUS per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado;

   riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative;

   introduzione di disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza;

   sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri;

   sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

  Quanto alle norme procedurali per l'esercizio della delega, il comma 1 opera un rinvio ai contenuti dell'articolo 2, commi 5, e 7 della legge n. 175 del 2017.
  Ai sensi del richiamato comma 5, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e previo parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
  Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali sono tenute ad esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Nel caso in cui le Commissioni si esprimano nel prescritto termine, il Governo può approvare in via definitiva il decreto legislativo recependo le indicazioni contenute nei pareri resi oppure, qualora non intenda conformarsi agli stessi, prima di procedere in via definitiva, è tenuto a trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventualiPag. 78 modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. A loro volta, in quest'ultimo caso, le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
  In conseguenza del richiamo al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 175 del 2017, disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo possono essere adottate, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
  Il comma 2, con riferimento all'esercizio della delega in relazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, introduce specifici princìpi e criteri direttivi, ulteriori rispetto a quelli richiamati al comma 1. In particolare, i decreti legislativi sono tenuti a rivedere i «requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico», attraverso nuove procedure che prevedano in particolare:

   l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della Fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, «nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni»;

   la previsione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti al medesimo bando.

  Il comma 3 integra le disposizioni relative all'esercizio della delega in materia di spettacolo di cui al comma 1, con la previsione che i decreti legislativi (di cui all'articolo 1, comma 1) introducano disposizioni per il riconoscimento dei Live Club quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività. La disposizione, come specificato, è finalizzata a valorizzare la funzione sociale della musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui detta forma d'arte performativa si realizza.
  Il comma 4 reca una delega al Governo per la definizione di nuove norme in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo. La delega deve essere esercitata entro nove mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, secondo le norme procedurali di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge n. 175 del 2017, nonché secondo i criteri di salvaguardia finanziaria di cui al comma 8.
  I princìpi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, posti dalle lettere da a) a d) del medesimo comma 4, prevedono:

   il riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;

   il riconoscimento di un'indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;

   la previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;

   la previsione di tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica.

  Il comma 5 reca una delega al Governo per la definizione di norme in materia di equo compenso dei lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti degli spettacoli dal vivo di cui all'articolo 4. La delega deve essere esercitata entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme procedurali richiamate dall'alinea del comma 5, nonché secondo i criteri di salvaguardiaPag. 79 finanziaria di cui al successivo comma 8.
  I princìpi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, posti dalle lettere a) e b) del comma 5, prevedono:

   la determinazione di parametri diretti ad assicurare ai suddetti lavoratori autonomi la corresponsione di un equo compenso, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione;

   l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di remunerare ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.

  Il comma 6 reca una delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato, individuate mediante un apposito decreto ministeriale. Tale delega, da esercitarsi entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, secondo le norme procedurali richiamate dall'alinea del comma 6, concerne anche l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente.
  I princìpi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega sono posti dalle lettere da a) a e) del comma 6, mentre l'alinea del comma specifica che, in generale, nell'esercizio della delega occorre tener conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative in oggetto.
  Il comma 7 dispone in merito ai profili finanziari inerenti all'esercizio della delega di cui al comma 6.
  Ai sensi del comma 8, si prevede che, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, dall'attuazione delle deleghe di cui all'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero della cultura, il registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo.
  In particolare, il comma 1, nel richiamare l'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, dispone che tale registro sia articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste.
  Ai sensi del comma 2, la definizione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione nel registro è demandata a un decreto del Ministro della cultura. Il decreto è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore.
  Ai sensi del comma 3, il registro nazionale è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero della cultura. Alla tenuta del registro provvede la Commissione tecnica istituita presso l'Osservatorio dello spettacolo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del provvedimento in esame.
  Il comma 4 precisa che l'iscrizione all'istituendo registro non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 3, primo comma, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947.
  Il comma 5 conferisce facoltà alle istituzioni scolastiche pubbliche di attingere al registro al fine di individuare professionisti che possano supportare la realizzazione di attività extracurriculari deliberate dai competenti organi collegiali e inserite nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativaPag. 80 (PTOF), di cui all'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
  Il comma 6 reca clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni dell'articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 4 introduce il riconoscimento e la disciplina della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo.
  In particolare, il comma 1 dispone che tale professione sia riconosciuta quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli.
  Il comma 2 definisce le funzioni che l'agente svolge in rappresentanza degli artisti, degli esecutori e degli interpreti nei confronti di terzi, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata.
  Il comma 3 sancisce l'incompatibilità dell'attività di agente con le attività di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici per un importo superiore a euro 100.000.
  Il comma 4 istituisce, presso il Ministero della cultura, il registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo.
  Ai commi 5 e 6 si prevede, rispettivamente, che:

   i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel suddetto registro siano definiti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente Stato-Regioni e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore; il decreto è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

   il registro sia pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero della cultura.

  L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'Osservatorio dello spettacolo, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 163 del 1985, già istitutivo di un Osservatorio dello spettacolo nell'ambito dell'Ufficio studi e programmazione dell'allora Ministero del turismo e dello spettacolo.
  In particolare, il comma 1 specifica che l'istituzione dell'Osservatorio dello spettacolo è finalizzata a promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, completezza e affidabilità.
  Il comma 2 enumera dettagliatamente le tipologie di dati e informazioni che l'Osservatorio è tenuto a raccogliere e pubblicare nel proprio sito internet istituzionale.
  Quanto alle funzioni dell'Osservatorio, ai sensi del comma 3, esse sono:

   elaborazione di documenti di raccolta e analisi dei dati e delle informazioni (di cui al comma 2), che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori nei mercati nazionali e internazionali;

   promozione del coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle Regioni con finalità analoghe, anche con l'obiettivo di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione del settore dello spettacolo.

  Ai sensi del comma 4, si prevede altresì, come ulteriore funzione dell'Osservatorio, la realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti, aventi carattere di affidabilità, tracciabilità e continuità delle fonti di dati.
  Il comma 5 istituisce presso l'Osservatorio una Commissione tecnica, alla quale è attribuito il compito di provvedere alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame. Si dispone altresì che ai componenti di detta Commissione non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  Il comma 6 demanda a uno o più decreti del Ministro della cultura, adottati di concertoPag. 81 con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, diversi compiti, tra cui la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio.
  Il comma 7 prevede che l'Osservatorio possa avvalersi di un numero massimo di 10 esperti, a ciascuno dei quali è corrisposto un compenso annuo complessivo pari a 7.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione.
  Il medesimo comma 7 prevede altresì che l'Osservatorio possa stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati, nonché convenzioni con le Università e le istituzioni AFAM finalizzate allo svolgimento presso l'Osservatorio di tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica disciplinati dal regolamento di cui al DPR n. 212 del 2005. È espressamente disposto che, nello svolgimento dei tirocini, gli studenti non siano impiegati in alcun modo in sostituzione di posizioni professionali.
  Il comma 8 pone a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, nonché per gli incarichi agli esperti e le collaborazioni di cui al comma 7.
  Il comma 9 dispone l'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 163 del 1985, con cui è stato istituito l'Osservatorio sullo spettacolo attualmente esistente; quest'ultimo resta tuttavia operante fino all'entrata in funzione del nuovo organo.
  L'articolo 6 istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo di cui all'articolo 5 e gli osservatori regionali dello spettacolo di cui all'articolo 7.
  In particolare, il comma 1 specifica che l'istituzione del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo è finalizzata ad assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività.
  Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro della cultura, tra l'altro, la definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale. Il decreto è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni.
  Il comma 3 dispone che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro della cultura trasmette una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla successiva trasmissione alle Camere, e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La relazione è predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo.
  Il comma 4 reca clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione dell'articolo in commento si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 7 disciplina il concorso delle Regioni all'attuazione dei princìpi generali di cui all'articolo 1 della legge n. 175 del 2017, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento, prevedendo, al comma 1, che le Regioni concorrano all'attuazione dei suddetti princìpi nell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché in conformità ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia.
  Tali princìpi sono qualificati come princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il quale dispone che nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Per quanto rileva in questa sede, ai sensi dello stesso articolo 117, terzo comma, costituiscono materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.Pag. 82
  Il medesimo comma 1 attribuisce alle Regioni le seguenti specifiche azioni:

   alla lettera a), la promozione dell'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo, per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;

   alla lettera b), la verifica, anche mediante gli osservatori regionali dello spettacolo, dell'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio alla luce dei risultati conseguiti; ai fini di tale verifica, le Regioni possono svolgere attività di monitoraggio e valutazione in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo di cui all'articolo 6;

   alla lettera c), la promozione e il sostegno, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, delle attività dello spettacolo dal vivo.

  La disposizione specifica che le Regioni attendano alle azioni sopra illustrate sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 8, al comma 1, prevede che l'INPS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, tramite il proprio portale, attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; tali servizi sono intesi ad agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero.
  Il comma 2 specifica che tali servizi comprendono anche – attraverso un canale di accesso dedicato, denominato «Sportello unico per lo spettacolo» e attivato sul portale dell'INPS – l'agevolazione dell'accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese o associazioni, che non abbiano come scopo istituzionale o sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgano – per le attività artistiche o tecniche, direttamente connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli – delle prestazioni di lavoratori a tempo determinato.
  Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 in 250.000 euro annui, a decorrere dal 2022, e, ai fini della relativa copertura, dispone una riduzione, in misura e termini temporali identici, del Fondo unico per lo spettacolo.
  L'articolo 9 istituisce, presso il Ministero della cultura, il Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, specificando al comma 1 che lo scopo dell'istituzione del Tavolo è quello di favorire il dialogo fra gli operatori, nell'ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19.
  Il comma 2 individua le seguenti particolari funzioni-obiettivo del Tavolo:

   alla lettera a), l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro;

   alla lettera b), il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarità delle prestazioni;

   alla lettera c), il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo.

  Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione:

   della composizione del Tavolo;

   delle modalità di funzionamento del Tavolo.

Pag. 83

  Il comma 4 reca disciplina la composizione del Tavolo, prevedendo che esso sia presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato e sia costituito da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
  Il comma 5 dispone che dall'attuazione dell'articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 10, comma 1, eleva da 100 euro a 120 euro il limite massimo di importo giornaliero per la contribuzione e la base di calcolo relative ai trattamenti di malattia e di maternità o di paternità (ivi compresi quelli per congedo parentale) dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti o autonomi, a tempo determinato (iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo); l'incremento in esame decorre dal 1° luglio 2022.
  Ai sensi del comma 2, agli oneri derivanti dalla previsione del comma 1, quantificati in 0,9 milioni di euro per il 2022 e 1,8 milioni annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante riduzione, per gli identici importi, dell'accantonamento relativo al Ministero della cultura del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).
  L'articolo 11 consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo.
  Tale disposizione è volta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con diploma di istruzione secondaria superiore. Per l'attivazione dei suddetti tirocini formativi e di orientamento si applicano le linee guida di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1, comma 721, della legge n. 234 del 2021.
  L'articolo 12 integra i criteri di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), di cui all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985, al fine di promuovere, al comma 1, l'equilibrio di genere, e, al comma 2, l'impiego nelle rappresentazioni liriche di giovani talenti italiani.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come, nel complesso, il provvedimento, volto a una organica riforma del settore dello spettacolo, sia riconducibile innanzitutto alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale, sin dalla sentenza n. 255 del 2004, ha avuto modo di chiarire che, sebbene lo «spettacolo» non sia espressamente nominato nel catalogo delle materie delineato dal nuovo Titolo V, esso rientra senza dubbio fra le più ampie attività culturali cui la disposizione costituzionale fa riferimento. La Corte precisa che «nell'attuale sistema costituzionale l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, contempla la materia della “promozione ed organizzazione di attività culturali” senza esclusione alcuna, salvi i soli limiti che possono indirettamente derivare dalle materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione (come, ad esempio, dalla competenza in tema di “norme generali sull'istruzione” o di “tutela dei beni culturali”). Ciò comporta che ora le attività culturali di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo. Questo riparto di materie evidentemente accresce molto le responsabilità delle Regioni, dato che incide non solo Pag. 84sugli importanti e differenziati settori produttivi riconducibili alla cosiddetta industria culturale, ma anche su antiche e consolidate istituzioni culturali pubbliche o private operanti nel settore (come, ad esempio e limitandosi al solo settore dello spettacolo, gli enti lirici o i teatri stabili); con la conseguenza, inoltre, di un forte impatto sugli stessi strumenti di elaborazione e diffusione della cultura (cui la Costituzione, non a caso all'interno dei “principi fondamentali”, dedica un significativo riferimento all'art. 9)».
  Singole parti dell'articolato chiamano in causa poi anche competenze ulteriori. È il caso, ad esempio, delle norme di carattere lavoristico, assistenziale e previdenziale – di cui agli articoli 3, 4, 8, 9 e 10 – che richiamano le competenze legislative esclusive dello Stato in materia di «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale», di cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettere l), m) e o) della Costituzione.
  Il provvedimento investe poi anche la materia «professioni», attribuita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni (in particolare con riferimento all'articolo 3, istitutivo del registro nazionale dei professionisti dello spettacolo); al riguardo ricorda però che la giurisprudenza della Corte costituzionale, ad esempio con la sentenza n. 98 del 2013, ha affermato il principio che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato».
  Ancora, con riguardo alle fondazioni lirico sinfoniche, pure oggetto dell'intervento legislativo – all'articolo 2 – , la Corte costituzionale (sentenza n. 153 del 2011) ha rilevato che, nonostante la forma giuridica privatistica assunta, esse hanno conservato sul piano sostanziale una natura pubblicistica, al contempo chiarendo che la disciplina della loro organizzazione e del connesso regime giuridico è da ascrivere alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici», di competenza legislativa esclusiva statale, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.
  La norma sui tirocini formativi e di orientamento per giovani già diplomati – di cui all'articolo 11 – appare ascrivibile sia alla materia «istruzione», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni, sia alla materia istruzione e formazione professionale, di competenza residuale regionale.
  A fronte di questo intreccio di competenze, rileva come il testo preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in attuazione dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, ai sensi degli articoli 118 e 120 della Costituzione.
  Richiama, in particolare:

   le deleghe disposte dall'articolo 2, le quali, in virtù del comune rinvio al procedimento d'adozione già previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 175 del 2017, dovranno essere esercitate acquisendo, sullo schema di decreto, l'intesa in Conferenza unificata;

   la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito della definizione dei requisiti per l'iscrizione agli albi di cui agli articoli 3 e 4;

   la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni in sede di definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio dello spettacolo ai sensi dell'articolo 5;

   la necessità di acquisire l'intesa della Conferenza Stato-Regioni relativamente alla definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, a norma dell'articolo 6;

   la previsione, recata nell'articolo 7, di Osservatori regionali dello spettacolo.

Pag. 85

  Con riferimento alla previsione, di cui all'articolo 9, relativa all'istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo, rileva come non si preveda il coinvolgimento del sistema delle autonomie, né per quanto riguarda il procedimento di adozione del decreto che ne disciplina composizione e funzionamento (di cui al comma 3), né con riferimento all'individuazione dei componenti (di cui al comma 4): segnala pertanto l'opportunità di un approfondimento al riguardo.
  A tale ultimo riguardo ricorda che, nel corso dell'esame al Senato, la Sottocommissione per i pareri della 1a Commissione Affari costituzionali ha espresso sul testo, nella seduta del 18 maggio 2022, un parere non ostativo con la seguente osservazione: «si segnala l'opportunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale per la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo. Sarebbe altresì opportuno prevedere, al comma 4, l'integrazione della composizione del Tavolo con rappresentanti degli enti territoriali, alla luce delle competenze in materia di spettacolo di tali enti».
  Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, ricorda, su un piano più generale, che secondo la Corte costituzionale, lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni» (sentenza n. 307 del 2004).
  A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2022, l'articolo 9 della Costituzione, come è noto, prevede che «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.».
  Vengono poi in rilievo almeno altre due previsioni costituzionali:

   l'articolo 33, primo comma, a tenore del quale l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento;

   l'articolo 36, primo comma, secondo cui «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.
C. 3580 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il disegno di legge C. 3580, approvato dal Senato, recante disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, che non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la VII Commissione.

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, rileva preliminarmente come quella prevista dal disegno di legge in esame sia una iniziativa speciale, che si affianca al circuito ordinario per lo svolgimento di celebrazioni. Al riguardo, ricorda, infatti, che la legge n. 420 del 1997 – tutt'ora vigente – aveva inteso predisporre un quadro giuridico unitario in materia, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, sistematizzandoPag. 86 l'intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza. A questo fine, la citata legge n. 420 ha previsto l'istituzione, presso l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della «Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali», alla quale ha affidato il compito di deliberare, tra l'altro, sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso. Le richieste di istituzione dei comitati nazionali possono essere presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato. La Consulta è ora incardinata presso il Ministero della cultura. Le relative competenze sono attribuite alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali dal D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, in vigore dal 5 febbraio 2020. Analogamente a quanto dispone il disegno di legge, altri comitati nazionali per celebrazioni di eventi sono stati istituiti con legge o con altra tipologia di atto, al di fuori del «circuito ordinario» previsto dalla legge n. 420 del 1997. Tra le più recenti, ricorda, ad esempio, la legge n. 234 del 2021, che ha disposto, fra l'altro, l'istituzione di due Comitati per la celebrazione, rispettivamente, del centenario della morte di Giacomo Puccini e del quinto centenario della morte de «Il Perugino». Alla Camera dei deputati, peraltro, sono attualmente in corso di esame le proposte di legge abbinate C. 2942 e C. 3564, recanti disposizioni per la celebrazione della figura e dell'opera di Antonio Canova nel secondo centenario della morte.
  Rammenta, inoltre, che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle dirette dipendenze del Ministro per le politiche giovanili, è incardinata la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, la quale, inizialmente istituita nel 2012, è stata modificata nel corso degli anni fino al suo attuale assetto e denominazione, stabilito dal D.P.C.M. del 13 aprile 2021.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, che si compone di 5 articoli, l'articolo 1 prevede che la Repubblica celebri la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della morte nell'anno 2026. La disposizione specifica che tale attività si colloca nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, che la Costituzione attribuisce alla Repubblica.
  L'articolo 2, comma 1, dispone l'istituzione, per le richiamate finalità, del Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Al Comitato è assegnato un contributo complessivo di 4.510.000 euro per il periodo compreso fra il 2022 e il 2028.
  Il comma 2 reca le autorizzazioni di spesa per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028. Nello specifico, esse sono pari a 200.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026, 300.000 euro per l'anno 2027 e 10.000 euro per l'anno 2028.
  Il comma 3 demanda l'individuazione dei criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del richiamato contributo – da effettuare nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno e in ragione delle esigenze connesse al programma culturale (di cui all'articolo 4, comma 2) – ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale decreto è adottato su proposta del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  Il comma 4 stabilisce che al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.Pag. 87
  L'articolo 3 reca disposizioni sulla composizione e funzionamento del Comitato nazionale.
  In particolare, ai sensi del comma 1, il Comitato nazionale è formato da venti componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
  Ai sensi del comma 2, il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Quanto agli altri componenti, oltre al sindaco del comune di Assisi, che ne fa parte di diritto, essi sono designati: due dal Ministro della cultura; due dal Ministro del turismo; tre dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca d'intesa tra loro; uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; due dalla Conferenza unificata; due dalla regione Umbria; due dal comune di Assisi; uno dal vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino; due dalla Conferenza dei ministri generali del primo ordine francescano e del terzo ordine regolare e uno dalla Società internazionale di studi francescani associazione di promozione sociale, con sede in Assisi.
  Il comma 3 detta i requisiti che devono essere posseduti dai componenti del Comitato nazionale (inclusi quelli eventualmente integrati ai sensi del comma 5).
  Nello specifico, essi sono individuati: i) tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi; ii) nonché tra rappresentanti di enti pubblici, privati ed ecclesiastici con personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa cattolica che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale o di culto svolta, vantino una specifica competenza e conoscenza della figura del Santo o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale, turistico o istituzionale in cui operano.
  Quanto alle modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale, ai sensi del comma 4, esse sono definite con il D.P.C.M. con cui si procede alla nomina dei componenti del medesimo organo.
  È peraltro prevista, al comma 5, la possibilità di un'integrazione dei componenti del Comitato nazionale, fino ad un massimo di ulteriori tre componenti. In proposito, la disposizione stabilisce che tale facoltà può essere attivata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, previo parere della Conferenza unificata.
  Non è previsto alcun emolumento in favore dei componenti del medesimo Comitato, a cui il comma 6 riconosce il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2.
  Il Comitato nazionale, ai sensi del comma 7, è sottoposto all'attività di vigilanza del Ministero della cultura, che riguarda la rendicontazione delle attività. A tal fine, il Comitato è tenuto ad elaborare e trasmettere al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta.
  Secondo quanto previsto dal comma 8, il Comitato nazionale opera presso il Ministero della cultura, avendo cura di assicurare l'integrazione e la coerenza del programma culturale – di cui all'articolo 4, comma 2 – con le attività del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  L'articolo 4 dispone in materia di durata e compiti del Comitato nazionale.
  In particolare, ai sensi del comma 1, il Comitato opera a decorrere dalla data di adozione del D.P.C.M. di nomina dei componenti e di funzionamento del medesimo Comitato, previsto dall'articolo 3, comma 1, e che resta in carica sino alla data del 30 aprile 2028. Va peraltro rilevato, anche alla luce della distribuzione temporale delle richiamate autorizzazioni di spesa come le attività principali si concentreranno nel 2026 e, sia pure in minor misura, negli anni immediatamente precedenti. La data di cessazione del Comitato, che cade a distanza Pag. 88di circa un anno e mezzo dalla data di effettiva ricorrenza dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (ottobre 2026), pare finalizzata non solo a favorire il completamento delle iniziative celebrative, ma anche a consentire al medesimo Comitato di disporre di un tempo maggiore per portare a termine le attività di rendicontazione.
  Il comma 2 affida al Comitato il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi. Più in dettaglio, si prevede che tale programma comprenda attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica, nonché di attenzione agli aspetti del messaggio francescano riguardanti il rispetto e la cura dell'ambiente, il dialogo tra le religioni e la pacifica convivenza tra i popoli, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del personaggio.
  Nello specifico, ai sensi del comma 2, il Comitato è chiamato a:

   ai sensi della lettera a), elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera del Santo, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale;

   ai sensi della lettera b), predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge, inclusi eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità;

   ai sensi della lettera c), elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;

   ai sensi della lettera d), predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e dei cammini francescani, nonché di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione.

  Il comma 3 stabilisce che nell'ambito dei richiamati programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati sono ricomprese:

   a) la pubblicazione dell'edizione delle fonti sulla vita e sull'opera di San Francesco d'Assisi e sulle origini dell'Ordine francescano fino al XIV secolo, a cura della Società internazionale di studi francescani, che vi provvede in coordinamento con l'Edizione nazionale delle fonti francescane;

   b) la pubblicazione del catalogo dei codici medievali del Fondo antico comunale e la catalogazione del Fondo antico dei libri a stampa della Biblioteca comunale conservati presso il Sacro Convento in Assisi, a cura della Società internazionale di studi francescani, in collaborazione con il medesimo Sacro Convento.

  I piani e i programmi sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura e del Ministero del turismo.
  Ai sensi dell'articolo 5, recante disposizioni finanziarie, agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il disegno di legge sia riconducibile alla materia «tutela dei beni culturali», attribuita alla competenza legislativaPag. 89 esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché alle materie «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Considerato tale l'intreccio di competenze legislative facenti capo a enti territoriali diversi, il disegno di legge include strumenti volti a consentire, come prescritto dal principio di leale collaborazione più volte evocato alla Corte costituzionale in fattispecie analoghe, forme d'interlocuzione e compartecipazione fra Stato e Regioni, previste in particolare, all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, commi 2 e 5.
  Per quanto concerne il rispetto degli altri princìpi costituzionali, segnala come l'iniziativa legislativa si collochi nell'ambito dell'articolo 9 della Costituzione, il quale impegna la Repubblica a tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.
C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, la proposta di legge C. 2328, approvata dal Senato, recante modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

  Marco DI MAIO (IV), relatore, illustrando il contenuto della proposta di legge, che si compone di un solo articolo, suddiviso in due commi, rileva come esso apporti diverse modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016 «Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne». In sintesi, non si prevedono più dei divieti – in funzione antibracconaggio ittico – applicati all'insieme complessivo delle acque interne (che, a legislazione vigente, corrispondono ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre), bensì tali divieti (cui corrispondono delle sanzioni che riprendono quelle attualmente in vigore), sono diversificati a seconda che essi siano riferiti:

   a) ai laghi indicati dal nuovo Allegato 1, alle acque salse o salmastre o lagunari (secondo il nuovo comma 2 dell'articolo 40 della legge n. 154);

   b) ai fiumi, ai laghi non inclusi nell'elenco di cui al predetto Allegato 1 e alle acque dolci (secondo i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del medesimo articolo 40).

  Quanto al quadro normativo vigente in materia ricorda che, attualmente, il citato articolo 40 della legge n. 154 del 2016 prevede, al comma 1, che, al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, sia considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini di tale legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i Pag. 90punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
  È poi previsto, al comma 2, che nelle acque interne sia vietato: a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente; b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque; c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici; d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti; e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo; f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.
  In base al comma 3, sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.
  Ai sensi del comma 4, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.
  In base al comma 5 si prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.
  Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti accertatori procedono, secondo il comma 6, all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché' al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.
  Ai sensi del comma 7, qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.
  In base al comma 8, per le violazioni indicate dall'articolo 40, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.
  Più in dettaglio, in tale quadro normativo il comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge, alla lettera a), sostituisce i commi 1 e 2 del suddetto articolo 40 della legge n. 154 del 2016.
  Nello specifico, il nuovo comma 1 del predetto articolo 40 – come modificato dalla proposta di legge – prevede che rientrino nella nozione di acque interne – oltre ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre – anche le acque lagunari.
  Il nuovo comma 2 del medesimo articolo 40, poi, in base alla novella, prevede Pag. 91dei divieti – in funzione antibracconaggio ittico – riferiti:

   a) ai grandi laghi e ai laghi minori nominativamente indicati nel nuovo Allegato 1, inserito nella legge n. 154 dal comma 2 dell'articolo unico;

   b) alle acque salse o salmastre o lagunari.

  Il citato Allegato n. 1 individua i Grandi Laghi nei seguenti: Lago Maggiore, Lago di Varese, Lago di Como e Lecco; Lago d'Iseo; Lago di Garda; Lago Trasimeno; Lago di Bolsena; Lago di Bracciano. I Laghi Minori sono così elencati: Lago di Orta; Lago di Mergozzo; Lago di Candia; Lago Grande di Avigliana; Lago di Viverone; Lago d'Idro; Lago di Annone; Lago di Comabbio; Lago di Garlate; Lago di Mezzola; Lago di Monate; Lago di Olginate; Lago di Pusiano; Lago di Corbara; Lago di Vico; Lago di Nemi; Lago di Fondi; Lago del Turano; Lago del Salto; Bacino di Campotosto; Lago Coghinas; Lago del Cixerri.
  Nei laghi di cui all'Allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari sarà imposto il divieto (tale elencazione ripropone il comma 2 dell'articolo 40 attualmente vigente, riferito alle acque interne) di:

   a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

   b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

   c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

   d) per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

   e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

   f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

  Il medesimo comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge, alla lettera b), inserisce i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016.
  In base al nuovo comma 2-bis dell'articolo 40, nelle acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato:

   a) l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;

   b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

   c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;

   d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

   e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

  Il nuovo comma 2-ter dell'articolo 40, poi, dispone che le attività di cui al suddetto comma 2-bis, lettera b) – ossia utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o Pag. 92materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti – siano consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.
  Inoltre, il nuovo comma 2-quater dell'articolo 40 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'Allegato 1 nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, possano prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), relativo all'esercizio della pesca professionale, nonché all'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività. Tali deroghe possono essere previste esclusivamente per la pesca di alcune specie: eurialine e dei gamberi di fiume (Austropotamobius pallipes) nei limiti delle disposizioni dell'UE vigenti in materia.
  La lettera c) del comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge, sostituisce i commi da 3 a 7 del richiamato articolo 40.
  Il nuovo comma 3 dell'articolo 40, in analogia con il testo attualmente vigente, prevede che siano vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai suddetti commi 2 e 2-bis.
  Sempre in analogia con quanto attualmente previsto, in tema di sanzioni, il nuovo comma 4 dell'articolo 40 prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi 2-bis e 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-bis (attualmente, a colui che viola il divieto di cui al comma 3, si applicano – ove ne sia in possesso – la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni).
  Il nuovo comma 5 dell'articolo 40 – confermando quasi integralmente il testo vigente – prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi (a legislazione vigente, il riferimento è alla licenza di pesca professionale).
  In analogia con la legislazione vigente, il nuovo comma 6 dell'articolo 40 prevede che per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e ai commi 2-bis e 3, gli agenti accertatori procedano agli immediati sequestro e confisca (attualmente, il riferimento è solo alla sola confisca) del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, «anche se di terzi» (tale inciso non è presente nel testo vigente) e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua qualora tale reimmissione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (il riferimento al DPR n. 357 del 1997 non è presente a legislazione vigente). Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale Pag. 93«nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari» (tale inciso non è presente a legislazione vigente), il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.
  Il nuovo comma 7 dell'articolo 40 – analogo al testo vigente – prevede che, qualora le violazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca (attualmente, il riferimento è alla licenza di pesca professionale) o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Tali disposizioni si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.
  Inoltre, viene inserito un nuovo comma 7-bis al medesimo articolo 40, il quale dispone che all'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali.
  Il comma 1 dell'articolo unico, alla lettera d), sostituisce il comma 10 del citato articolo 40 della legge n. 154, prevedendo che le disposizioni dell'articolo siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».
  Il comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge prevede inoltre – come anticipato – che alla legge n. 154 del 2016, sia aggiunto, il citato Allegato 1, contenente l'elenco di 8 grandi laghi e di altri 22 laghi minori precedentemente indicati.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge sia riconducibile in via prevalente alla materia pesca attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Costituzione.
  Sulla medesima materia, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme.
  Segnala in tale contesto come il provvedimento, per il suo specifico contenuto e per le sue finalità, sia riconducibile anche alle materie «ordinamento civile e penale» e «tutela dell'ecosistema», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Deborah Bergamini.

  La seduta comincia alle 14.35.

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità.
C. 3353-B, cost. di iniziativa popolare, approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranzaPag. 94 assoluta dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera.
(Esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede referente, in seconda deliberazione, la proposta di legge costituzionale C. 3353-B, di iniziativa popolare, approvata in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera dei deputati e approvata in seconda deliberazione dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, recante «Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità».
  Al riguardo ricorda che, trattandosi di un esame in seconda deliberazione da parte della Camera, la Commissione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 99 del Regolamento, è chiamata a riesaminare il progetto nel suo complesso e a riferire all'Assemblea; ai sensi del comma 3 dell'articolo 99 del Regolamento, in questa fase dell'iter non sono ammessi emendamenti.

  Roberta ALAIMO (IPF), relatrice, ripercorrendo brevemente l'iter del provvedimento, che la Camera è ora chiamata a esaminare in seconda deliberazione, ricorda che esso è stato approvato, in prima deliberazione, dal Senato il 3 novembre 2021 e trasmesso alla Camera, che lo ha approvato, in prima deliberazione, senza modifiche, il 30 marzo 2022. Il provvedimento è stato quindi approvato in seconda deliberazione dal Senato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il 27 aprile 2022.
  Quanto al contenuto della proposta di legge in esame, in sintesi, essa è diretta ad introdurre, dopo il quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, un comma aggiuntivo, ai sensi del quale «La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità».
  A tale proposito ricorda che l'articolo 119 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e successivamente modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca la disciplina dell'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni); essa prevede, al terzo comma, la possibilità di istituire con legge dello Stato un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, e, al quinto comma, la possibilità di destinare, da parte dello Stato, risorse aggiuntive e di effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.
  Sottolinea come il terzo comma dell'articolo 119, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 presentava una formulazione per alcuni aspetti analoga a quella della proposta di legge costituzionale in esame: il testo previgente prevedeva infatti che, per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, lo Stato assegnasse per legge a singole regioni contributi speciali.
  Per quanto riguarda il restante quadro normativo nazionale, osserva come all'esigenza di tenere conto delle specifiche realtà territoriali, anche in relazione all'insularità, si faccia riferimento in talune disposizioni contenute nella legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», e come il riconoscimento dell'esigenza di un intervento pubblico in relazione ai disagi connessi all'insularità sia posto alla base di interventi previsti da diverse disposizioni di leggi ordinarie.
  Fa presente al riguardo che alcuni interventi normativi dispongono finanziamentiPag. 95 ad hoc al fine di assicurare la continuità territoriale.
  La continuità territoriale è altresì strettamente connessa al diritto alla libera circolazione e al diritto di uguaglianza dei cittadini (diritti sanciti, rispettivamente, all'articolo 16 e all'articolo 3 della Costituzione italiana).
  L'insularità costituisce quindi la condizione tipica in cui gli svantaggi ad essa connessi rendono necessarie misure per la continuità territoriale.
  Nell'ordinamento dell'Unione europea, le misure in favore della continuità territoriale trovano fondamento nell'articolo 45 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'UE, e nell'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno.
  Al fine di assicurare la continuità territoriale possono essere previsti sia agevolazioni tariffarie in favore coloro che usufruiscono di servizi di collegamento da e per regioni sfavorite, sia oneri di servizio pubblico a carico del vettore di trasporto.
  In tale contesto, si registrano, dunque, a livello italiano, diversi interventi con legge ordinaria recanti misure volte ad assicurare la continuità territoriale, con particolare riferimento ai collegamenti aerei, e, più in generale, a compensare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.
  Al riguardo segnala, a titolo di esempio, tra i molti:

   l'articolo 10 del decreto-legge n. 185 del 2015, recante «Misure urgenti per interventi nel territorio», che attribuisce alla regione Sardegna 30 milioni di euro per il 2015 al fine di «garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti»;

   l'articolo 1, comma 486, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che destina 20 milioni di euro per il 2016 alla Regione siciliana per la continuità territoriale;

   l'articolo 1, comma 837, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), che prevede l'istituzione di un Comitato istruttore paritetico Stato-regione «in considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale», al fine di includere la Regione Sardegna fra le realtà territoriali ultra-periferiche, per i quali sono già previsti sistemi di aiuto in sede UE (analoga iniziativa è stata assunta dalla Regione siciliana con l'articolo 70 delle legge regionale n. 8 del 2018);

   l'articolo 1, comma 867, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che, nell'ambito del recepimento dell'accordo in materia di finanza pubblica del 7 novembre 2019 tra il Governo nazionale e la regione Sardegna, rinvia ad una sede ad hoc la definizione della questione della compensazione dei costi dell'insularità;

   l'articolo 1, commi 688 e 689, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2020), che reca disposizioni in materia di collegamenti aerei da e per la Sicilia;

   l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 146 del 2021, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», che attribuisce alla regione Sardegna per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità, in attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi.

  Ringrazia, infine, la Presidenza e tutti i gruppi per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nel consentire il sollecito esame del provvedimento in seconda deliberazione.

  Emanuele PRISCO (FDI), ai fini dell'economia dei lavori e per velocizzare l'iter del provvedimento, segnala l'opportunità di Pag. 96concludere l'esame in sede referente nella seduta odierna.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, segnala come, in assenza di obiezioni, l'esame possa senz'altro concludersi nella seduta odierna.
  Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.
  Avverte quindi che, ove non vi siano richieste di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, non essendo il provvedimento assegnato in sede consultiva ad alcuna Commissione, porrà ora in votazione la proposta di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

  La Commissione delibera di conferire alla relatrice, Alaimo, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 29 giugno 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.