CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 giugno 2022
819.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 23 giugno 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 giugno 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 19.30.

DL 36/2022: Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
C. 3656 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite V e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vittoria CASA, presidente e relatrice, constatata l'assenza della relatrice, ne assume le funzioni.
  Rileva anzitutto che si tratta di un provvedimento di assoluta rilevanza in quanto mira all'accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del PNRR per centrare le milestones e i target entro il 30 giugno 2022.
  Al Senato il provvedimento è stato esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite I e VII. Le disposizioni del decreto riguardano diversi settori di intervento corrispondenti alle diverse missioni e componenti del PNRR alla cui attuazione il decreto è volto: pubblica amministrazione, università e ricerca; ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute; transizione digitale; infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate; turismo; giustizia; istruzione.
  Dichiara che si soffermerà sui principali contenuti delle disposizioni di competenza della nostra Commissione, rinviando per un'analisi più completa del testo del provvedimento al dossier predisposto dal Servizio Studi. Per chiarezza espositiva esporrò le numerose previsioni in esame raggruppandole in quattro ambiti tematici: università, ricerca e alta formazione; istruzione; cultura e sport.Pag. 43
  Con riferimento a università, ricerca e alta formazione, si prevede che il MUR, stipulando apposita convenzione triennale, si avvalga del centro di informazione sulla mobilità e le eccellenze accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione superiore esteri. Gli oneri connessi sono determinati in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. L'intento, esplicitamente dichiarato nella norma, è quello di fronteggiare gli impegni derivanti dall'attuazione del PNRR e le «accresciute esigenze di celerità» in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo all'equiparazione dei titoli accademici e di servizio tra Stati membri dell'Unione europea: ciò è funzionale a implementare la maggiore circolazione dei saperi e degli studiosi in un quadro della ricerca integrato a livello europeo.
  Sono previste particolari procedure di reclutamento all'interno delle Università e degli enti pubblici di ricerca, riservate a due categorie di studiosi: a) quelli insigniti di un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA); b) i vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council. Tali misure sono finalizzate a dare attuazione all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, «Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori» che prevede di sostenere le attività di ricerca di un massimo di 2.100 giovani ricercatori, da qui al 2026, al fine di consentire loro di maturare una prima esperienza di responsabilità di ricerca. Una parte del contributo sarà vincolata all'assunzione di almeno un ricercatore «non-tenure-track» e parte del contributo dedicato a brevi periodi di mobilità per attività di ricerca o didattica in altre località in Italia o all'estero. In particolare, per la prima categoria si prevede che le Università, nel periodo di esecuzione del PNRR e previa pubblicazione di avvisi da parte del MUR, possano procedere a bandire posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010 (contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte). Oltreché dalle università, i soggetti che hanno ottenuto il Sigillo di Eccellenza nell'ambito delle MSCA possono essere assunti altresì dagli enti pubblici di ricerca, sia tramite gli ordinari canali di reclutamento che mediante le procedure per chiamata diretta di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2003. Per il reclutamento dei soggetti appartenenti alla seconda categoria – quella degli studiosi vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council (ERC) – è consentita la chiamata diretta, con alcuni profili derogatori: – nelle università, è consentita la chiamata diretta di cui al già richiamato articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, anche in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, fatto comunque salvo il limite delle risorse stabilite dall'articolo 1, comma 297, lett. c) della legge n. 234 del 2021 (la legge di bilancio 2022), pari a 10 milioni, che saranno assegnate alle università statali con il Decreto di riparto del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993; – negli enti pubblici di ricerca, previa pubblicazione di appositi bandi del MUR e nei limiti delle disponibilità di bilancio, è consentita la chiamata diretta di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 218 del 2016. Le peculiarità, rispetto a tale procedura, sono che: a) il conseguimento dei finanziamenti nell'ambito dei programmi ERC costituisce, ex lege, merito eccezionale e non richiede l'apposita procedura di valutazionePag. 44 da parte della commissione nominata dal Ministero vigilante; b) le chiamate non sono subordinate ai vincoli quantitativi previsti dalla normativa vigente, che in via generale circoscrive le assunzioni nell'ambito del 5 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nel limite del numero di assunzioni fatte nel medesimo anno per concorso e a condizione che siano contabilizzate entrate ulteriori a ciò appositamente destinate.
  È innalzata da quattro a sei anni la durata della carica degli organi dell'ANVUR, vale a dire del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti. La disposizione si applica anche al mandato dei componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
  È istituito, nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato. In particolare, le disposizioni attribuiscono al ricercatore AFAM preminenti funzioni di ricerca, nonché obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro. In ogni caso, al ricercatore AFAM non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Le Istituzioni AFAM individuano i posti da ricercatore, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Sono inoltre previste specifiche disposizioni relative al reclutamento, a tempo determinato e a tempo indeterminato, nelle istituzioni AFAM, nell'ambito dei processi di statizzazione. In particolare, gli elenchi «Elenco A» ed «Elenco B» previsti dal DPCM del 9 settembre 2021 sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione AFAM che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM.
  Si introducono disposizioni relative all'orientamento e all'accesso agli studi universitari ed equiparati. In particolare, si interviene in materia di contabilizzazione delle risorse del PNRR che confluiscono all'interno del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS), al fine di escludere incrementi del concorso regionale al finanziamento; si amplia, dagli ultimi due anni agli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado, la finestra temporale entro cui possono svolgersi i percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  Si innova la disciplina dei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari recata dall'articolo 15 della legge n. 240 del 2010, introducendo gruppi scientifico-disciplinari, articolati in settori scientifico-disciplinari. Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale relative alla tornata 2021-2023 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
  Si novella l'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che – in materia di trattamento economico dei professori universitari – prevede che lo stesso sia articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito e sia correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività fissato: i) per il rapporto a tempo pieno, in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale; ii) per il rapporto a tempo definito, in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. In particolare, i riferimenti alla «didattica frontale» sono sostituiti da quelli allo «svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste». Costituisce, inoltre, oggetto di novella il terzo periodo del comma 16, il quale prevede che le ore di didattica frontale possano variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, secondo parametri definiti Pag. 45con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  Le disposizioni sostituiscono gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, con contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca (cd. «contratti di ricerca»), il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. In particolare, il nuovo articolo 22:

   al comma 1, dispone che le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382108, possano stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati «contratti di ricerca», finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi;

   al comma 2, dispone che i contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nella ipotesi in cui oggetto del contratto sia un progetto di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, oltrepassare i cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto in questione, non sono computati i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

   al comma 3, prevede che le istituzioni che stipulano contratti di ricerca disciplinino, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti medesimi mediante l'indizione di procedure di selezione relative a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative a una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381. Le procedure di selezione sono tese a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale;

   al comma 4, dispone che possano concorrere alle selezioni per la stipula di contratti di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica. Possono, inoltre, partecipare alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, a condizione che conseguano il titolo entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione. Sono esclusi dalla possibilità di prendere parte alle selezioni il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché coloro che abbiano fruito di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24111;

   al comma 5, prevede che gli enti pubblici di ricerca possano ammettere alle procedure di selezione per la stipula di contratti di ricerca anche coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attivitàPag. 46 di ricerca. Resta fermo che il titolo di dottorato di ricerca (e titoli equiparati di cui al comma 4) costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 127 del 2003, recante disciplina del rapporto di lavoro presso il CNR;

   al comma 6, dispone che l'importo del contratto di ricerca sia stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. Dispone, inoltre, che la spesa complessiva per la stipula dei contratti di ricerca non oltrepassi la spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati;

   al comma 7, prevede che il contratto di ricerca non sia cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;

   al comma 8, prevede che il contratto di ricerca non sia compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero. Inoltre, il contratto di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;

   al comma 9, prevede che i contratti di ricerca non diano luogo a diritto di accesso al ruolo nelle istituzioni che, ai sensi del comma 1, sono legittimate a stipulare i contratti medesimi né possano essere computati ai fini delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

  L'introduzione dei contratti di ricerca è espressamente correlata alla finalità di dare attuazione, nell'ambito della Missione 4, Componente 2 (Dalla ricerca all'impresa) del PNRR, alle misure di cui alla Riforma 1.1 (Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità), mirata «a potenziare le attività di ricerca di base e industriale, favorendo sia la ricerca aperta e multidisciplinare, stimolata dalla curiosità e dall'approccio scientifico, sia la ricerca finalizzata ad affrontare sfide strategiche per lo sviluppo del Paese. Particolare attenzione è riservata all'investimento sui giovani ricercatori e a favorire la creazione di partnership pubblico/private di rilievo nazionale o con una vocazione territoriale».
  Le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) sono autorizzate a stipulare contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, come modificato dal comma 6-septies, mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad uno o più settori artistico disciplinari. La spesa per la stipula dei contratti di ricerca da parte delle istituzioni AFAM deve essere totalmente coperta tramite l'esclusivo ricorso a finanziamenti esterni. È altresì consentito alle istituzioni AFAM – per i 5 anni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – di ammettere alle procedure selettive per la stipula di contratti di ricerca anche coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. In tale caso, il titolo di dottorato di ricerca (e titoli equiparati), costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.
  Al fine di riordinare la disciplina sui ricercatori universitari, le disposizioni sostituiscono le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (di cui all'articolo 24, comma 3, rispettivamente lettere a) e b)) con una unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di un contratto di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile. Al ricercatore a tempo determinato si applica, su propria istanza, la procedura di valutazione interna, da parte dell'università in Pag. 47cui presta servizio, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore di II fascia.
  Si consente alle università di assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato e si stabilisce una riserva dei posti banditi in via di prima applicazione della suddetta disposizione. In particolare, si consente alle università di assumere tecnologi a tempo indeterminato, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente. Le assunzioni in questione sono finalizzate allo svolgimento di attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale; il rapporto di lavoro dei tecnologi a tempo indeterminato è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP (elevate professionalità). Si demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei requisiti, dei titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e delle modalità delle procedure concorsuali per le suddette assunzioni.
  Con riferimento al personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR nell'ambito degli specifici ambiti di competenza – si autorizza il personale dell' INGV già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 381 del 1999, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, ad optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del CCNL degli enti di ricerca.
  Si sopprime la possibilità di conferire borse di studio universitarie per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato, in coerenza con l'introduzione della nuova figura del contratto di ricerca che costituisce il riferimento per lo sviluppo del dottore di ricerca che si avvia alla carriera accademica.
  Si prevede la possibilità di destinare risorse del PNRR all'incremento di posti letto per studenti universitari ovvero al finanziamento di interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard europei. In particolare, con bando del Ministero dell'università e della ricerca le risorse del PNRR indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, che siano in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere destinate ai suddetti interventi.
  Per quanto riguarda l'istruzione, l'articolo 44 rappresenta un tassello cardine della riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1) e finalizzata ad introdurre un nuovo modello di reclutamento, connesso a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della carriera, con l'obiettivo di migliorare la qualità del sistema educativo. In tale ambito l'impegno assunto è quello di introdurre requisiti più rigorosi per l'accesso all'insegnamento, la limitazione dell'eccessiva mobilità e la valorizzazione, ai fini della progressione di carriera, della valutazione delle prestazioni e dello sviluppo professionale continuo. L'impegno assunto in sede di Unione europea è che la riforma della carriera degli insegnanti entri in vigore entro il 30 giugno 2022.
  L'articolo 44 reca disposizioni in materia di formazione iniziale dei docenti nella scuola di I e II grado, che diventa requisito per partecipare ai concorsi; è articolata in un percorso universitario o accademico abilitante, corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA); deve contemplare un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto (almeno pari a 20 crediti formativi) e concludersi con una prova finale (articolata in una verifica scritta e una lezione simulata). In particolare, si introduce un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione che si rivolge ai docenti di posto comune e Pag. 48agli insegnanti tecnico-pratici delle scuole secondarie di primo e secondo grado. La finalità è quella di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni AFAM e le scuole.
  In particolare, vengono sostituiti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 59 del 2017. Il nuovo articolo 1 introduce un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione che si rivolge ai docenti di posto comune e agli insegnanti tecnico-pratici delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il nuovo percorso ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

   a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione, e della partecipazione degli studenti rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

   b) le competenze proprie della professione di docente, e segnatamente quelle pedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari e con le competenze giuridiche, con particolare riferimento alla legislazione scolastica;

   c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati in relazione alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, in grado di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento e l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

   d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi alla funzione docente, all'organizzazione scolastica e alla deontologia professionale.

  La formazione iniziale è completata dalla formazione continua obbligatoria e dalla formazione continua incentivata dei docenti di ruolo. Tale completamento avviene nell'ambito di un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, basato su metodologie didattiche innovative nonché su competenze linguistiche e digitali, pedagogiche, psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di tale obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione, introdotta dal presente articolo, operando in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, per un verso, indirizza lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico e, per l'altro, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. È espressamente previsto che le suddette iniziative formative sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva.
  La formazione iniziale consiste in un percorso universitario e accademico finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze e conoscenze, inclusivo di una prova finale articolata in una verifica scritta – che a seguito di una specificazione introdotta in sede referente è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato – ed una lezione simulata.
  La formazione iniziale, in particolare, è finalizzata all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a realizzare una scuola di qualità e basata sui principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo degli allievi con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali.
  Quanto alla selezione dei docenti di ruolo per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, essa avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale. A tale concorso potranno parteciparePag. 49 coloro che hanno concluso la formazione iniziale. Ciò, fatta salva la possibilità di partecipare al concorso, anche per coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, nonché, sino al 31 dicembre 2024, per coloro che abbiano maturato 30 CFU o CFA del percorso di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti stessi siano di tirocinio diretto.
  Per il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è richiesta la frequenza obbligatoria. L'organizzazione e la gestione del medesimo percorso sono demandati alle università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le università e le istituzioni individuano, a tal fine, centri, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti: a) i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, che devono garantirne «la elevata qualità e la solidità»; b) i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione; c) le modalità con cui detti percorsi sono organizzati per realizzare, come previsto dalla proposta formulata dalle Commissioni riunite, una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM.
  Vengono definite le modalità di individuazione del fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione nel triennio successivo. Tale fabbisogno comprende le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero. A tal fine, il Ministero dell'istruzione stima, e successivamente comunica al Ministero dell'università e della ricerca, detto fabbisogno di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso. La stima del fabbisogno è effettuata in modo da generare, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali. La finalità della norma è di evitare che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati che il sistema nazionale di istruzione non è in grado di assorbire. Per i primi tre cicli dei percorsi di formazione iniziale (che si avvieranno a seguito del presente riordino), i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale, paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni possono accedere ai percorsi relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal DPCM, previsto ai sensi dell'articolo in esame.
  Viene definita la platea di coloro che possono accedere al percorso di formazione iniziale dei docenti. Nello specifico si stabilisce che di norma possono accedervi coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto come requisito per l'accesso ai concorsi. Si tratta dei seguenti titoli: la laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure diploma AFAM di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato (nel caso del docente su posto comune), ovvero la laurea, il diploma AFAM di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato (nel caso di docenti tecnico-pratici). In aggiunta, l'accesso al percorso formativo è altresì consentito a coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Si tratta di consentire a tutti coloro che frequentano l'ultimo biennio del percorso universitario o AFAM di poter contemporaneamente partecipare alla formazione iniziale, con la finalità di accelerare il loro inserimento nel mercato del lavoro.
  La definizione dei contenuti e della strutturazione dell'offerta formativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022. Nell'individuazione dei contenuti e dell'articolazione dell'offerta formativa, corrispondente a 60 crediti formativi, universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, è compreso un periodoPag. 50 di tirocinio diretto presso le scuole e uno di tirocinio indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici. Almeno 10 crediti (dei 60 previsti) dovranno essere di area pedagogica. Inoltre, occorre assicurare che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti dell'offerta formativa e che siano tenute in considerazione le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche nonché gli aspetti connessi all'inclusione scolastica. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non possa essere inferiore a 12 ore; con il medesimo DPCM è determinato il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità; il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale; fermo restando il conseguimento di almeno 10 crediti formativi di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 crediti formativi già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento; il decreto definisce le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi I suddetti tirocini non sono retribuiti. Al richiamato DPCM è altresì demandata la definizione: a) degli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato; b) delle modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata; c) degli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti; d) della composizione della relativa commissione giudicatrice. Inoltre, al medesimo DPCM è demandata la definizione del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e delle modalità della loro verifica. Nell'ambito del percorso di formazione iniziale, sono previste attività di tutoraggio alle quali sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. I criteri di selezione dei docenti destinati all'attività di tutoraggio, il contingente complessivo degli stessi e la relativa ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze. Per l'attuazione delle suddette attività di tutoraggio è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri nel testo del decreto-legge in esame si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado è conseguita a seguito dello svolgimento del richiamato percorso universitario e accademico di formazione iniziale, come detto pari ad almeno 60 crediti formativi e inclusivo del superamento di una prova finale. Alla prova finale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato. Viene, in proposito, specificato che l'abilitazione non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato e ha durata illimitata. È infine consentita una modalità semplificata per il conseguimento dell'abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione a coloro che vantano già un'abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e a coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno. A tal fine, si prevede per costoro l'acquisizione di 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 crediti nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 di tirocinio diretto. In sede referente, è stato precisato che rimane fermo il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso ed è Pag. 51stato aggiunto un ultimo periodo nel quale si stabilisce un numero minimo di ore (che non può essere inferiore a 12) di impegno in presenza nelle classi nell'ambito dell'attività di tirocinio per l'acquisizione di ciascun credito formativo. Gli oneri dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché dello svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono posti a carico dei partecipanti.
  Si demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, con l'obiettivo di una loro razionalizzazione e accorpamento. La disposizione ha l'obiettivo di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.
  Sempre in materia di reclutamento dei docenti nella scuola di I e II grado, le disposizioni intervengono anche sui requisiti di partecipazione al concorso, all'anno di prova e all'immissione in ruolo. Si tratta di ulteriori tasselli diretti a dare attuazione alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1). Nello specifico, si prevedono i seguenti requisiti:

   a) per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, occorrono: il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso; il possesso dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso;

   b) per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico: il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso; il possesso dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso;

   c) per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010182). Per tale categoria di docenti non è dunque richiesta l'abilitazione.

  Si consente la partecipazione al concorso anche agli insegnanti su posto comune e agli insegnanti tecnico-pratici che non siano in possesso della predetta abilitazione all'insegnamento, a condizione che possano vantare un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso. I tre anni, che possono anche non essere continuativi, devono tuttavia essere posseduti nei cinque anni precedenti. Tale periodo di insegnamento è valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, per il quale il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. È comunque richiesto il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso e che almeno uno dei tre anni di servizio sia stato svolto nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.
  L'effettiva immissione in ruolo è condizionata all'esito positivo del periodo annuale di prova in servizio, cui sono sottoposti i vincitori del concorso su posto comune, in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.Pag. 52 Al fine di considerare superato positivamente il periodo di prova il vincitore di concorso deve: i) prestare servizio per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi in attività didattiche; ii) superare un test finale, volto a verificare come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente; iii) ricevere una valutazione positiva da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti. Tale valutazione è effettuata sulla base di un'attività istruttoria da parte di un docente cui sono affidate, dal medesimo dirigente scolastico, le funzioni di tutor. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. La definizione delle modalità di svolgimento del test finale e dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova è demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022. Una disciplina ad hoc è prevista per i vincitori di concorso che hanno partecipato senza possedere l'abilitazione. Per costoro è prevista: i) la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta; ii) la partecipazione al percorso universitario o accademico di formazione iniziale, con l'acquisizione di 30 crediti formativi, e non dei 60 richiesti come regola generale per l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento. Una volta conseguita l'abilitazione, a seguito del superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio che, se superato, comporta automaticamente la definitiva immissione in ruolo. Anche per i vincitori del concorso su posto di sostegno l'immissione in ruolo è condizionata al positivo superamento di un periodo annuale di prova in servizio, al quale si applicano le disposizioni valevoli per i vincitori del concorso su posto comune. In esito al positivo superamento del periodo annuale di prova in servizio (che contempla un test e una valutazione finali), il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso per un periodo non inferiore a tre anni. In tale periodo è compreso l'anno di prova, al quale si aggiunge il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione. Al docente è consentito, in ogni caso, di presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e di accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, possono partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto. Sino al 31 dicembre 2024, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. In tale accezione sono compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.
  Sono quindi introdotte disposizioni in materia di formazione in servizio con l'obiettivoPag. 53 di attuare la Riforma «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» contenuta nel PNRR (M4C1-Riforma 2.2).
  La formazione in servizio è rivolta ai docenti di ruolo di ogni ordine e grado, è articolata in percorsi triennali a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, include le attività le attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche e può anche svolgersi fuori dell'orario di insegnamento. I percorsi di formazione sono definiti dall'istituenda Scuola di alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, che è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. Le disposizioni in esame individuano le funzioni della Scuola in materia di formazione continua, le attribuiscono la facoltà di avvalersi dell'Indire e dell'Invalsi, ne definiscono gli organi (Presidente, Comitato d'indirizzo e Comitato scientifico internazionale), le modalità di nomina e la durata dei rispettivi mandati, nonché la dotazione organica (articolata in un direttore generale, in un dirigente di seconda fascia e in 12 unità di personale appartenente all'Area III, qualifica F1).
  La partecipazione all'attività formativa avviene su base volontaria per la maggior parte dei docenti, divenendo obbligatoria solo per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto. In esito al superamento delle verifiche previste (intermedie, con cadenza annuale, e finale) al docente è riconosciuto un incentivo economico. Le verifiche sono effettuate dal Comitato per la valutazione dei docenti e l'entità dell'incentivo economico è stabilita in sede di contrattazione collettiva nazionale. È infine previsto l'avvio, dall'anno scolastico 2023/2024, di un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, a cura della richiamata Scuola di alta formazione.
  La Scuola di alta formazione dell'istruzione, istituita dall'articolo 44, ha sede legale in Roma. La Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, assolve ai seguenti compiti: a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo. Tale funzione è svolta assicurando coerenza e continuità con la formazione iniziale e nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente; b) dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; c) si fa carico dei compiti connessi alla formazione continua degli insegnanti. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi); inoltre, per le funzioni amministrative, si raccorda con i competenti uffici del Ministero dell'istruzione. Può stipulare convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione. Organi della Scuola sono: il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.
  Sono inoltre introdotte disposizioni in materia di formazione in servizio incentivata e valutazione per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Tale formazione si inquadra nell'ambito dell'attuazione del PNRR, con riguardo alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e mira a consolidare e rafforzare consolidare l'autonomia dell'istituzioni scolastiche. Fra le attività presenti in detti percorsi, sono esplicitamente menzionate le attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Siffatte attività formative, volte a rafforzare sia le conoscenze sia le competenze applicative, sono svolte dal docente in ore aggiuntive rispetto a quelle Pag. 54di didattica in aula previste a normativa vigente. Viene demandata alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, della loro durata e delle eventuali ore aggiuntive; la partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed è retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
  Sono introdotte disposizioni tese a valorizzare il personale docente. Innanzitutto, viene aggiunto un nuovo criterio e indirizzo cui la contrattazione (anche mediante eventuali integrazioni al CCNL) deve attenersi nell'impiegare le risorse iscritte nella specifica sezione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FOM), appositamente dedicata a valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali. Tale criterio e indirizzo è, per l'appunto, la valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica. In secondo luogo, si prevede che in sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale alle nuove finalità sia destinata una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto per l'apposita sezione del FOM. Inoltre, viene consentito alle istituzioni scolastiche affidate in reggenza, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, individuate su base regionale secondo parametri, criteri e modalità stabiliti da apposito decreto interministeriale, di avvalersi dell'istituto dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento di funzioni amministrative e organizzative, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due docenti nel caso di semi esonero.
  Vengono modificate le disposizioni sulla semplificazione delle procedure concorsuali per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno) introdotte dal decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto Sostegni-bis). La principale modifica è diretta a prevedere che la prova scritta sia articolata in quesiti con risposta aperta, in luogo di una prova strutturata consentita sino al 31 dicembre 2024 dal decreto-legge. Inoltre, viene integrata la previsione, finora vigente, di una prova orale senza ulteriori specificazioni, con la precisazione che, in questa prova, «si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche», nonché «l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico».
  Infine, vengono introdotte una serie di disposizioni volte ad assicurare l'effettiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione. In particolare: viene istituito il Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR, con il compito di assicurare un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del Piano legati alla digitalizzazione delle scuole. Tale compito è assolto insieme alle équipe formative territoriali, già esistenti, e sotto il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione. Ai fini della costituzione del Gruppo, per ciascuno degli anni scolastici compresi fra l'a.s. 2022/2023 e l'a.s. 2025/2026 l'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione individua un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un numero fino a un massimo di 5 dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali. Si prevede che per le suddette finalità e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al PNRR, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione, fino al 31 dicembre 2026, si avvalga a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione.
  Viene aggiunto il criterio dello spopolamento per l'istituzione di classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 81, e viene differito al 15 luglio 2022 il termine finale per l'adozione, in sede di prima attuazione, Pag. 55del decreto di individuazione delle scuole che possono istituire classi in deroga. Tali misure sono finalizzate ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNRR per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, nell'ambito della Missione 4, Componente 1 («Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione»).
  Sono ampliati i casi in cui è possibile fare ricorso alle procedure di acquisto e di affidamento dei contratti, derogatorie rispetto alla normativa vigente.
  Vengono apportate alcune modifiche all'articolo 24 del decreto-legge n. 152 del 2021 che ha previsto il ricorso alla figura del concorso di progettazione, con alcune peculiari deroghe, al fine di attuare le azioni del PNRR relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici. Si tratta della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. («Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica») con una spesa totale di 800 milioni di euro.
  Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano, per il periodo 2022-2026, vengono vincolate una serie di risorse, già impiegate per finanziarie i progetti in essere del PNRR di titolarità del Ministero dell'Istruzione, alla realizzazione degli stessi.
  Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INDIRE, vengono disposte alcune misure relative all'incarico di presidente dell'Istituto medesimo. Nello specifico, per l'intera durata dell'incarico: se l'incarico è svolto a tempo pieno, il presidente – qualora dirigente scolastico, dipendente statale o docente universitario – è collocato nelle posizioni di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. In tale ipotesi, al presidente compete un trattamento economico con le modalità previste con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE; se l'incarico non è a tempo pieno, il presidente – qualora dirigente scolastico, dipendente statale o docente universitario – lo svolge conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza essere collocato in una delle predette posizioni (fuori ruolo, aspettativa o comando). In tale ipotesi, il presidente conserva il trattamento economico in godimento, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, incrementato dell'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE.
  Si dispone che le istituzioni scolastiche con un numero di alunni uguale o superiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici. Si dispone, inoltre, con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), che non devono derivare situazioni di esubero di personale.
  In materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica, si prevede che: il concorso che il Ministro dell'istruzione è autorizzato a bandire, entro l'anno 2022, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, sia destinato a coprire il 50 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica – anziché la totalità dei posti – che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024; il Ministero dell'istruzione sia autorizzato a bandire, contestualmente al predetto concorso, una procedura straordinaria riservataPag. 56 agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla suddetta procedura straordinaria è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito.
  È prorogata, dal 31 agosto 2022 al 31 agosto 2023, la componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI).
  È disposta l'integrazione delle graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. La suddetta integrazione è effettuata nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  Con riferimento alla cultura, segnala che le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare, fino al 30 giugno 2023, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'anno 2019 in base ad una normativa transitoria, con personale artistico e tecnico. La proroga viene ammessa – al fine di salvaguardare i cicli lavorativi – nelle more dell'approvazione delle nuove dotazioni organiche e dello svolgimento delle procedure concorsuali.
  Per il personale in quiescenza delle Fondazioni lirico-sinfoniche il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  Si attribuiscono alla Soprintendenza speciale per il PNRR le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, compreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.
  Si intesta al Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte del 2024 una apposita contabilità speciale presso la tesoreria statale, entro cui confluiscono tutte le risorse destinate alla partecipazione dell'Italia all'evento.
  Per quanto riguarda lo sport, e in particolare le infrastrutture sportive, viene riconosciuto per il 2023 un contributo (fino a 1 milione di euro) per progetti d'investimento finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e dei relativi sistemi di accumulo, a beneficio di una serie di soggetti pubblici e privati che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  L'autorità di governo competente in materia di sport, con apposito decreto e secondo specifici criteri, determina le modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive previste dall'articolo 46-bis, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 per il finanziamento di organismi sportivi, nell'ambito del Fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base ex articolo 1, comma 561, della legge n. 178 del 2020. Con riferimento alla disposizione in questione, occorrerebbe considerare quanto stabilito dalla sentenza costituzionale n. 123 del 2022, in ordine alla necessità di assicurare la leale collaborazione, tramite il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, nell'assegnazione delle risorse di cui al suddetto articolo 1, comma 561. Esigenza che pare riflettersi anche nel nuovo congegno di assegnazione prefigurato dalla norma. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in relazione al meccanismo che qui si introduce.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato).

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  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) nel ringraziare la Presidente per il lavoro svolto, sottolinea la complessità del provvedimento per la Commissione le cui competenze sono richiamate in numerose disposizioni. Ricorda come tutti i componenti della Commissione abbiano seguito con attenzione l'iter al Senato, con particolare riferimento alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti. Rileva come si tratti di una riforma molto impegnativa la cui entrata in vigore è prevista entro il 30 giugno 2022. Sottolinea l'importanza di seguire con attenzione l'attuazione del provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 19.40.