CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2022
817.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 101

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, corredata dai relativi allegati.
COM(2022)134 final.
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, riferisce che la proposta di regolamento, di cui oggi avviamo l'esame, è stata presentata dalla Commissione europea il 31 marzo 2022 per riformare il sistema Pag. 102europeo delle indicazioni geografiche (IG), che identifica e tutela i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli provenienti da determinate regioni e che possiedono qualità specifiche o godono di una reputazione legata al territorio di produzione.
  Si tratta di una proposta, che era stata preannunciata già nella strategia «Dal produttore al consumatore», sul quale – ricordo – la nostra Commissione ha adottato un documento finale. Sia nella citata strategia, sia nel piano d'azione sulla proprietà intellettuale, la Commissione europea aveva annunciato l'impegno a rafforzare rispettivamente il quadro legislativo in materia di IG, nonché il sistema di protezione delle IG per renderlo più efficace, anche per quanto riguarda la lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.
  Segnala che l'UE ha introdotto una regolamentazione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che intende proteggere le denominazioni di prodotti specifici per promuoverne le caratteristiche uniche legate all'origine geografica e alle competenze tradizionali. Con circa 874 prodotti l'Italia è lo Stato che può vantare il maggior numero di prodotti agricoli e alimentari, vini e bevande spiritose registrati e protetti in tutta l'UE. Si tratta di un sistema economico e produttivo, di grande valore, che coinvolge un gran numero di operatori e consorzi, tanto che si parla di «Dop economy».
  In questo contesto, reputa particolarmente opportuno che la XIII Commissione esamini la proposta di regolamento e le implicazioni di alcune innovazioni prospettate. Reputa, infatti, necessario garantire l'esigenza di una corretta informazione dei consumatori e salvaguardare le eccellenze alimentari tipiche dei singoli territori che sono ottenute con modelli produttivi e disciplinari che ne garantiscono origine, procedimenti produttivi, caratteristiche nutrizionali.
  I motivi alla base della riforma sono illustrati nella valutazione della politica dell'Unione in materia di IG e specialità tradizionali garantite (STG), che la Commissione europea ha pubblicato nel dicembre 2021 al termine di un ampio processo di consultazione, dalla quale emerge che il quadro esistente è efficace e offre un chiaro valore aggiunto dell'UE, ma si registrano alcune criticità per i produttori, per i consumatori e sulla complessità del quadro normativo.
  La proposta della Commissione si prefigge, in particolare, di aumentare la diffusione delle IG e delle STG, ridurre i tempi necessari per la loro registrazione e rafforzare la loro protezione, soprattutto su Internet.
  Di seguito richiama pertanto gli elementi principali della proposta di regolamento, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici un'analisi più nel dettaglio delle disposizioni.
  In primo luogo, la proposta della Commissione provvede a un'armonizzazione della legislazione sulla procedura di registrazione, modifica o cancellazione di un'indicazione geografica per i tre settori (vini, bevande spiritose e prodotti agricoli). Nello specifico, le diverse norme tecniche e procedurali sulle IG dovrebbero essere unificate, dando luogo a una procedura semplificata di registrazione delle IG per i richiedenti dell'UE e dei Paesi terzi, che dovrebbe abbreviare i tempi tra la presentazione della domanda e la registrazione.
  Gli Stati membri continueranno ad essere responsabili dell'applicazione a livello nazionale, mentre le attività di registrazione, modifica e cancellazione delle registrazioni resteranno in capo alla Commissione europea, con l'assistenza tecnica dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), per quanto riguarda, tra l'altro, le procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle indicazioni geografiche, compresa la procedura di esame delle domande e di opposizione. Su questo punto reputo opportuno un approfondimento dell'istruttoria, anche tenuto conto di quanto evidenziato nella relazione del Governo trasmessa alle Camere ai sensi della legge n. 234 del 2012, nella quale si ritiene necessario che la Commissione o, in alternativa, gli Stati membri debbano avere competenza esclusiva Pag. 103sulle denominazioni di origine, attesa l'alta specificità del settore agroalimentare ed enologico. Faccio presente peraltro che è stata adottata, prima della presentazione della proposta, una dichiarazione da parte di 15 Stati membri, tra cui l'Italia, nella quale era stata segnalata l'opportunità di non attribuire competenze al citato Ufficio in tali ambiti.
  Sono altresì proposte disposizioni per incoraggiare i produttori a introdurre la sostenibilità ambientale (su base volontaria) nei disciplinari di produzione, con standard più elevati rispetto alle norme europee o nazionali, nonché per la disciplina di un registro elettronico dell'Unione delle IG registrate come DOP o IGP, volto a fornire informazioni ai consumatori e agli operatori commerciali ed accessibile al pubblico.
  Sul fronte della tutela delle indicazioni geografiche, per i tre settori (vini, bevande spiritose e prodotti agricoli), segnala che la proposta stabilisce il livello di protezione delle IG iscritte nel registro dell'Unione, tra l'altro, contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'IG per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto nonché contro qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
  Al riguardo ritiene si tratti di un punto particolarmente rilevante che la Commissione dovrà approfondire nel corso dell'istruttoria, proprio a motivo dell'esigenza di tutela della qualità dei prodotti da rischi legati a contraffazione e imitazione nonché di contrastare il problema delle evocazioni.
  Allo scopo di rafforzare la protezione delle IG e lottare in modo più efficace contro la contraffazione, la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche si applica anche a un nome di dominio su Internet che contenga un'indicazione geografica registrata o coincida con essa. Si tratta di un profilo sul quale si sta registrando un certo dibattito nel corso del negoziato in Consiglio. Nella relazione trasmessa alle Camere su questo punto si segnala l'opportunità di integrare la protezione nel sistema dei nomi a dominio estendendo la tutela anche ai nomi di dominio generici.
  Di una certa rilevanza e parimenti necessarie di approfondimento sono anche le disposizioni sull'uso di un'indicazione geografica nella denominazione di vendita di un prodotto trasformato il cui prodotto designato dall'indicazione geografica è un ingrediente.
  La proposta stabilisce norme concernenti le associazioni di produttori e le associazioni di produttori riconosciute. Queste ultime rappresentano una novità in quanto si tratta di associazioni formali dotate di personalità giuridica e riconosciute dalle autorità nazionali competenti come unica associazione che agisce per conto di tutti i produttori. Si tratta di un punto importante sul quale occorrerà un approfondimento.
  La proposta stabilisce norme relative ai controlli, tra cui la verifica della conformità di un prodotto designato da un'IG al relativo disciplinare e il monitoraggio dell'uso delle IG sul mercato. Tali norme riguardano solo le bevande spiritose e i prodotti agricoli e non i vini che sono soggetti a controlli specifici definiti nella legislazione settoriale. Per quanto concerne il settore vitivinicolo, pertanto, vengono mantenute le norme previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati.
  Specifiche disposizioni inoltre interessano il regime delle specialità tradizionali garantite (STG) per i prodotti agricoli, regime che, secondo la Commissione europea, non ha sfruttato appieno tutte le sue potenzialità, dato il numero esiguo dei nomi registrati. In proposito, ricordo che l'Italia al momento detiene 4 prodotti protetti dal regime STG.
  Da ultimo, segnala che la proposta di regolamento attribuisce alla Commissione europea un ampio potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione in molti settori disciplinati dal regolamento stesso. Credo che occorrerà valutare attentamente gli ambiti nei quali si prevede che la Commissione eserciti competenze rilevanti, al fine Pag. 104di verificare se si tratti di provvedimenti che dovrebbero essere piuttosto oggetto di disciplina negli atti legislativi di base.
  Segnala infine che la proposta di regolamento è all'esame del Parlamento europeo e che il relatore è il deputato De Castro, mentre in sede di Consiglio si sono tenuti i primi incontri dai quali sono emerse posizioni diverse su alcuni punti della riforma, tra cui alcune delle questioni precedentemente evidenziate.
  In conclusione, ribadisce l'importanza di esaminare la proposta di regolamento nel quadro del dialogo politico con le istituzioni dell'UE, in quanto si tratta di un'occasione per analizzare le implicazioni di una disciplina in corso di formazione, che assume una particolare rilevanza per il sistema produttivo italiano. Ritiene, pertanto, opportuno che la Commissione agricoltura possa approfondire attentamente alcune delle richiamate questioni anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni, al fine di adottare un documento conclusivo in esito all'esame della proposta.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.
Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, informa che la Commissione di merito concluderà l'esame delle proposte emendative al testo unificato nella seduta odierna, trasmettendo nel pomeriggio di oggi, alle Commissioni competenti in sede consultiva, un nuovo testo unificato, così come risultante dagli emendamenti approvati. La II Commissione intende quindi votare il mandato al relatore nella seduta prevista per le 15.45 di domani, mercoledì 22 giugno, in quanto il provvedimento è calendarizzato per l'Assemblea a partire dalla seduta di venerdì 24 giugno. Preannuncia quindi che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza nella seduta già prevista per la giornata di domani.
  In qualità di relatore, illustra quindi i contenuti del provvedimento.
  Segnala preliminarmente che il testo unificato delle proposte di legge C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini, adottato come testo base dalla Commissione Giustizia nella seduta dell'8 settembre 2021, si compone di 5 articoli ed è volto ad affermare la liceità dell'uso personale di cannabis, che non dovrà più essere considerato illecito amministrativo.
  Inoltre, il provvedimento: consente la coltivazione e la detenzione per uso personale di 4 piante femmine di cannabis, senza bisogno di autorizzazione; modifica la disciplina sanzionatoria penale della produzione e del traffico di cannabis e dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; introduce una disciplina autonoma della produzione, dell'acquisto e della cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti.
  Nello specifico, l'articolo 1 interviene sul TU stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990), per consentire la coltivazione e la detenzione in forma individuale, e per uso personale,Pag. 105 di massimo 4 piante femmine di cannabis idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente.
  In particolare, la lettera a) interviene sull'articolo 17 del TU stupefacenti per specificare che l'autorizzazione, obbligatoria per chiunque intenda coltivare sostanze stupefacenti, non è richiesta quando la coltivazione riguardi quattro piante femmine di cannabis, la cui coltivazione è consentita dall'articolo 26, comma 1-bis.
  Le lettere b) e c) novellano l'articolo 26 del TU stupefacenti per consentire a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione per uso personale di non oltre 4 femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente e del prodotto da esse ottenuto (nuovo comma 1-bis). Tale coltivazione è conseguentemente inserita tra le eccezioni ai divieti di coltivazione (modifica del comma 1).
  L'articolo 2 interviene sull'articolo 73 del TU stupefacenti che punisce la coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione, a qualsiasi titolo, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, esportazione, importazione, procacciamento ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecita detenzione (al di fuori delle autorizzazioni e della destinazione all'uso personale) di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  In particolare, la lettera a) interviene sul comma 1 dell'articolo 73 per specificare che il reato non si applica alle ipotesi di coltivazione per uso personale di non oltre 4 piante femmine di cannabis, come previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26. In merito, rammento che il comma 1 dell'articolo 73 punisce la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14; si tratta dunque delle cosiddette droghe pesanti.
  La lettera b) sostituisce il comma 2 dell'articolo 73, che attualmente punisce con la reclusione da 8 a 22 anni e la multa da 25.822 a 309.874 euro la coltivazione, produzione, detenzione e traffico di droghe «pesanti» di cui alle tabelle I e III, effettuate da un soggetto autorizzato, prevedendo:

   una modifica delle pene, con la riduzione da 22 a 20 anni la pena detentiva massima, l'aumento da 25.822 a 30.000 euro della pena pecuniaria minima e la riduzione da 309.874 a 300.000 euro della pena pecuniaria massima;

   la depenalizzazione delle condotte relative alle sostanze di cui alla tabella III; la nuova formulazione del comma 2 fa riferimento infatti esclusivamente alle sostanze previste dalla Tabella I, con la conseguenza che mentre in base al comma 1 dell'articolo 73 è penalmente rilevante il traffico di sostanze previste dalle tabelle I e III, quando la condotta è tenuta da un soggetto autorizzato è punibile solo il traffico relativo alle sostanze di cui alla tabella I.

  Le lettere c), d) ed e) intervengono sull'articolo 73 del TU al fine di modificare la disciplina sanzionatoria penale della produzione e del traffico di cannabis («le sostanze di cui alla Tabella II»). Oggi, in base all'articolo 73, comma 4, TU, ai fatti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 73 in relazione alle cosiddette droghe leggere (Tabelle II e IV) si applicano la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 5.164 a 77.468 euro.
  In particolare, la lettera c) inserisce nell'articolo 73 il comma 2-bis per prevedere la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 20.000 a 250.000 euro «se le attività illecite riguardano le sostanze o le preparazioni indicate nella tabella II».
  La lettera d) interviene sul comma 3 per prevedere che le pene previste dai commi 2 e 2-bis si applichino anche quando il soggetto è autorizzato alla produzione di sostanze stupefacenti ma coltiva, produce o fabbrica sostanze di specie diversa.
  La lettera e) sostituisce il comma 4 per prevedere che quando le condotte di cui al comma 1 (droghe pesanti) riguardano la cannabis («sostanze di cui alla Tabella II»), si applica la reclusione da 2 a 10 anni. Rispetto alla disciplina vigente, dunque, il Pag. 106provvedimento aumenta la pena detentiva (attualmente reclusione da 2 a 6 anni) ed elimina la pena pecuniaria (attualmente multa da 5.164 a 77.468 euro). Anche in questo caso la fattispecie penale trova applicazione solo in relazione alla cannabis (Tabella II) e non per le sostanze contenute nella Tabella IV.
  Le lettere f) e g) abrogano i commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 73. L'abrogazione del comma 5, che prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro quando le condotte di produzione, traffico e detenzione «per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze», sono di lieve entità, va coordinata con l'inserimento nel TU dell'articolo 73-bis ad opera dell'articolo 3 del testo in commento. Analogamente, l'abrogazione dei commi 5-bis e 5-ter, che individuano il trattamento sanzionatorio dei reati commessi dal tossicodipendente, va letta alla luce del nuovo articolo 73-bis, commi 3 e 4.
  La lettera h) sostituisce il comma 7 dell'articolo 73 TU, che disciplina l'attenuante (pene diminuite dalla metà ai due terzi) per quanti cooperano con le autorità, aggiungendo alle attività che ne consentono l'applicazione l'aiuto concreto alle autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nell'individuazione o nella cattura dei concorrenti.
  La modifica apportata dalla lettera i) al comma 7-bis è volta a coordinarne il testo alla luce della soppressione del comma 5.
  Dal combinato delle modifiche apportate all'articolo 73, risulta il seguente quadro sanzionatorio della produzione, del traffico e della detenzione illeciti di stupefacenti:

   reclusione da 6 a 20 anni e multa da 25.822 a 258.228 euro quando le condotte illecite non sono lievi e riguardano droghe «pesanti» (comma 1);

   reclusione da 2 a 10 anni quando le condotte illecite non sono lievi e riguardano cannabis (comma 4);

   reclusione da 8 a 20 anni e multa da 30.000 a 300.000 euro quando le condotte illecite relative a droghe «pesanti» (ad eccezione delle sostanze previste dalla Tabella III) sono effettuate da un soggetto autorizzato (comma 2);

   reclusione da 3 a 12 anni e multa da 20.000 a 250.000 euro quando le condotte illecite relative alla cannabis sono effettuate da un soggetto autorizzato (comma 2-bis);

   nessuna sanzione penale per le condotte relative alle droghe pesanti incluse nella Tabella III e alle droghe leggere incluse nella Tabella IV;

   disciplina autonoma dei fatti di lieve entità, inseriti nel nuovo articolo 73-bis TU.

  La riforma conferma che le pene sono aumentate se i fatti sono commessi da 3 o più persone (comma 6) e diminuite per colui che si adopera per collaborare con le autorità (comma 7). In caso di condanna o patteggiamento della pena, è sempre ordinata la confisca penale, anche per equivalente (comma 7-bis).
  L'articolo 3, comma 1, inserisce nel TU stupefacenti l'articolo 73-bis, per punire la produzione, l'acquisto e la cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti.
  In tale nuovo articolo il provvedimento colloca le disposizioni attualmente contenute nei commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, che l'articolo 2 del testo base provvede ad abrogare.
  Rispetto alla normativa vigente, che non distingue tra stupefacenti, indifferentemente applicando ai fatti di lieve entità la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da 1.032 a 10.329 euro, il testo unificato distingue le droghe pesanti dalle droghe leggere prevedendo limiti edittali diversi e, in generale, riduce i massimali delle pene (tanto detentive quanto pecuniarie) ed elimina i minimi (comma 1).
  Il comma 2 prevede l'applicabilità, anche ai fatti di lieve entità, dell'attenuante prevista dall'articolo 73, comma 7, del TU, per quanti collaborino con le autorità: le pene previste dal comma 1 potranno essere diminuite dalla metà a due terzi.Pag. 107
  I commi 3 e 4 dell'articolo 73-bis sostanzialmente ricalcano i contenuti degli attuali comma 5-bis e 5-ter dell'articolo 73 TU. Si tratta infatti di prevedere, quando la fattispecie lieve è commessa da un tossicodipendente, che il giudice possa applicare, in luogo delle pene detentive e pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità per una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva (comma 3).
  Rispetto alla normativa vigente, il TU adottato come testo base richiede che la condizione di tossicodipendenza, che giustifica la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sia certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata a svolgere attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti (ex articolo 116 TU).
  Infine, con previsione innovativa, il comma 6 specifica che non può essere considerato un fatto di lieve entità e che dunque non si applicano le pene ridotte, lo spaccio di stupefacenti a minorenni ovvero il fatto che comporta l'applicazione dell'aggravante prevista dall'articolo 61, n. 11-ter, del codice penale. Si tratta dell'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.
  L'articolo 4 apporta due modifiche al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
  In primo luogo, il provvedimento interviene sul comma 2 dell'articolo 74 del TU, il testo unificato individua in 15 anni la pena massima applicabile al partecipante all'associazione. Attualmente la norma si limita a individuare in 10 anni la pena minima, che viene mantenuta.
  In secondo luogo, analogamente a quanto fatto per l'attenuante prevista all'articolo 73 e al nuovo articolo 73-bis del TU, si specifica che la collaborazione può concretizzarsi anche in condotte di ausilio alla identificazione o alla cattura dei concorrenti o degli associati.
  L'articolo 5 del testo unificato interviene sull'articolo 75 del DPR n. 309 del 1990, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative quando i fatti di importazione, esportazione, acquisto, coltivazione, ricezione o detenzione di stupefacenti siano volti a farne uso personale. Il provvedimento interviene sul comma 1 dell'articolo 75 per escludere l'illecito amministrativo quando l'uso personale riguardi droghe leggere (cannabis e sostanze di cui alla tabella IV).
  Viene a tal fine eliminata la previsione che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative per un periodo da uno a tre mesi (lettera a). Conseguentemente, l'uso personale di cannabis, che già non ha rilievo penale, diviene completamente lecito.
  La lettera b) prevede la soppressione del comma 1-bis, che individua le circostanze delle quali tenere conto ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente (circostanze basate sulla quantità di sostanza, che non deve superare limiti fissati dal Ministro della salute). La disposizione soppressa si applica in relazione a qualsiasi sostanza stupefacente, senza distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere.
  Per elementi di maggiore dettaglio, sui quali non si è soffermato nel corso della presente relazione, rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.
  Preannuncia, infine, che invierà nella giornata di oggi, a tutti i componenti della Commissione, una proposta di parere sul provvedimento in esame, inserendo nella parte premissiva alcune considerazioni circa l'opportunità di consentire anche la commercializzazione, per uso da fumo e da inalazione, di prodotti solidi o liquidi, comprese le infiorescenze essiccate, derivati dalla canapa Sativa; a tal fine, ritiene che andrebbero introdotte le opportune modifiche tanto al Testo unico in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, quanto alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, che reca disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa; al riguardo ritiene, infine, che i prodotti derivati dalla canapa sativa, destinati al fumo o all'inalazione, potrebbero essere assimilati, quanto a regime giuridico, ai tabacchi lavorati e sottoposti a monopolio di Stato, effettuandosene la distribuzionePag. 108 e la vendita diretta ai consumatori esclusivamente attraverso i soggetti debitamente autorizzati.
  Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
C. 3614 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio scorso.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 26 maggio scorso il relatore, onorevole Nevi, ha introdotto la discussione. Informa, altresì, che sono pervenuti, su richiesta della Commissione, i contributi scritti delle associazioni agricole sul provvedimento in esame.
  Invita quindi i rappresentanti dei gruppi a far pervenire al relatore le eventuali proposte di condizioni ovvero di osservazioni che saranno valutate ai fini della predisposizione della proposta di parere che sarà votato in relazione all'andamento dei lavori presso le commissioni di merito.
  Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina 14.40.