CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2022
817.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 99

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.
Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Celeste D'ARRANDO (M5S), relatrice, fa presente che il testo unificato adottato come testo base dalla Commissione Lavoro, sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza, reca disposizioni volte a favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica attraverso: la previsione di agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato tali donne; l'inserimento delle medesime nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro; l'introduzione di agevolazioni fiscali in favore delle lavoratrici autonome vittime di violenza.
  In particolare, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, che intende favorire l'inserimento lavorativo delle donne beneficiarie di interventi di protezione debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza ovvero dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio (di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013).
  Gli strumenti volti al raggiungimento di tale obiettivo sono individuati dai successivi articoli 2, 3 e 3-bis. L'articolo 2, infatti, prevede l'inserimento delle donne vittime di violenza di genere e domestica nell'ambito delle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro attribuendo in loro favore una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati.
  Tale quota è pari a un punto percentuale per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti e ad una unità per quelli che occupano da 51 a 150 dipendenti (ex articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999). Il medesimo articolo 2 attribuisce ai centri per l'impiego il compito di garantire la riservatezza dei dati dei soggetti coinvolti adottando le opportune misure di protezione.
  L'articolo 3 estende in via strutturale a tutti i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne vittime di Pag. 100violenza di genere e domestica il contributo triennale già riconosciuto alle cooperative sociali per le medesime assunzioni effettuate negli anni dal 2018 al 2021. Il beneficio oggetto di estensione è quello di cui all'articolo 1, comma 220, della legge n. 205 del 2017, che riconosceva alle cooperative sociali, per le suddette assunzioni, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote dovute per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale.
  Analogamente a quanto previsto dalla richiamata normativa, anche nel caso di specie si riconosce tale contributo per un periodo massimo di trentasei mesi ed entro determinati limiti di spesa, pari a 2,5 milioni di euro per il 2022 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Si demanda ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le pari opportunità – la definizione delle modalità di attuazione dello sgravio in esame, anche al fine di assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa.
  Fa presente, infine, che l'articolo 3-bis introduce alcuni benefici fiscali per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere e domestica che avviano o riavviano un'attività di lavoro. In particolare: alle lavoratrici che avviano un'attività lavorativa è concessa un'agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività individuato in base ai codici Ateco; alle lavoratrici autonome che riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita è riconosciuta la predetta agevolazione e, per cinque anni e previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi da lavoro delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota al dieci per cento. A tal fine sono previsti oneri pari a 5 milioni di euro per il 2022 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2023. Si demanda ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno e il Ministro per le pari opportunità – la definizione delle modalità di attuazione delle suddette agevolazioni fiscali.

  Rossana BOLDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.