CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 giugno 2022
815.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 giugno 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 9.15.

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.
C. 1854 cost. e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento in esame prefiguri una riforma costituzionale di assoluto rilievo. Il testo infatti intende rafforzare lo status speciale di Roma quale capitale della Repubblica di cui all'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. In tal senso si tratta di un'iniziativa assolutamente condivisibile.
  Il testo sostituisce integralmente, all'articolo 1, il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione, con la finalità di conferire a Roma Capitale un nuovo assetto organizzativo e funzionale. In particolare:

   a) stabilisce, confermando l'attuale previsione costituzionale, che l'ordinamento di Roma Capitale è disciplinato con legge dello Stato e costituzionalizza il riconoscimento di «forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria». Rispetto a quanto attualmente stabilito dalla legge n. 42 del 2009 (legge delega sul federalismo fiscale) che assegna a «Roma Capitale» una speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione (art. 24), la nuova formulazione fa in particolare riferimento all'autonomia normativa di Roma capitale e rafforza il richiamo all'autonomia finanziaria, stabilendo che devono essere assicurati «adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni»;

   b) attribuisce a Roma Capitale, in analogia a quanto stabilito per le Regioni, potere legislativo nelle materie oggetto di potestà legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, Cost.), e di potestà legislativa regionale residuale (articolo 117, quarto Pag. 15comma, Cost.), da individuare con lo statuto «speciale» di Roma Capitale (si v. infra, lettera c)), ed in ogni caso escludendo l'attribuzione di poteri legislativi nella materia della «tutela della salute»;

   c) introduce in Costituzione la previsione di uno statuto speciale di Roma Capitale, definendone la procedura di adozione (adozione a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea capitolina, sentita la regione Lazio). Secondo quanto specificato dall'articolo 2 lo Statuto deve essere adottato entro un anno dall'entrata in vigore della legge costituzionale. Inoltre, sempre in base all'articolo 2, si prevede che le norme di attuazione dello Statuto speciale siano adottate con una legge dello Stato, previo parere di Roma capitale e della regione Lazio;

   d) dispone che Roma Capitale, nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, assicuri forme di decentramento;

   e) prevede che a Roma Capitale si applichino anche le disposizioni dell'articolo 127 e 134 della Costituzione, rendendo così possibile per il Governo e per le altre regioni sollevare questione di legittimità costituzionale sulle leggi di Roma Capitale e per Roma Capitale sollevare questione di legittimità costituzionale sulle leggi statali e regionali; si potranno poi porre in essere anche conflitti di attribuzione tra Roma capitale e lo Stato o altre regioni.

  Al riguardo, segnala che l'attribuzione allo Statuto «speciale» approvato dall'Assemblea di Roma capitale della funzione di individuare i poteri legislativi (nelle materie concorrenti e residuali eccetto la salute) che spettano a Roma capitale appare suscettibile di approfondimento sotto diversi profili, in particolare per quanto riguarda la coerenza con il sistema delle fonti rispetto all'architettura costituzionale in materia di autonomie territoriali.
  Va infatti considerato in primo luogo che nella vigente architettura costituzionale definita dal Titolo V della Parte II della Costituzione la definizione di ulteriori ambiti di autonomia legislativa, rispetto a quanto previsto direttamente dalla Costituzione, da attribuire alle regioni spetta alla legge costituzionale (per le regioni a Statuto speciale) o alla legge rinforzata dello Stato, previa intesa tra lo Stato e la regione (per l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma cd. «regionalismo differenziato»).
  Nel testo invece la legge statale interviene al solo fine di dare attuazione allo Statuto approvato da Roma Capitale e nei limiti di questo, cui esclusivamente compete la determinazione degli ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa di Roma capitale.
  Nel solo caso di Roma Capitale, dunque, l'individuazione dei poteri legislativi sarebbe affidata ad una deliberazione (seppure a 2/3 dei componenti) del medesimo ente a cui sono attribuiti i poteri legislativi, senza un coinvolgimento del Parlamento o altre forme di collaborazione con lo Stato (se non ex post con la legge di attuazione). In tal senso il testo si verrebbe a differenziare dall'impianto costituzionale definito per le regioni sia ordinarie (anche nell'ambito del regionalismo differenziato) sia a statuto speciale, attribuendo alla sola decisione autonoma dell'ente locale la scelta delle competenze legislative che andrebbero trasferite al medesimo ente.
  Alla legge dello Stato spetta invece la definizione delle norme di attuazione dello Statuto speciale di Roma capitale. La legge statale in questione, dato il suo carattere attuativo, si dovrebbe muovere all'interno del perimetro di competenze legislative assegnate a Roma Capitale dallo Statuto speciale, senza possibilità di modificare tale perimetro. Una legge statale avrebbe il solo compito di intervenire con «norme attuative» in un ambito già determinato a livello locale con ciò invertendo l'attuale assetto costituzionale delle fonti.
  Al tempo stesso l'approvazione della legge attuativa sembrerebbe indispensabile per assicurare a Roma Capitale l'esercizio in concreto delle competenze legislative trasferite (si pensi ad esempio a competenze come l'istruzione o la protezione civile; tali Pag. 16competenze, se trasferite dallo Statuto a Roma Capitale, risulterebbero difficili da esercitare in assenza della legge dello Stato che disciplini il trasferimento a Roma Capitale di parte del personale regionale dell'ufficio scolastico regionale o della protezione civile).
  Al riguardo, ritiene quindi che la Commissione debba nel suo parere richiedere alla Commissione di merito, con una condizione, di prevedere forme di coinvolgimento del Parlamento nel processo di devoluzione di competenze legislative prendendo ad esempio a modello o quanto previsto per le regioni a statuto speciale (una legge costituzionale) o, in subordine, quanto previsto nell'ambito del regionalismo differenziato (una legge approvata a maggioranza assoluta); ciò al fine di evitare asimmetrie tra quanto previsto per Roma capitale e quanto previsto per le regioni. Sottolinea anche, sul punto, che è proprio la condivisione delle finalità del provvedimento che spinge a queste considerazioni, dettate dalla volontà di approfondire e migliorare il testo per evitare difficoltà e contenziosi in futuro.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 16 giugno 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.