CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 giugno 2022
813.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 99

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 14 giugno 2022.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Enel sulle prospettive di sviluppo nei siti interessati dalla decarbonizzazione e dalla produzione di energia elettrica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.25 alle 12.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 14 giugno 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI. – Interviene il viceministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.

  La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Martina NARDI, presidente, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso i sistemi di ripresa audiovideo a circuito chiuso, nonché attraverso la trasmissione sulla web-tv in formato accessibile tramite la rete intranet della Camera o tramite apposite credenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Non essendovi obiezioni ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
C. 3634 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, esponendo in sintesi i contenuti del provvedimento in esame fa, innanzi tutto, presente che i suoi contenuti verranno illustrati seguendo la suddivisione per Capi del disegno di legge. In tal senso segnala che procederà ad esporre il contenuto dei primi tre Capi, mentre la collega correlatrice, on. Barbara Saltamartini, curerà l'esposizione della seconda parte del provvedimento. Peraltro, anche a nome di quest'ultima, rinvia fin d'ora alla documentazione messa a disposizione della Commissione per una descrizione più analitica del contenuto del disegno di legge e per ogni ulteriore approfondimento.
  Evidenzia che il disegno di legge annuale sulla concorrenza 2021 di cui oggi la Commissione inizia l'esame in seconda lettura, dopo l'approvazione da parte del Senato, è particolarmente atteso, trattando da un lato argomenti da decenni oggetto di dibattito legislativo e parlamentare e dall'altro perché il disegno di legge nel suo complesso rappresenta un'importante tappa del processo di riforma previsto dal Governo. Il disegno di legge è infatti stato indicato tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2022-2024 ed è una delle riforme indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dal punto di vista dei precedenti in materia, ritiene opportuno ricordare che anche se l'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, prevede l'adozione annuale della legge sulla concorrenza, l'unica legge che è stata fin qui approvata risale al 2017 (legge n. 124 del 2017).
  Sottolinea, inoltre, che nel PNRR, il Governo ha assunto l'impegno di realizzare la cadenza annuale delle leggi sulla concorrenza. Per quanto riguarda la legge per il 2021, ora in esame, ricorda che il PNRR pone come traguardo l'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza e dei relativi atti decreti di attuazione per la fine del 2022.
  Prima di entrare nel merito del provvedimento, ricorda due ulteriori passaggi. Primo: l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato il 22 marzo 2021 aveva inviato al Governo la Segnalazione «Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021», che ha costituito un «essenziale punto di riferimento» nella predisposizione del disegno di legge. Secondo: la recente riunione del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2022 è stata in sostanza dedicata esclusivamente al disegno di legge in esame, per accelerarne l'esito.
  Fa presente, preliminarmente, che dopo la prima lettura ultimata dal Senato nella seduta del 30 maggio 2022, il provvedimento risulta composto di 36 articoli (rispetto ai 32 iniziali) raccolti nei seguenti 9 capi (Capo I Finalità – articolo 1; Capo II Rimozione di barriere all'entrata dei mercati, regimi concessori – articoli 2-7; Capo III Servizi pubblici locali e trasporti – articoli 8-12; Capo IV Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale – articoli 13-15; Capo V Concorrenza e tutela della salute – articoli 16-22; Capo VI Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica – articoli 23-26; Capo VII Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori – articoli 27-31; Capo VIII Rafforzamento dei poteri in materia di attività antitrust – art. 32-35; Capo IX Clausola di salvaguardia – articolo 36). Il Senato aveva iniziato l'esame del disegno di legge il 12 gennaio 2022, svolgendo anche numerose audizioni, basti pensare che risultano depositate 180 memorie.
  Passando all'illustrazione del testo, fa presente che il Capo I è composto dal solo articolo 1, che illustra le finalità della legge, volta a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini. L'articolo richiama l'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, che attribuisce la competenza in materia di tutela della concorrenza allo Stato.Pag. 101
  Osserva che il Capo II (Rimozione di barriere all'entrata nei mercati. Regimi concessori) è probabilmente il più delicato dal punto di vista del dibattito politico. L'articolo 2, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.
  Gli articoli 3 e 4, introdotti nel corso dell'esame al Senato in materia di concessioni balneari, affrontano il controverso tema delle concessioni demaniali marittime. Osserva che la soluzione adottata al Senato cerca di individuare un punto di equilibrio dopo il contenzioso in atto sulla materia, oggetto di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e del Consiglio di Stato, che hanno posto un limite alla la proroga automatica e generalizzata prevista fino al 31 dicembre 2033, per ragioni di contrasto con il contenuto precettivo dell'articolo 49 TFUE e dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein). Ricorda, in particolare, che l'articolo 3 proroga al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura selettiva, il termine del 31 dicembre 2023 può essere derogato con atto motivato, comunque non oltre il 31 dicembre 2024 (comma 3).
  Segnala poi che l'articolo 4 completa la disciplina delegando il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive. Osserva che i numerosi princìpi e criteri direttivi della delega hanno l'ambizione di prendere in considerazione una vasta gamma di interessi coinvolti. Ve ne sono, infatti, alcuni tesi a tutelare la concorrenza, la par condicio tra gli operatori e la loro massima partecipazione; ve ne sono altri volti a tutelare anche l'interesse della collettività a fruire del bene pubblico, vuoi gratuitamente e direttamente accedendo al tratto di costa, vuoi mediante la fissazione di canoni concessori in favore degli enti pubblici commisurati al pregio naturale del bene; ve ne sono poi di ulteriori finalizzati a salvaguardare gli investimenti fatti sull'arco del tempo dagli operatori uscenti e a consentire il mantenimento o l'accesso alla concessione da parte delle piccole e medie imprese (PMI); ve ne sono altri, ancora, finalizzati a tutelare l'occupazione. Segnala che, in questo contesto, i più importanti princìpi e criteri direttivi di delega appaiono, in sintesi, i seguenti (articolo 4, comma 2): adeguato equilibrio tra le aree date in concessione e quelle lasciate libere (lett. a)) e quantificazione del canone concessorio anche sulla base del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree concesse (lett. f)); affidamento mediante procedure selettive pubbliche (lett. b)). In tale ambito, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali (lett. c)). La durata delle concessioni non deve comunque superare il tempo necessario per l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti profusi dall'operatore e autorizzati dal concedente (lett. e), n. 7). Dev'essere definito anche il numero massimo di concessioni di cui può essere titolare il medesimo concessionario (lett. l)); definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole Pag. 102imprese (lettera d)); individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni (lettera e), n. 1). Tra i criteri di affidamento, la nuova disciplina dovrà indicare la valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori e la previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente (cui, comunque, spetta un indennizzo a carico del concessionario subentrante) (lett. c), e), n. 6, e i)).
  Segnala che l'articolo 5 del disegno di legge reca una novella all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, in materia portuale, introducendo il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento delle concessioni delle aree demaniali e una nuova disciplina delle modalità per il rilascio del titolo e per l'esercizio della gestione da parte del concessionario. Ricorda che la legge n. 84 del 1994 ha modificato il sistema basato su porti interamente pubblici introducendo un modello organizzativo caratterizzato dalla separazione tra le funzioni pubbliche di programmazione e di controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali, e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, ritenute di carattere imprenditoriale e date in concessione a soggetti privati. Il testo del Senato stabilisce che l'affidamento delle concessioni devono avvenire con una procedura che prenda avvio con la pubblicazione di un avviso pubblico. I prìncipi ispiratori della procedura sono la trasparenza, l'imparzialità e la proporzione, con la connessa garanzia di condizioni di concorrenza effettiva. L'avviso deve indicare – tra l'altro – la durata massima delle concessioni e gli elementi per il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Per rendere operativa questa disciplina si prevede l'emanazione entro 90 giorni di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Evidenzia che l'articolo 6, modificato dal Senato, riguarda la disciplina delle concessioni di distribuzione del gas naturale, con lo scopo di valorizzare le reti di distribuzione di proprietà degli enti locali, di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale e di accelerare le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione. La disciplina vigente prevede la gara pubblica per ambiti territoriali minimi (ATEM) come unica forma di assegnazione del servizio pubblico di distribuzione del gas, ma si è registrato un notevole ritardo nello svolgimento delle gare, essendone state svolte solo 35 sui 177 Ambiti Territoriali Minimi individuati. In particolare, l'obbligo per il nuovo gestore di subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere e a corrispondere una somma al distributore uscente a rimborso degli impianti la cui proprietà è trasferita viene estesa ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale ad un nuovo gestore all'esito di una gara di affidamento del servizio di distribuzione. Ritiene opportuno segnalare che con una norma introdotta al Senato si demanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare, sentita l'ARERA, entro sei mesi, l'aggiornamento dei criteri di gara, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.
  Sottolinea il contenuto dell'articolo 7, che modifica la disciplina sulle concessioni di grande derivazione idroelettrica. Anche in questo caso si prevedono procedure di assegnazione competitive, eque e trasparenti, tenendo però conto della valorizzazione economica dei canoni concessori e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso. Le procedure di assegnazione debbano essere avviate comunque non oltre il 31 dicembre 2023. In difetto, lo Stato interviene in via sostitutiva. In via derogatoria, per le concessioniPag. 103 di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, incluse quelle già scadute, è consentita la prosecuzione dell'esercizio da parte del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo contiene anche disposizioni sulle concessioni di derivazione idroelettrica nel Trentino Alto-Adige, posto che le province autonome di Trento e Bolzano hanno in materia una competenza esclusiva, a differenza delle altre regioni.
  Segnala, quindi, che l'articolo 8 apre il Capo III (Servizi pubblici locali e trasporti) del disegno di legge delegando il Governo al riordino – entro sei mesi – della materia dei servizi pubblici locali, anche tramite l'adozione di un testo unico (comma 1). La norma individua fra i prìncipi e criteri direttivi l'adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete (energia elettrica, gas naturale, il servizio idrico integrato, rifiuti urbani, trasporto pubblico locale) e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica. In tale ambito sottolinea la previsione che la scelta del modello in house sia consentita ma che debba essere assunta nel rispetto di un preciso obbligo di motivazione.
  Ricorda poi che l'articolo 9 disciplina l'affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale (TPL). In particolare, l'articolo prevede che le regioni a Statuto ordinario comunichino entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio nazionale sulle politiche del TPL l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento con procedure ad evidenza pubblica di tutti i servizi di TPL con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione. In caso di esercizio della facoltà di sospensione dell'obbligo della messa a gara, l'attestazione indica gli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga. L'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.
  Segnala quindi che l'articolo 10 delega il Governo a rivedere – entro sei mesi – la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea (vale a dire taxi e noleggio con conducente – NCC). La delega deve seguire principi volti ad assicurare la generalità del servizio, complementare ai servizi di linea, l'innovazione tecnologica delle modalità di fruizione (uso di applicazioni web per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti), la riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti, la promozione della concorrenza, la tutela del consumatore, l'armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali, l'adeguamento del sistema sanzionatorio.
  Segnala poi che l'articolo 11 rafforza i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori, prevedendo che si possa proporre ricorso giurisdizionale solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione da definire entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità di regolazione dei trasporti, che deve individuare allo scopo procedure semplici e non onerose, anche in forma telematica.
  Evidenzia che l'articolo 12, modificato dal Senato, prevede che la Corte dei conti si pronunci sull'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta in società già costituite, da parte di un'amministrazione pubblica. Secondo la modificata approvata dal Senato, la Corte dei conti si pronuncia – con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa – sulla conformità dell'atto deliberativo alle disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica volte a prevenire la costituzione di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi se non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che introducono l'obbligo di motivazione analitica in Pag. 104merito alla necessità della scelta compiuta dalla pubblica amministrazione, evidenziandone le ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, specificando se si tratti di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.
  Fa quindi presente che l'articolo 13, dedicato alle colonnine di ricarica, apre il Capo IV (Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale). L'articolo, modificato al Senato, regola la dotazione della rete autostradale di punti di ricarica elettrica veloce, prevedendo l'obbligo per i concessionari autostradali di selezionare l'operatore che richieda di installare colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione e che prevedano l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative.
  Segnala che l'articolo 14, inserito al Senato, integra la disciplina dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, prevedendo l'obbligo, per i titolari di autorizzazione o di concessione, dell'aggiornamento periodico dell'anagrafe, secondo le modalità e i tempi indicati con decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica. In caso di mancato adempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro per ciascuna mancata dichiarazione.
  Evidenzia poi che l'articolo 15, sui servizi di gestione dei rifiuti, introduce la facoltà per le utenze non domestiche che producono i cosiddetti rifiuti assimilati agli urbani di servirsi del gestore del servizio pubblico o di fare ricorso al mercato. Coerentemente, l'ARERA dovrà definire, entro 90 giorni, gli standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti.
  Prima di cedere la parola alla collega relatrice per l'illustrazione della rimanente parte del testo sottolinea, in conclusione, la rilevanza del provvedimento sia per quanto riguarda i suoi contenuti – in particolare quelli sui quali non si è intervenuto con modifiche da parte del Senato – sia per la tempistica con la quale si richiede di concluderne l'esame al fine di una sua approvazione in armonia con le scadenze previste nel PNRR. Auspica, infine, che talune criticità ancora presenti nel testo possano essere superate nel prosieguo del suo esame.

  Barbara SALTAMARTINI (LEGA), relatrice, esponendo in sintesi i contenuti del provvedimento in esame per la parte di sua competenza, osserva, preliminarmente, che il collegamento del provvedimento all'esame con la manovra di finanza pubblica 2022-2024 nonché la sua previsione tra gli obiettivi del PNRR rende necessario tenere conto della tempistica prevista senza tuttavia ignorare che taluni aspetti presentano ancora criticità che dovranno essere superate nel corso dell'esame. Auspica quindi che potranno essere trovate le opportune sintesi politiche, che come correlatrice intende contribuire a rendere possibili, che permettano al Governo e al Parlamento di giungere a soluzioni utili e condivise. Auspica, in tal senso, che il Governo voglia accettare un franco confronto per apportare le modifiche necessarie a correggere taluni aspetti del provvedimento e, in particolare, quelli relativi a tematiche sulle quali non è intervenuto il Senato in prima lettura, ad esempio, il trasporto, le assicurazioni e le semplificazioni.
  Quindi, ad integrazione di quanto esposto dal correlatore on. Benamati, segnala, innanzi tutto, che l'articolo 16 (Capo V Concorrenza e tutela della salute) modifica la disciplina sull'accreditamento istituzionale – da parte della regione – relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti; la modifica sopprime la possibilità di un accreditamento provvisorio. Viene prevista una selezione periodica, basata su criteri oggettivi, indicati in un avviso della regione. Il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipulazione dell'accordo tra il Servizio sanitario e le struttura pubbliche o private. Con riferimento alla sanità integrativa, si procede all'istituzione dell'Osservatorio sulle varie forme di sanità Pag. 105integrativa e al monitoraggio da parte del Ministero della salute sulle medesime forme.
  Segnala poi che l'articolo 17 interviene sugli obblighi di detenzione di medicinali a carico dei grossisti. La modifica, tra l'altro, sopprime la percentuale fissa del novanta per cento relativa all'ampiezza minima dell'assortimento. Più in particolare, l'articolo prevede che i grossisti siano tenuti a detenere un assortimento dei medicinali che sia tale da rispondere alle esigenze del territorio a cui sia riferita l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso; tali esigenze sono valutate dall'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione alla distribuzione, sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Riguardo ai medicinali non ammessi a rimborso – che restano esclusi dall'obbligo in esame – l'articolo conferma il diritto, per il rivenditore al dettaglio, di rifornirsi presso altro grossista.
  Ricorda che l'articolo 18, sulla rimborsabilità di farmaci equivalenti, abroga la norma (relativa al cosiddetto patent linkage) che esclude la possibilità di inserimento – prima della scadenza della tutela brevettuale – dei medicinali equivalenti nell'ambito dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.
  Ricorda altresì che l'articolo 19, riguardante i medicinali in attesa di definizione del prezzo, introduce, con riferimento ad alcune fattispecie di medicinali, una disciplina specifica per l'inclusione degli stessi nell'elenco dei medicinali rimborsabili da parte del Servizio sanitario nazionale, con la connessa determinazione di un prezzo di rimborso. Tale disciplina viene posta per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di rimborsabilità da parte dell'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e concerne esclusivamente i medicinali orfani, i farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale e i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili.
  Osserva poi che l'articolo 20 modifica la disciplina relativa al sistema di produzione dei medicinali emoderivati, individuando i principi che fondano il sistema di plasmaderivazione italiano. Il sistema è basato sulla donazione volontaria e la gratuità del sangue e sono definiti quali indennizzi ristorativi sono compatibili con tale sistema. In particolare viene chiarito che i medicinali emoderivati prodotti dal plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani sono destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e sono utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali. Viene inoltre specificato che il plasma raccolto deve provenire esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita. Sono inoltre definiti specifici requisiti di accesso per le aziende produttrici di medicinali emoderivati alla lavorazione del plasma nazionale tramite convenzioni, tra cui l'ubicazione degli stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi con cui sono previsti accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, in cui il plasma raccolto sul proprio territorio derivi soltanto da donatori volontari non remunerati.
  Segnala che l'articolo 21 modifica la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Le modifiche concernono la composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati; la soppressione della possibilità di scelta da parte del direttore generale dell'ente o azienda di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio; gli elementi da pubblicare sul sito internet dell'ente o azienda prima della nomina.
  Evidenzia quindi l'articolo 22 – inserito dal Senato – che prevede che il possesso del diploma di master universitario di secondo livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria soddisfi i requisiti posti ai fini della partecipazione alla selezione per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di un ente o azienda del Servizio sanitario nazionale. Osserva che le finalità della norma sono di assicurare una maggiore efficienza e una semplificazione delle procedure relative alla formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione Pag. 106e gestione sanitaria, favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità e consentire l'efficace tutela degli interessi pubblici.
  Fa presente che l'articolo 23 apre il Capo VI (Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica) con alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga. Ricorda che l'articolo 3 del decreto del 2016 pone degli obblighi in capo ai gestori di infrastrutture fisiche (quali le reti per la distribuzione di gas naturale, acqua, reti stradali, metropolitane, ferroviarie) di garantire l'utilizzo delle stesse in caso di richiesta da parte di un operatore di comunicazioni elettroniche per la posa di cavi in fibra ottica. Le modifiche prevedono che l'accesso possa essere rifiutato dal gestore e dall'operatore di rete nel caso in cui l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il rifiuto può ricorrere anche nel caso di indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e può essere basato su necessità future del fornitore della infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto.
  Evidenzia che l'articolo 24 è volto a razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica. Sottolinea che l'articolo in questione prevede l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici sia previsto che due o più' operatori intendano realizzare reti in fibra ottica nelle stesse aree. Le novità introdotte dall'articolo consentono di limitare le duplicazioni degli scavi e delle connesse opere civili e di ridurre le tempistiche complessive. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni e interviene con provvedimenti che stabiliscono le modalità di coordinamento. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale.
  Sottolinea, altresì, che l'articolo 25 introduce delle disposizioni volte a rendere più efficace il contrasto al fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche. Segnala che viene così vietata ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche la possibilità di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli operatori stessi o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori.
  Evidenzia poi che l'articolo 26 modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sullo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio. In particolare, l'articolo stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamini periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente al Parlamento le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie. Viene anche esteso ai fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione.
  Fa poi presente che l'articolo 27 (Capo VII Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli Pag. 107operatori) delega il Governo ad adottare – entro ventiquattro mesi – uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari. Sono previsti criteri e principi generali volti, in gran parte, a tipizzare e individuare le attività private soggette ai diversi regimi, semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione, nonché digitalizzare le procedure. Viene affidata alla Commissione parlamentare per la semplificazione la verifica periodica dello stato di attuazione dell'articolo in esame, su cui riferisce ogni sei mesi alle Camere. Osserva che si tratta, di nuovo, di un tassello delle riforme per la semplificazione amministrativa, sulla quale il Governo italiano si è impegnato ad agire anche in sede europea, da ultimo nell'ambito del PNRR, in particolare attraverso lo snellimento delle procedure autorizzative e di controllo nei settori nei quali è più avvertito dai cittadini e dalle imprese l'eccessivo carico di oneri normativi e burocratici. In particolare, ricorda che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) l'asse 3 della componente M1C1 prevede lo screening dei procedimenti amministrativi, identificandone i regimi di esercizio, nonché la conseguente semplificazione dei procedimenti, mediante eliminazione delle autorizzazioni non giustificate da motivi imperativi di interesse generale, estensione dei meccanismi di silenzio-assenso ove possibile o adottando gli strumenti di SCIA o della mera comunicazione. Osserva altresì che la delega è volta a semplificare e reingegnerizzare in digitale le procedure amministrative. Tra i criteri direttivi ricorda l'obiettivo di eliminare i provvedimenti autorizzatori non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea o quelli a tutela di prìncipi e interessi costituzionalmente rilevanti e correlativamente estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione, da parte dei privati. Rileva che particolarmente atteso sarà l'obiettivo di ridurre i tempi dei procedimenti per l'avvio dell'attività di impresa.
  Evidenzia, quindi, che l'articolo 28 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati. Ricorda gli obiettivi della eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici e delle corrispondenti attività di controllo e della semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici.
  Sottolinea poi che l'articolo 29 interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, riducendo da sette a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all'interessato (che ha presentato la comunicazione) e al registro delle imprese (che accoglie la comunicazione) i dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
  Sottolinea che l'articolo 30 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali. A tal fine si fissano – tra gli altri – i criteri della individuazione delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo, compreso il controllo delle frontiere esterne, dei prodotti che Pag. 108entrano nel mercato dell'Unione europea, e quello di massimizzare l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela per utenti finali e operatori, favorendo la concentrazione delle competenze e la razionalizzazione del riparto tra le autorità e tra strutture centrali e periferiche delle singole autorità. Segnala che l'atto delegato dovrà anche definire il sistema sanzionatorio, nel rispetto dei princìpi di efficacia e dissuasività, nonché di ragionevolezza e proporzionalità, con riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza, di controllo e dell'ufficio unico di collegamento.
  Infine, relativamente al Capo VII, segnala che l'articolo 31 sostituisce il comma 2 dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005), al fine di estendere anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica (cosiddette imprese comunitarie) la procedura di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, che – in caso di sinistro tra veicoli a motore – prevede che i danneggiati debbano rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
  Evidenzia poi che l'articolo 32, che apre il Capo VIII (Rafforzamento dei poteri di attività antitrust) del disegno di legge, apporta modifiche alla disciplina sulla valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato, sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione e sul trattamento delle imprese comuni. Le modifiche sono finalizzate ad adeguare la normativa nazionale alla normativa europea contenuta nel Regolamento sulle operazioni di concentrazione (Reg. n. 139/2004/UE) e muovono dall'opportunità – evidenziata dalla stessa Autorità di garanzia del mercato e della concorrenza – che il quadro normativo nazionale sia quanto più possibile coerente con quello già adottato dalla Commissione europea e dalla prevalenza dei Paesi dell'Unione europea.
  Sottolinea che l'articolo 33 – interamente sostituito al Senato – modifica ed integra la disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, introducendo una presunzione relativa di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati. Osserva che la finalità dell'intervento è di rendere la normativa più appropriata rispetto alle caratteristiche dell'attività di intermediazione delle grandi piattaforme digitali. Pertanto, salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati. Rileva che con la modifica apportata al Senato, le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere.
  Segnala poi che l'articolo 34 integra la legge n. 287 del 1990, introducendo la disciplina della transazione (cosiddetto settlement) nei procedimenti amministrativi condotti dall'AGCM in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante. L'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni finalizzate all'accordo transattivo, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l'efficacia.Pag. 109
  Segnala inoltre che l'articolo 35, modificato al Senato, estende i poteri d'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. L'AGCM in ogni momento, dunque ora anche al di fuori di procedimenti istruttori, può richiedere, alle imprese o ad enti, informazioni e documenti utili, ai fini dell'applicazione della normativa, nazionale ed europea, che vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza e l'abuso di posizione dominante e della normativa sulle operazioni di concentrazione. Evidenzia che al Senato è stato precisato che le richieste di informazioni devono indicare le relative basi giuridiche, devono essere proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione. Inoltre, l'Autorità deve riconoscere un congruo periodo di tempo per rispondere alle richieste di informazioni, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata.
  Da ultimo, ricorda che l'unica disposizione del Capo IX, l'articolo 36, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001. Fa presente che si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibile alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

  Martina NARDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 14 giugno 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 14 giugno 2022.

Audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana condizionamento dell'aria, riscaldamento e refrigerazione (AiCARR), Renovate Italy e Green building council Italia nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (COM (2021) 802 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.