CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 giugno 2022
813.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 24

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

  La seduta comincia alle 11.35.

Sui lavori della Commissione.

  Roger DE MENECH, presidente, comunica che nella seduta già prevista per la giornata di domani non avrà più luogo l'espressione del parere sulla proposta di legge C. 3157, approvata in testo unificato dal Senato, recante modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.
  Comunica inoltre che le sedute già previste per la giornata di giovedì 16 giugno 2022 non avranno luogo e che la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si terrà nella giornata di domani, mercoledì 15 giugno, dopo la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno.

Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.
C. 3157, approvata in testo unificato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto ROSSINI (M5S) relatore, riferisce che la proposta di legge in titolo, approvata in prima lettura dal Senato a larga maggioranza, reca modifiche alla disciplina dell'istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
  In particolare, evidenzia che il provvedimento – composto di due soli articoli – modifica il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, aggiungendo, tra le finalità a cui il contribuente può scegliere di destinare una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF, il finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell'Esercito o della Marina militare o dell'Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e Pag. 25per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio.
  Ricorda, quindi, che l'istituto del cinque per mille dell'IRPEF, introdotto in via sperimentale nel 2006, è stato poi reso definitivo con la legge di stabilità per il 2015 e che la disciplina organica dell'istituto è contenuta nel citato decreto legislativo n. 111 del 2017. Sottolinea, poi, che l'articolo 3 del citato decreto legislativo prevede la possibilità per i contribuenti di destinare le risorse del cinque per mille, sulla base di una scelta volontaria, alle seguenti finalità: sostegno ad enti iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore; finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; finanziamento della ricerca sanitaria; sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; sostegno degli enti gestori delle aree protette.
  Si sofferma, poi, sul comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge, che demanda la definizione dei criteri di riparto della quota del cinque per mille destinata dai contribuenti alla nuova finalità prevista dall'articolo 1, comma 1, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà essere adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ai nuovi enti beneficiari dovranno altresì essere applicati gli obblighi di rendicontazione e pubblicazione degli importi percepiti previsti all'articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 2017.
  Avviandosi alla conclusione, segnala che la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui alla proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dal Senato più di un anno fa, è fissata, dal comma 1 dell'articolo 2, a partire dall'anno 2021, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020. Al riguardo, come già evidenziato dal relatore della Commissione di merito, essendo scaduti i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020, si rende necessaria una modifica della disposizione in esame, finalizzata ad aggiornare le annualità previste.
  Da ultimo, osserva che il comma 2 dell'articolo 2 prevede che all'attuazione delle disposizioni della legge in esame si provveda nel limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole.

  Roger DE MENECH, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.40.