CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 30 maggio 2022
804.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 171

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO.

  La seduta comincia alle 16.30.

DL 36/2022: Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
S. 2598 Governo.
(Parere alle Commissioni 1a e 7a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Davide GARIGLIO, presidente e relatore, informa che il relatore è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna e che ne svolgerà pertanto le funzioni.
  Rileva anzitutto come il decreto-legge n. 36 del 2022 che la Commissione è chiamata ad esaminare appare prevalentemente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale sistema tributario, tutela della concorrenza, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), n) ed s) della Costituzione); alle materie di competenza concorrente istruzione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, governo del territorio, grandi reti di trasporto, porti e Pag. 172aeroporti civili (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e alla materia di residuale competenza regionale turismo (articolo 117, quarto comma della Costituzione).
  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

   il comma 1 dell'articolo 2 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione volto a disciplinare l'estensione a regioni ed enti locali della piattaforma unica di reclutamento;

   il comma 5 dell'articolo 3 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione, entro il 31 ottobre 2022, delle linee guida per il reclutamento dei dirigenti da parte degli enti territoriali;

   la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di riparto di specifiche risorse residue e non impegnate del PNRR da destinare per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR;

   la lettera a) del comma 5 dell'articolo 23 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni entro trenta giorni ai fini dell'adozione del DPCM di approvazione dei piani di bacino;

   il comma 2 dell'articolo 25 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione delle linee guida per la gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture in seguito ad un evento sismico;

   il comma 5 dell'articolo 27 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del decreto ministeriale chiamato ad individuare gli obblighi di comunicazione dei soggetti coinvolti nel sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS);

   il comma 3 dell'articolo 37 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del DPCM chiamato a disciplinare le procedure di istituzione delle zone logistiche semplificate.

  Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere un'ulteriore forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, con riferimento al decreto del Ministro della transizione ecologica previsto dall'articolo 23, comma 2 e chiamato a disciplinare la rete per il trasporto e la produzione di idrogeno verde. In proposito ricordo che la competenza legislativa coinvolta è quella concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; si tratta di una competenza per la quale la Corte costituzionale ha però sottolineato l'esigenza di riconoscere un forte ruolo di indirizzo allo Stato, ferma restando la leale collaborazione con gli enti territoriali (sentenze n. 303 del 2003, 383 del 2005 e n. 170 del 2017). Potrebbe pertanto risultare idonea, come forma di coinvolgimento del sistema degli enti territoriali, la previsione del parere in sede di Conferenza unificata.
  Ricorda poi che sul provvedimento sono giunte le osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI, dell'ANCI e dell'ANPCI. Propongo, come di consueto, di inserire nel parere una condizione che inviti alla massima considerazione delle osservazioni pervenute.
  Nell'illustrare il contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 integri la disciplina sulle linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni relative alla predisposizione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, prevedendo che tali linee di indirizzo concernano anche la definizione dei nuovi profili professionali, individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere. Le nuove linee, in fase di prima applicazione, sono adottate entro il 30 giugno 2022.Pag. 173
  L'articolo 2 prevede che, a far data dal 1° novembre 2022, le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali, nelle autorità amministrative indipendenti nonché alle Regioni ed enti locali, avvengano mediante concorsi ai quali si può accedere esclusivamente mediante la previa registrazione nel Portale InPa, operativo a far data dal 1° luglio 2022.
  L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico.
  L'articolo 4 integra la disciplina dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni – disponendo l'inserimento di una sezione relativa al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici.
  L'articolo 5 assegna alle amministrazioni il compito di adottare misure che attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato.
  L'articolo 6 modifica, con decorrenza dal 1° luglio 2022, la disciplina concernente l'avviso dell'avvio di una procedura di mobilità volontaria da parte di una pubblica amministrazione e le relative comunicazioni da parte degli interessati.
  L'articolo 7, comma 1, lettera a), in primo luogo, proroga al 30 giugno 2022 (dal 30 aprile 2022) il termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del primo Piano integrato di attività e di organizzazione.
  L'articolo 8 istituisce un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di far fronte al fabbisogno finanziario di Formez PA connesso allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 9, comma 1, specifica che le assunzioni a tempo determinato effettuate dal Ministero della giustizia – nell'ambito del PNRR – presso l'ufficio per il processo, non possono essere rinnovate. I commi da 3 a 5 prevedono poi assunzioni presso la Presidenza del Consiglio in relazione alle politiche per la disabilità.
  L'articolo 10 consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, inclusi le regioni e gli enti locali, di incarichi retribuiti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni.
  L'articolo 11 consente alle regioni a statuto ordinario impegnate nell'attuazione del PNRR di assumere, con contratto a tempo determinato, personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi.
  L'articolo 12 detta disposizioni relative alla Scuola nazionale dell'amministrazione, al fine di: introdurre una nuova figura, quella del Vicepresidente; reclutare personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, mediante procedure selettive; reclutare nuovo personale specialista in formazione e comunicazione e sistemi di gestione o per mansioni di supporto alla didattica e alla gestione dell'amministrazione.
  L'articolo 13 prevede, con riguardo ai consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi nel 2020, la riduzione del corso di formazione previsto dalla disciplina vigente dagli attuali diciotto mesi a dodici mesi, comportando una anticipazione dell'assunzione in servizio operativo da parte dei dirigenti penitenziari, dei dirigenti di istituto penale per minorenni e dei dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna.
  L'articolo 14 prevede particolari procedure di reclutamento all'interno delle Università e degli enti pubblici di ricerca, riservate a due categorie di studiosi: i) quelli insigniti di un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA); ii) i vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council.Pag. 174
  L'articolo 15 prevede un rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL, con un incremento della sua dotazione organica pari a 43 unità entro l'anno 2022.
  L'articolo 16 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere 20 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da assegnare alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali relativi ai progetti previsti dal PNRR.
  L'articolo 17 ridetermina la dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, autorizzando l'assunzione di personale, col fine specifico di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna, oltre che per garantire la piena operatività degli uffici territoriali.
  L'articolo 18 anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici.
  L'articolo 19 prevede l'istituzione di un portale nazionale, gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro e denominato Portale nazionale del sommerso (PNS), in cui confluiscono i verbali ispettivi ed ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso e di lavoro e legislazione sociale.
  L'articolo 20 prevede che l'INAIL promuova appositi protocolli di intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con grandi gruppi industriali e altre imprese che siano impegnati nell'esecuzione di interventi oggetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  L'articolo 21 disciplina l'utilizzo delle eventuali economie realizzate nell'ambito dell'attuazione delle misure previste dal PNRR, prevedendo, in particolare, che le amministrazioni titolari possono destinare le eventuali risorse non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti Bandiera proposti dalle regioni e dalle province autonome, all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, nel rispetto del vincolo di territorialità delle risorse e di destinazione di almeno il 40 per cento alle regioni del Mezzogiorno.
  L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie.
  L'articolo 23 promuove la produzione e l'impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili. Il comma 1 esonera il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica; il comma 2 demanda ad un decreto del MITE la definizione delle condizioni tecnico-operative per l'applicazione del suddetto esonero, mentre il comma 3 esclude l'idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente. Il comma 4 reca modifiche all'articolo 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua. Il comma 5 reca modifiche agli articoli 57 e 250 del cosiddetto Codice ambiente intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino.
  L'articolo 24, comma 1, prevede che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali.
  L'articolo 25 modifica il Codice dell'ambiente, al fine di introdurre il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, nei piani regionali di gestione dei rifiuti, escludendolo perciò dall'ambito disciplinato nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR). Si prevede, altresì, che la redazione del suddetto piano sarà effettuata in conformità alle linee guida, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione con apposito DPCM.
  L'articolo 26 reca disposizioni volte a fornire il necessario supporto tecnico operativo per l'attuazione delle misure del Pag. 175PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica.
  L'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici («SNPS»).
  L'articolo 28 autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  L'articolo 29 consente alle pubbliche amministrazioni l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente.
  L'articolo 30 novella la disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia spaziale europea (recata dal decreto legislativo n. 128 del 2003).
  L'articolo 31, ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali – dispone l'incremento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura della stessa Presidenza.
  L'articolo 32, comma 1, lettera a), modifica le disposizioni concernenti le finalità del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale. Prevede, altresì, che si tenga conto delle competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in sede di individuazione degli interventi a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
  L'articolo 33, in attuazione di una riforma prevista dal PNRR per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing, considera di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità e urgenza i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti, nonché le opere e le infrastrutture connesse e prevede per tali interventi il rilascio di un'autorizzazione unica da parte della regione, all'esito di una conferenza di servizi, con tempi ridotti.
  L'articolo 34 reca alcune puntuali modifiche al codice degli appalti al fine di rafforzare il sistema di certificazione della parità di genere.
  L'articolo 35 specifica che le previsioni dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali.
  L'articolo 36, comma 1, prevede che per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni.
  L'articolo 37 introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali (comma 1) ed estende il credito d'imposta per gli investimenti in tali zone all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti (comma 2).
  L'articolo 38 destina le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.2 «Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator» nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 (legge n. 233 del 2021), pari a 98 milioni di euro, all'incremento della dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» del predetto Piano.
  L'articolo 39 interviene sull'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 2021, che dispone l'istituzione della «Sezione Speciale Turismo» presso il Fondo di garanzia PMI, in attuazione del PNRR – Misura M1C3 – Investimento 4.2.4 «Sostegno alla nascita e consolidamento delle PMI Turismo».
  L'articolo 40 dispone che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici» di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.Pag. 176
  L'articolo 41 reca misure per il funzionamento, da un lato, del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile e, dall'altro, del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale.
  L'articolo 42 posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019), già prevista per il 16 maggio 2022.
  L'articolo 43 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.
  L'articolo 44 reca disposizioni in materia di reclutamento dei docenti nella scuola di I e II grado con l'obiettivo di completare la riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1).
  L'articolo 45 introduce disposizioni tese a valorizzare il personale docente che garantisca la continuità didattica.
  L'articolo 46 modifica le disposizioni sulla semplificazione delle procedure concorsuali per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno) introdotte dal decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto Sostegni-bis).
  L'articolo 47 introduce una serie di disposizioni volte ad assicurare l'effettiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione. Si tratta, in particolare:

   1) della costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR (comma 1);

   2) dell'estensione dei casi in cui è possibile procedere ad acquisti e affidamenti di contratti in deroga alla normativa vigente (comma 2);

   3) di modifiche al concorso di progettazione previsto per la realizzazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. («Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica»);

   4) del vincolo di un catalogo di risorse, già impiegate per i progetti PNRR in essere, alla realizzazione degli stessi per il periodo 2022-2026 (comma 4).

  L'articolo 48, comma 1, lettera a), abroga la disposizione che demandava a decreti del Ministro della giustizia l'individuazione delle procedure di monitoraggio e le risorse ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR. Il comma 1, lettere b), c) e d) abroga alcune disposizioni in materia di trasporti, che prevedevano l'emanazione di decreti ministeriali o regolamenti attuativi la cui adozione non risulta più necessaria.
  L'articolo 49 autorizza le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione del presente decreto-legge.
  L'articolo 50 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.
C. 3591 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appare riconducibile alle materie «organi dello Stato e relative leggi elettorali,Pag. 177 referendum statali», «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» entrambe ricadenti nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere f) e p), della Costituzione; assume altresì rilievo la materia, anch'essa di esclusiva competenza statale, «profilassi internazionale» (articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione); in proposito ricorda che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto le misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 alla competenza legislativa esclusiva statale «profilassi internazionale».
  L'articolo 1 del provvedimento prevede – limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 – che l'elettore provveda ad inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna.
  L'articolo 2 prevede l'applicazione, in caso di contemporaneo svolgimento dei referendum da tenersi nel 2022 con il primo turno delle elezioni amministrative, della normativa prevista per i referendum per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari di votazione. Per quanto riguarda la composizione degli uffici elettorali di sezione e l'entità degli onorari spettanti ai componenti dei predetti uffici si fa riferimento alla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste in caso di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Inoltre, si prevede che laddove tali consultazioni si svolgano contestualmente al termine del voto si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum e successivamente, dalle ore 14 del lunedì, alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali. Le spese derivanti dagli adempimenti comuni sono ripartite proporzionalmente tra Stato ed enti locali interessati, in base al numero delle consultazioni.
  L'articolo 3 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera.
  L'articolo 4 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19. Reca inoltre una clausola generale – al comma 6 – che dispone l'applicazione di tutte le previsioni del decreto-legge in esame anche alle elezioni regionali dell'anno 2022 «ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale».
  Al riguardo, rilevato che, allo stato – nell'anno 2022 – sono previste elezioni regionali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, invita a valutare l'opportunità di inserire la previsione del comma 6 in uno specifico articolo che riguardi le elezioni regionali dell'anno 2022 e di indicare più puntualmente le disposizioni che possono trovare applicazione alle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale.
  L'articolo 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Si dispone che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo ed al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia; delle modalità operative e precauzionali adottate in base a tali protocolli si tiene altresì conto ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è dunque istituito un fondo con una Pag. 178dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 (comma 1). Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo.
  L'articolo 6 riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022 (comma 1). In secondo luogo, riduce dal 50 per cento al 40 per cento il numero dei votanti richiesto per la validità delle elezioni amministrative, esclusivamente per il 2022, nei comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista ed esclude, ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di tali comuni, il numero degli elettori iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero che non esercitano il diritto di voto (comma 2). In terzo luogo, rinvia dal 2022 al 2023 l'applicazione, in via sperimentale, di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i referendum. Contestualmente, dispone un finanziamento di un milione di euro per l'anno 2023 del Fondo per il voto elettronico (comma 3).
  L'articolo 7 apporta modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero», da applicare alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge (quindi dopo il 5 maggio 2022), disponendo l'istituzione – presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli – di un Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero. Ciascun Ufficio decentrato è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello. Tali previsioni integrano il vigente quadro normativo che (all'articolo 7 della legge n. 459 del 2001) prevede l'istituzione di un apposito organo – l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – presso la Corte d'appello di Roma per le operazioni di scrutinio delle schede degli elettori residenti all'estero (che non hanno optato per il voto in Italia), per le elezioni politiche e per i referendum. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi. Ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione Estero – proclama gli eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista e dei risultati ottenuti. L'articolo 7 del decreto-legge in esame modifica anche il DPR 2 aprile 2003, n. 104. È autorizzato quindi uno stanziamento di 1.140.118 euro a decorrere dall'anno 2022 per gli oneri di funzionamento degli uffici decentrati per la circoscrizione Estero. Come ricordato tali previsioni non trovano applicazione per le consultazioni relative ai referendum abrogativi del 12 giugno 2022, i quali sono stati indetti mediante i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 82 del 7 aprile 2022. L'articolo 7 interviene infine sull'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aggiungendo il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai fini dell'adozione, con cadenza triennale, del decreto interministeriale che determina la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni.
  L'articolo 8 reca le coperture finanziarie degli oneri determinati dalle previsioni del decreto e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 9 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano.
Nuovo testo C. 3151.
(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Danila DE LUCIA (M5S), relatrice, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alle materie di competenza concorrente, «promozione e organizzazione di attività culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con riferimento all'articolo 2, istitutivo della giornata nazionale dell'opera lirica italiana, assume rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione (pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova giornata nazionale ovvero di una ricorrenza civile della Repubblica richiede infatti, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, e appare pertanto riconducibile nell'ambito della materia «ordinamento civile»).
  Inoltre, con riguardo alla promozione e organizzazione di attività culturali, inoltre, la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni». In questa prospettiva, le tutele e iniziative promozionali prefigurate dal provvedimento appaiono quindi avere carattere «addizionale» rispetto ad analoghe iniziative che le regioni e altri enti territoriali possono intraprendere nell'esercizio delle proprie competenze.
  Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene alle competenze della Commissione. Ne espongo comunque di seguito più nel dettaglio il contenuto.
  L'articolo 1 sancisce che la Repubblica riconosce e valorizza il melodramma italiano quale espressione artistica di rilevante interesse nazionale. Stabilisce altresì – in attuazione dei principi stabiliti dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale – l'impegno a promuoverne lo sviluppo e a sostenerne la conoscenza e la diffusione, ravvisando in esso un fattore che favorisce la formazione culturale e sociale della persona e della collettività nazionale.
  L'articolo 2 istituisce il giorno 6 ottobre di ogni anno quale Giornata nazionale dell'opera lirica italiana.
  L'articolo 3 dispone che i soggetti destinatari dei contributi del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, promuovano la diffusione e la conoscenza del melodramma italiano; il comma 2 stabilisce che la RAI-Radiotelevisione italiana SpA riservi appositi spazi della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale all'informazione sul melodramma italiano. Il comma 3 dà agli istituti italiani di cultura all'estero la possibilità di organizzare eventi promozionali riguardanti il melodramma italiano.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.
Nuovo testo unificato C. 1458 e abb.
(Parere alla XI Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Davide GARIGLIO, presidente e relatore, informa che la relatrice è impossibilitata a Pag. 180partecipare alla seduta odierna e che ne svolgerà pertanto le funzioni.
  Rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale: sistema tributario (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione); ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione); previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione).
  L'attribuzione per il parere alla nostra Commissione si giustifica quindi sulla base della circostanza che il riconoscimento dei benefici previsti per le donne vittime di violenza di genere e domestica, che di per sé ricade nelle competenze esclusive statali sopra richiamate, comporterà conseguenze sulle attività dei centri per l'impiego e dei servizi sociali gestiti dagli enti territoriali.
  L'articolo 1 indica infatti le finalità del provvedimento nell'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica, beneficiarie di interventi di protezione debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza ovvero dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio.
  L'articolo 2 inserisce le donne vittime di violenza di genere e domestica – come definite dal precedente articolo 1 – nell'ambito delle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro attribuendo in loro favore una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati. Tale quota è pari ad un punto percentuale per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti e ad una unità per quelli che occupano da 51 a 150 dipendenti (ex articolo 18, comma 2 della legge n. 68 del 1999). Inoltre, attribuisce ai centri per l'impiego il compito di garantire la riservatezza dei dati dei soggetti coinvolti adottando le opportune misure di protezione.
  L'articolo 3 estende in via strutturale a tutti i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere e domestica il contributo triennale già riconosciuto alle cooperative sociali per le medesime assunzioni effettuate negli anni dal 2018 al 2021.
  L'articolo 3-bis introduce alcuni benefici fiscali per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere e domestica – come definite dal precedente articolo 1 – che avviano o riavviano un'attività di lavoro. In particolare, alle lavoratrici che avviano un'attività lavorativa è concessa un'agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività individuato in base ai codici Ateco; alle lavoratrici autonome che riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita è riconosciuta la suddetta agevolazione e, per cinque anni e previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi da lavoro delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota al dieci per cento.
  Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 16.40.