CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 maggio 2022
803.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 32

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 26 maggio 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 9.45.

DL 50/2022 – Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
C. 3614 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Raffaele NEVI (FI), relatore, riferisce che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere un parere alle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze sul provvedimento in esame, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Agricoltura segnala, in particolare, le seguenti disposizioni.
  L'articolo 6, mediante alcune novelle all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  Il comma 1 del predetto articolo modifica, altresì, la procedura di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, attribuendo al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri funzioni di impulso, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo statale, relativamente all'individuazione da parte delle Regioni, con proprie leggi, delle aree idonee.
  Lo stesso comma 1 inserisce nell'elenco delle aree considerate idonee ope legis, nelle more del procedimento di individuazione delle stesse, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni culturali tutelati. La fascia di rispetto è determinata nel caso di impianti eolici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri; per gli impianti fotovoltaici, considerando una distanza dal perimetroPag. 33 di beni sottoposti a tutela di un chilometro.
  Tale disposizione si applica ai procedimenti nei quali, al 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri che, in via sostitutiva, dispone in ordine alla VIA di competenza statale.
  Ancora il comma 1 dell'articolo 6 integra l'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021, relativo alle procedure autorizzative specifiche per le aree idonee, al fine di estenderle anche – ove ricadenti su aree idonee – alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.
  Infine, che ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.
  L'articolo 8, comma 1, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta. Segnala, al riguardo, che quanto sopra è disposto in applicazione degli orientamenti europei vigenti in materia di aiuti di stato per il settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01
  Ai sensi del comma 2, quanto sopra si applica anche alle misure di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  Il comma 3 subordina l'efficacia dell'articolo in esame alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del TFUE.
  L'articolo 19 rifinanzia il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 di cui all'articolo 1, comma 128, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021.
  Ai sensi del comma 2 si provvede alla copertura degli oneri, pari a 20 milioni di euro per il 2022, con le modalità previste all'articolo 58 del provvedimento in esame.
  L'articolo 20, comma 1, prevede che, previa autorizzazione del regime di aiuti da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia (di cui all'articolo 106 del TUB – decreto legislativo n. 385 del 1993), e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000), purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata Pag. 34alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e, comunque, non superiore a 35.000 euro.
  Il comma 2 dispone in relazione agli oneri finanziari, pari a 180 milioni di euro per il 2022, ai quali si provvede: quanto ad euro 100 milioni, ai sensi dell'articolo 58 del provvedimento in esame; quanto ad euro 80 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020, che sono trasferite su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato all'ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie di cui all'articolo in esame.
  L'articolo 32, al comma 1, individua la platea dei soggetti aventi diritto ad un'indennità una tantum nella misura di 200 euro nei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione.
  Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 18 dell'articolo 32, individuano le specifiche categorie di soggetti, aventi diritto alla predetta indennità una tantum, tra i quali risultano compresi anche coloro che nel corso dell'anno 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
  Segnala, infine, che l'articolo 53 autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana nella quale affluiscono le risorse assegnate dal decreto-legge n. 9 del 2022 allo scopo di contrastare la diffusione della malattia.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, preannunciando che la Commissione chiederà ai rappresentanti delle associazioni agricole di inviare un contributo scritto con le osservazioni relative alle disposizioni, contenute nel provvedimento in esame, riguardanti il settore agricolo.

  La seduta termina alle 9.55.