CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 maggio 2022
790.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 101

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
Nuovo testo C. 2298 e abb.
(Parere alla II Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione).
  Con riferimento all'articolo 4 assume rilievo anche la competenza residuale regionale in materia di assistenza e politiche sociali (articolo 117, quarto comma). In proposito segnala che la disposizione prevede comunque, quale coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, che vengano stipulate convenzioni con gli enti locali per l'individuazione di case famiglie protette.
  Ciò premesso, espone in sintesi il contenuto del provvedimento, rinviando per una più dettagliata disamina alla documentazione predisposta dagli Uffici.
  Ricorda in primo luogo che la proposta di legge trae origine da un tragico evento occorso ad inizio Legislatura ai figli di una detenuta nel carcere di Rebibbia. A seguito di quell'evento emerse la drammatica realtà di 60 bambini di età inferiore ai sei Pag. 102anni che, in tutta Italia, stavano crescendo in carcere.
  La proposta di legge C. 2298 (Siani ed altri), a seguito dell'esame in sede referente, introduce in primo luogo, all'articolo 1, alcune modifiche alla disciplina delle misure cautelari (articoli 275 e 285-bis del codice di procedura penale) e delle modalità esecutive delle misure cautelari (articolo 293 del codice di procedura penale), volte ad escludere l'applicazione della custodia cautelare in carcere per le madri con figli di età inferiore ai 6 anni prevedendo al contempo che, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice possa disporre la custodia cautelare solo negli istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM).
  L'articolo 1, inoltre equipara alla condizione dell'ultrasettantenne – per il quale la custodia cautelare in carcere è consentita solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza – quella dell'imputato unico genitore di una persona con disabilità grave.
  L'articolo 2 interviene sull'istituto del rinvio dell'esecuzione della pena, prevedendo un più ampio ricorso a tale beneficio, che viene esteso anche al padre di un bambino che abbia meno di un anno (quando la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a dare assistenza ai figli) e alla madre (o al padre) di un figlio con disabilità grave che abbia meno di 3 anni.
  L'articolo 3 interviene sull'ordinamento penitenziario per coordinare gli istituti della detenzione domiciliare e della detenzione domiciliare speciale con la previsione, in presenza del concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, del ricorso alla custodia in ICAM.
  L'articolo 4 infine incide sulla disciplina delle case famiglia protette di cui alla legge n. 62 del 2011 prevedendo: l'obbligo (e non più la facoltà) per il Ministro della giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee; il venir meno della clausola di invarianza finanziaria relativa all'istituzione delle stesse nonché l'obbligo per i comuni ove siano presenti case famiglie protette di adottare i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.
C. 3423 Governo.
(Parere alla III Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento, che autorizza la ratifica del Trattato tra Italia e Francia per una cooperazione bilaterale rafforzata, firmato a Roma lo scorso 26 novembre, sia ovviamente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato.
  Avverte che si soffermerà sui contenuti dell'accordo di più diretto interesse per gli enti territoriali, rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Per quanto riguarda l'inquadramento generale, il Trattato crea una cornice stabile per la cooperazione tra Italia e Francia che prevede in particolare, all'articolo 1, consultazioni per stabilire posizioni comuni nei consessi internazionali accompagnate da regolari consultazioni dei rispettivi ministeri degli affari esteri, in particolare a livello di segretari generali, di direttori politici e di direttori responsabili per gli affari europei, per gli affari globali e per le diverse aree geografiche del mondo. L'articolo 11 prevede poi l'organizzazione di un vertice governativo annuale nel quale si farà il punto sull'attuazione del trattato e verrà redatto un programma di lavoro volto a precisare gli obiettivi della cooperazione bilaterale tra Italia e Francia.Pag. 103
  In questo contesto, assumono interesse per la Commissione in primo luogo le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, relative al coordinamento degli sforzi per la sostenibilità nel settore agricolo e agroalimentare. La disposizione prevede anche l'impegno per la sovranità alimentare dell'Unione europea, anche mediante la lotta agli sprechi alimentari, e la promozione a tutti i livelli delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate nell'UE.
  L'articolo 8 riguarda poi la cooperazione sull'istruzione, la formazione, ricerca e innovazione. Tra le altre cose si prevede il sostegno all'insegnamento della lingua italiana in Francia e della lingua francese in Italia, con una specifica attenzione alla formazione e alla mobilità dei docenti e degli studenti che intendano dedicarsi all'insegnamento.
  L'articolo 9 tratta della cooperazione nei settori della cultura, dei giovani e della società civile. Sarà tra le altre cose istituito un programma di volontariato italo-francese, eventualmente collegato al Corpo europeo di solidarietà. Verrà inoltre rafforzata la cooperazione tra istituzioni culturali e artisti dei due Paesi, anche mediante scambi di esperienze, mobilità delle persone e formazione.
  L'articolo 10 riguarda infine la cooperazione transfrontaliera. In esso le parti si impegnano a sostenere i progetti di integrazione tra le collettività frontaliere dei due Paesi, coerenti con uno sviluppo sostenibile e con la coesione europea. Particolare attenzione sarà prestata alla cooperazione frontaliera in materia di sanità e di interventi di soccorso. L'Italia e la Francia si adopereranno per adottare ulteriori normative intese ad eliminare gli ostacoli alla cooperazione frontaliera, inclusa la creazione di comuni servizi pubblici in diversi settori.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza.
Nuovo testo C. 1972 e abb.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.45.